Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29923 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 29923 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/11/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 22945/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME NOME
-controricorrente-
nonché contro
SEGUITI NOME, PROCURA RAGIONE_SOCIALE REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA, COGNOME NOME,
RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME.
-intimati- avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA R.G. n. 41046/2019 depositata il 07/06/2021.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1°/7/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Uditi gli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.Il RAGIONE_SOCIALE della Giustizia ha proposto ricorso contro l’ordinanza del Tribunale di Roma resa nel procedimento R.G. n. 41046/2019 il 7 giugno 2021.
Resiste con controricorso NOME COGNOME.
Gli altri intimati, specificati in epigrafe, non hanno svolto attività difensive.
Il Pubblico RAGIONE_SOCIALE in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha depositato memoria, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
La controricorrente ha depositato memoria.
2. – Il Tribunale di Roma ha accolto l’opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 proposta da NOME COGNOME, consulente tecnico del Pubblico RAGIONE_SOCIALE in un procedimento penale, ed ha dichiarato l’inefficacia del decreto di liquidazione dei compensi emesso in data 8 maggio 2019, riconoscendo invece efficace un primo decreto di liquidazione emesso in data 5 novembre 2018.
3. – Il AVV_NOTAIO delegato, ravvisata la manifesta infondatezza del ricorso per cassazione, aveva proposto la definizione del giudizio a
norma dell’art. 380 -bis c.p.c., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Il ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso.
Con ordinanza interlocutoria n. 2216 del 2025, resa all’esito dell’adunanza camerale del 24 ottobre 2024, la Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo per la pronuncia in pubblica udienza, ravvisando, alla luce delle memorie depositate dalle parti ai sensi dell’art. 380 -bis.1, comma 1, c.p.c., l’esigenza di risolvere una questione di diritto di particolare rilevanza, consistente nell’individuazione del momento in cui possa dirsi venuto a giuridica esistenza un decreto del pubblico ministero che liquidi i compensi all’ausiliare dallo stesso nominato.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1.- I l ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002, sostenendo che il Tribunale di Roma, preso atto della mancata comunicazione del primo decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico del Pubblico RAGIONE_SOCIALE adottato il 5 novembre 2018, avrebbe dovuto ritenere valido ed efficace il solo successivo decreto di pagamento adottato l’8 maggio 2019, previa revoca del primo disposta dal AVV_NOTAIO della Repubblica il 7 maggio 2019.
Ad avviso del RAGIONE_SOCIALE ricorrente, la comunicazione del decreto di liquidazione delle spettanze del consulente del magistrato è elemento essenziale per il perfezionamento e l’efficacia dello stesso, sicché il provvedimento dell’8 maggio 2019 doveva ritenersi l’unico esistente.
1.1. -Non può accogliersi l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente per mancata impugnazione della ratio decidendi circa l’irrevocabilità del decreto di liquidazione già emesso. Il capo dell’ordinanza del Tribunale di Roma sulla irrilevanza del difetto di comunicazione (e dunque sulla efficacia) del primo provvedimento di liquidazione e quello sulla non revocabilità officiosa
(e dunque sulla esistenza) dello stesso sono tra loro inscindibilmente collegati, costituendo le affermazioni ed enunciazioni contenute nel primo punto di motivazione premessa logica necessaria delle affermazioni ed enunciazioni specificate nel secondo capo e nel dispositivo, sicché queste ultime non si rivelano ragioni autonome, alternative e concorrenti, idonee da sole a sostenere la decisione e perciò necessitanti di ulteriore specifica impugnazione.
Inoltre, il motivo di ricorso non dischiude una questione nuova, come obietta la controricorrente (la ‘ giuridica esistenza dell’ordinanza in conseguenza della mancata certificazione di deposito presso la segreteria dell’ufficio ‘), trattandosi, piuttosto, di doglianza che costituisce sviluppo delle questioni sottoposte all’esame del giudice di merito.
1.2. -Non può accogliersi nemmeno l’eccezione di tardività del ricorso per cassazione, giacché notificato il 7 settembre 2021 avverso ordinanza pubblicata il 7 giugno 2021, e dunque nel rispetto del termine ex art. 327 c.p.c. operante per il ricorso in cassazione avverso l’ordinanza che abbia deciso sull’opposizione ex artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 (formulazione operante ratione temporis ), non essendo al riguardo applicabile il disposto dell’art. 702quater c.p.c., concernente l’appello.
