Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11108 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11108 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/04/2024
sul ricorso 13297/2020 proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, domiciliati ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
–
ricorrenti – contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
–
intimato – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di TORINO n. 26/2020 depositata il 09/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’Appello di Torino, accogliendo con la sentenza riportata in epigrafe il gravame di RAGIONE_SOCIALE, ha riformato l’impugnata decisione di primo grado che su istanza della RAGIONE_SOCIALE aveva condannato la banca a rimborsarle in relazione ai pregressi rapporti intercorsi tra loro le somme indebitamente percette a titolo, tra l’altro, di commissioni di massimo scoperto e di interessi usurari. La Corte territoriale ha motivato il proprio assunto, quanto alla domanda afferente alla commissione di massimo scoperto, considerando che le deduzioni attoree in relazione ai rapporti di affidamento datati 21.7.2011 e 23.2.2012 «non sono rilevanti ai fini del decidere» risultando essi estranei alle indagini demandate al CTU e, riguardo, viceversa, ai conti correnti -rispetto ai quali gli attori si erano doluti dell’indeterminatezza della pattuizione deducendone perciò la nullità -che «risultano in essi specificati tutti gli elementi che concorrevano a determinare la commissione di massimo scoperto: percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito»; e quanto alla domanda afferente agli interessi usurari, osservando che, era onere di parte attrice «dimostrare l’avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante e ciò deve fare mediante la produzione dei decreti e delle rilevazioni della Banca d’Italia», alla pacifica mancanza dei quali nella specie non poteva
supplire l’espletata consulenza tecnica d’ufficio, stanti i limiti cui è soggetta l’attività peritale.
Per la cassazione di tale sentenza la soccombente si vale di nove motivi di ricorso, illustrati pure con memoria, ai quali replica con controricorso la banca.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Il primo motivo di ricorso -ricorso, al cui ingresso non si oppone la pregiudiziale controricorrente dal momento che i fatti significativi del pregresso svolgimento del giudizio sono illustrati in maniera tale da consentirne la comprensione -lamenta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., posto che sebbene l’accertamento della nullità della clausola in punto di commissione di massimo scoperto era stata domandata con riferimento anche ai rapporti di affidamento dianzi richiamati, la Corte d’Appello aveva omesso di pronunziarsi riguardo ad essi, così incorrendo nella denunciata violazione processuale per la conseguente nullità della sentenza; il secondo motivo di ricorso lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo posto, che sebbene il CTU avesse esteso la propria indagine anche al primo dei rapporti di affidamento richiamati -ma il secondo era riproduttivo sul punto della medesima pattuizione -la Corte d’Appello aveva inteso limitare il proprio scrutinio ai soli rapporti di conto corrente, così incorrendo nel denunciato vizio motivazionale; il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., posto che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un irriducibile contrasto tra affermazioni contraddittorie, da un lato, essendosi sostenuta l’irrilevanza delle deduzioni afferenti agli affidamenti quantunque anche riguardo ad essi si fosse chiesto l’accertamento di che trattasi, dall’altro, essendosi negato che il CTU avesse effettuato detto
accertamento anche con riguardo agli affidamenti, sebbene il contrario risultasse dalla perizia in atti.
2.2. I predetti motivi, denuncianti sotto plurimi profili il medesimo vizio decisorio e perciò esaminabili congiuntamente, si prestano ad un complessivo giudizio di fondatezza, sicché la doglianza così esternata merita sicura adesione.
