Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21421 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21421 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/07/2024
Oggetto: mutuo – usura –
decreti emanati ai sensi
AVV_NOTAIOa l.n. 108/96 – natura
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25253/2020 R.G. proposto da COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi da ll’ AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, INDIRIZZO
– ricorrenti –
contro
Barclays RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, INDIRIZZO
– controricorrente –
avverso la sentenza AVV_NOTAIOa Corte di appello di Salerno n. 915/2020, depositata il 17 luglio 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 maggio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza AVV_NOTAIOa Corte di appello di Salerno, depositata il 17 luglio 2020, di reiezione AVV_NOTAIO‘appello avverso la sentenza del lo cale Tribunale che aveva respinto la loro domanda di ripetizione di somme indebitamente corrisposte alla Barclays RAGIONE_SOCIALE Plc in esecuzione di un contratto di mutuo fondiario;
la Corte di appello ha riferito che gli attori avevano fondato la domanda di ripetizione sull’assunto AVV_NOTAIO‘applicazione di interessi usurari e che il giudice di primo grado aveva respinto tale domanda in ragione AVV_NOTAIOa mancata produzione in giudizio dei decreti con cui erano fissate le soglie rilevanti ai fini AVV_NOTAIO‘accertamento AVV_NOTAIOa dedotta usura;
ha, quindi, confermato la decisione impugnata ritenendo che fosse onere degli attori dimostrare il superamento di tali soglie mediante la produzione dei relativi decreti, sottratti all’obbligo di conoscenza del giudice in relazione alla loro natura amministrativa e non normativa;
il ricorso è affidato a due motivi;
resiste con controricorso la Barclays RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
le parti depositano memoria ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo i ricorrenti deducono l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, in relazione alla mancata considerazione AVV_NOTAIO‘avvenuto deposito in giudizio dei decreti del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE e AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALE di fissazione dei tassi soglia , in allegato alla consulenza tecnica di parte;
con il secondo motivo deducono la violazione ed errata applicazione AVV_NOTAIO‘art. 113 cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto che tali decreti presentassero natura amministrativa e non amministrativa e, in quanto tali, fossero sottratti all’obbligo di conoscenza del giudice;
va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente sul fondamento del passaggio
in giudicato AVV_NOTAIOa statuizione del giudice di appello avente a oggetto il mancato adempimento di parte attrice all’onere probatorio, sulla stessa gravante, di dimostrare i fatti costitutivi AVV_NOTAIO‘usura;
in proposito, dall’esame AVV_NOTAIOa sentenza impugnata sembra evincersi che il mancato assolvimento di tale onere probatorio è fatto discendere dalla omessa produzione in giudizio dei decreti del AVV_NOTAIORAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di fissazione AVV_NOTAIOe soglie rilevanti ai fini AVV_NOTAIO‘accertamento AVV_NOTAIO‘usura e che tale argomentazione costituisce l’ unica ratio AVV_NOTAIOa decisione;
ne consegue che, diversamente da quanto allegato, non sono configurabili altre rationes decidendi , asseritamente non aggredite in questa sede, per cui non ricorre il dedotto profilo di inammissibilità AVV_NOTAIO‘impugnazione;
ciò posto, il secondo motivo di ricorso può essere esaminato per primo, in applicazione del criterio AVV_NOTAIOa ragione più liquida, che, come è noto, consente di decidere la causa sulla base AVV_NOTAIOa questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di RAGIONE_SOCIALE processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica AVV_NOTAIOe soluzioni sul piano AVV_NOTAIO‘impatto operativo piuttosto che su quello AVV_NOTAIOa coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo AVV_NOTAIO‘evidenza a quello AVV_NOTAIO‘ordine AVV_NOTAIOe questioni da trattare ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 276 c.p.c. (Cass. 9 gennaio 2019, n. 363);
il motivo è fondato re va pertanto accolto;
in tema di usura, i decreti del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, con i quali viene effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili alla concreta individuazione dei tassi soglia di riferimento, in virtù del rinvio operato dall’art. 2 l. 7 marzo 1996, n. 108, costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto, oltre che innovativo,
e quindi normativo, perché completano i precetti di rango primario in materia di usura inserendo una normativa di dettaglio (così, Cass. 29 novembre 2022, n. 35102; successivamente vedi anche Cass. 15 maggio 2023, n. 13144);
con tali pronunce è stata, dunque, affermata, con esaustiva e condivisibile motivazione, il valore di fonte normativa di tali decreti, ponendo, in tal modo, fine all’incertezza originata dal precedente, invocato dalla controricorrente, rappresentato da Cass. 3 Maggio 2020, n. 8883, la quale, pur affermando l’insussistenza AVV_NOTAIO‘onere AVV_NOTAIOa parte che alleghi il superamento dei cd. tassi soglia di produrre dei relativi decreti, ha escluso che il giudice fosse «tenuto a conoscere in via autonoma» del loro contenuto;
può, sul punto, precisarsi che il fatto, evidenziato in tale ultima pronuncia, che tali decreti non hanno forza di legge (ossia, siano inidonei a introdurre innovazioni nell’ordin e legislativo preesistente) e costituiscono atti formalmente amministrativi, non esclude di per sé che gli stessi presentino un valore di fonte normativa e, in quanto tali, siano assoggettati all’operatività del principio jura novit curia ;
da ciò consegue che tali decreti vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazioni AVV_NOTAIOe parti ai sensi AVV_NOTAIO‘ art. 113 cod. proc. civ.;
la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione del riferito principio, negando sia la natura di fonte normativa dei decreti in oggetto, sia, conseguentemente, l’ applicazione del principio jura novit curia ;
-all’accoglimento del motivo di ricorso segue l’assorbimento del primo motivo di ricorso, in quanto relativo a questione dipendente;
la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per spese, alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione.
Così deciso in Rom a, nell’adunanza camerale del 31 maggio 2024.