2. L’ordinanza impugnata ha fatto applicazione del principio secondo cui il decreto di liquidazione del compenso a favore del consulente tecnico ha natura giurisdizionale e, come tale, può essere impugnato, ma non revocato d’ufficio dal P.M. che lo abbia emesso, sia pure implicitamente mediante pronuncia di un secondo provvedimento sostitutivo del primo ed ancorché adottato da altro magistrato dell’ufficio in posizione gerarchicamente sovraordinato (Cass. civ. n. 25127 del 2013; Cass. pen. n. 44564 del 2009).
2.1. – Il provvedimento con cui il magistrato, dopo aver liquidato i compensi in favore del consulente tecnico, revochi il primo decreto e proceda a nuova liquidazione, risulta, invero, abnorme, in quanto adottato in carenza di potere, rendendosi comunque avverso lo stesso ammissibile l’opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Le memorie depositate dalle parti ai sensi dell’art. 380 -bis .1, comma 1, c.p.c., hanno sollecitato in particolare, tuttavia, l’esame della peculiare questione di quando possa dirsi venuto a giuridica esistenza un decreto del pubblico ministero che liquidi i compensi all’ausiliare dallo stesso nominato, ovvero se, nella specie, il decreto compilato mediante indicazione della data del 5 novembre 2018 e apposizione di una firma in sigla che sovrascriveva la dicitura ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e del timbro dell’ufficio, potesse essere comunque revocato d’ufficio, giacché privo della certificazione di deposito presso la segreteria dell’ufficio.
Tale questione, in ragione della funzione del giudizio di legittimità di garantire l’osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, deve essere comunque verificata da questa Corte nell’esercizio del potere di qualificazione in diritto dei fatti accertati nel giudizio di merito ed esposti nel ricorso per cassazione e nella stessa decisione impugnata. 4. – Di regola, un provvedimento giurisdizionale viene ad esistenza a tutti gli effetti (inclusa, ove abbia contenuto decisorio, la decorrenza del termine ‘lungo’ per la sua impugnazione) con il deposito ufficiale in cancelleria e la pubblicazione, con conseguente conoscibilità per gli interessati, rilevando, dunque, la sua comunicazione non ai fini dell’efficacia (a modello degli atti e dei provvedimenti ccdd. recettizi del diritto privato ed amministrativo), ma per il decorso dei termini di gravame o, ove abbia natura ordinatoria, per l’attivazione o il
ripristino del contraddittorio.
4.1. -È indubbio che il decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico emesso dal pubblico ministero abbia natura giurisdizionale (Cass. pen. n. 44564 del 2008; Cass. civ. n. 20640 del 2017). Esso è perciò strutturalmente e funzionalmente perfetto e produce i propri effetti autoritativi indipendentemente dalla partecipazione ad un interessato particolare (arg. da Cass. Sez. Unite pen. n. 13390 del 1998).
5. -Tuttavia, la copia del decreto di liquidazione dei compensi del consulente tecnico prodotta in atti reca unicamente la data del 5 novembre 2018, una firma in sigla che sovrascrive la dicitura ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e il timbro dell’ufficio.
5.1. -Secondo consolidata interpretazione delle sezioni penali di questa Corte in materia di deposito del provvedimento del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, gli effetti giuridici di un suo decreto decorrono non dalla data che il magistrato vi appone nell’atto di compilarlo, ma dal giorno, anche eventualmente diverso, nel quale lo stesso provvedimento, attraverso la certificazione di deposito del cancelliere o del segretario, acquisisce giuridica esistenza (Cass. pen. n. 21893 del 2022; n. 2691 del 2019; n. 19309 del 2015; n. 17108 del 2014). Più chiaramente, si spiega che la sottoscrizione dell’ausiliario del pubblico ministero è funzionale ad attestare la riferibilità dell’atto al magistrato da cui esso proviene e la data di emissione (Cass. pen. n. 21893 del 2022).
6. -Il ricorso va perciò accolto e la causa deve essere rinviata al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, perché, uniformandosi agli enunciati principi, decida sull’opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 proposta dalla consulente tecnica NOME COGNOME senza tener conto del decreto di liquidazione emesso in data 5 novembre 2018, giacché privo di effetti giuridici, in quanto
sprovvisto della certificazione di deposito del cancelliere o del segretario.
Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 1° luglio 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore
NOME COGNOME
La Presidente NOME COGNOME