Dall’illustrazione che ne fa il ricorso è infatti fondato ritenere che l’attrice, nell’introdurre la domanda di ripetizione nei confronti della banca, abbia inteso effettivamente richiedere l’accertamento di che trattasi anche in relazione agli intercorsi rapporti di affidamento; in tal senso è significativo non solo il dato testuale emergente dalle conclusioni a suo tempo rassegnate, riportate dalla parte anche ai fini dell’autosufficienza del motivo -ove, ben’inteso, il richiamo ai soli rapporti di conto corrente deve intendersi quale indicazione delle posizioni a cui facevano capo i rapporti bancari nel loro complesso -ma anche lo sviluppo impresso alla domanda introduttiva dal successivo corso processuale, avuto riguardo, in particolare, alla disamina commissionata al CTU dal primo giudice, concernente anche l’affidamento del 21.7.2011, e alle stesse difese della convenuta che di detto rapporto aveva addirittura fatto materia di deduzione istruttoria (cfr. capitolo 14 delle relative conclusioni a pag. 3 della sentenza impugnata).
2.3. Rispetto a ciò il quadro motivazionale esternato dalla decisione in rassegna si rivela massimamente lacunoso in quanto la Corte d’Appello, nel ricusare la decisione con riferimento agli affidamenti, giudicando le deduzioni riguardo ad essi non rilevanti ai fini del decidere, si astiene dall’esplicitare il proprio pensiero in modo da soddisfare compiutamente l’obbligo motivazionale demandatole, che avrebbe imposto uno sforzo argomentativo più articolato tale da rendere, di fronte alle allegazioni dell’attrice, giudicate peraltro con
pieno favore dal giudice di primo grado, comprensibili le ragioni del proprio opposto decidere e da sottrarre così la sentenza al vulnus che ne infirma l’assunto conclusivo e che ne giustifica perciò la doverosa cassazione.
3.1. Il quarto motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 1346 e 1418 cod. civ., posto che la Corte d’Appello aveva rigettato l’eccezione di nullità delle clausole di massimo scoperto applicate ai contratti di conto corrente, sollevata dall’attrice sul presupposto che il contenuto di esse non fosse determinato, sebbene l’indeterminatezza di esse fosse insita nel stesso loro tenore letterale, come rappresentato infatti dall’espletata CTU che aveva dato atto dell’assoluta assenza della base di calcolo su cui la CMS deve essere calcolata nel caso di utilizzi allo scoperto.
3.2. Il motivo è inammissibile per una duplicità di ragioni.
Intanto esso è generico; venendo meno al precetto di specificità raccomandato dall’art. 366, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. -precetto, che lo si osserva pro futuro , uscito notevolmente rafforzato dalla recente riforma processuale -in guisa del quale il motivo di ricorso deve essere declinato in modo che in esso trovino espressione le ragioni del dissenso che la parte intende marcare nei riguardi della decisione impugnata, formulate in termini tali da soddisfare esigenze di congruenza, di completezza e di riferibilità a quanto pronunciato proprie del mezzo azionato e, insieme, da costituire una critica puntuale e non generica, dunque, pertinente delle ragioni che ne hanno indotto l’adozione, la doglianza di cui si fa espressione il motivo non si confronta con le ragioni della decisione, limitandosi a rappresentare un disaccordo di principio privo di contenuti ed inidoneo perciò a sorreggerne l’aspirazione cassatoria.
3.3. Ricordato poi che non è affetta da nullità per indeterminatezza del suo contenuto la clausola che prevede la commissione di
massimo scoperto allorché, non limitandosi essa ad indicare semplicemente la percentuale di calcolo, specifichi le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, in tal modo ponendo il correntista in grado di conoscere quando e come sorgerà l’obbligo di dover far fronte ad essa (Cass., Sez. I, 20/06/2022, n. 19825) e preso atto che la Corte d’Appello, nel pronunciarsi sul punto, -e come già si è riferito in narrativa -si è esattamente uniformata a questo parametro, il dissenso incarnato dal motivo, con cui si assume che la clausola in parola conterebbe solo l’indicazione percentuale, interloquisce unicamente sull’apprezzamento in fatto operato dal decidente del grado ed esprime perciò una censura che non è sindacabile da questa Corte.
4.1. Il quinto motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 329 cod. proc. civ., posto che la Corte d’Appello, nel riformare la decisione impugnata nella parte in cui questa aveva accolto la domanda attrice in punto di interessi usurari, sul rilievo che la parte non aveva assolto l’onere probatorio gravante sulla stessa non avendo prodotto i decreti indicativi dei tassi soglia, avrebbe dovuto prendere atto del giudicato formatosi per acquiescenza sull’affermazione operata dal primo giudice circa il fatto che la mancata produzione di detti decreti era stata eccepita dalla controparte tardivamente; il sesto motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., posto che la Corte d’Appello, a fronte della riferita circostanza, avrebbe dovuto rilevare d’ufficio l’esistenza del giudicato intervenuto sul fatto che la mancata produzione di detti decreti era stata eccepita dalla controparte tardivamente; il settimo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., posto che la Corte d’Appello, nell’accogliere il gravame della banca in ordine alla mancata produzione dei decreti, non aveva reso alcuna
motivazione in ordine alla sollevata eccezione, incorrendo così nel vizio di motivazione assente o meramente apparente; l’ottavo motivo di ricorso lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, posto che la Corte d’Appello, nel pronunciarsi nei riferiti termini si era astenuta dall’esaminare un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ovvero che la banca aveva eccepito la mancata produzione dei decreti in questione tardivamente.
4.2. Tutti i sopradetti motivi, esaminabili congiuntamente in quanto sviluppanti la medesima censura, intesi a contestare l’assunto decisorio nella parte in cui faceva carico all’attrice di produrre in giudizio i decreti ministeriali determinativi dei tassi soglia, giudicando perciò infondata, in difetto, la correlata pretesa da essa esercitata, si prestano ad una cumulativa valutazione di fondatezza in ragione di quanto già enunciato da questa Corte, allorché di detti provvedimenti ne ha riconosciuto la natura normativa e ne ha perciò affermato la diretta conoscibilità da parte del giudice in ossequio al principio iura novit curia. È, infatti, convinzione di questa Corte, a cui il collegio intende dare continuità, che «i decreti ministeriali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, con i quali viene effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili alla concreta individuazione dei tassi soglia di riferimento, in virtù del rinvio operato dall’art. 2 l. n. 108 del 1996, costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto, oltre che innovativo, e quindi normativo, perché completano i precetti di rango primario in materia di usura inserendo una normativa di dettaglio. Per questo, tali decreti vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto, che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti, in base al principio “iura novit curia”, sancito dall’art. 113 c.p.c. » (Cass., Sez. I, 29/11/2022, n. 35102).
5. il nono motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione degli artt. 2697 cod. civ. e degli artt. 113, 116, 194 e 198 cod. proc. civ., posto che la Corte d’Appello, nell’accogliere ancora il gravame appellante in parte qua , avrebbe erroneamente ritenuto, giudicando perciò il relativo incombente esplorativo, che il consulente tecnico nominato dal giudice non avrebbe potuto procedere agli accertamenti del caso in difetto della detta produzione dei decreti, quantunque fossero stati prodotti in giudizio i comunicati stampa della Banca d’Italia relativi ai predetti decreti, questi fossero reperibili sul sito della Banca d’Italia e dovessero ascriversi alla categoria dei fatti notori, resta conseguentemente assorbito.
In conclusione vanno accolti il primo, il secondo, il terzo, il quinto, il sesto, il settimo e l’ottavo motivo di ricorso; va dichiarato inammissibile il quarto motivo di ricorso ed assorbito il nono motivo di ricorso.
In ragione di ciò la sentenza impugnata va cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa va rimessa al giudice a quo per la rinnovazione del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo, il secondo, il terzo, il quinto, il sesto, il settimo e l’ottavo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il quarto motivo di ricorso ed assorbito il nono motivo di ricorso; cassa l’impugnata sentenza nei limiti dei motivi accolti e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Torino che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 22.2.2024.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME