Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 20612 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 20612 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/07/2024
sul ricorso 30343/RAGIONE_SOCIALE proposto da:
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, domiciliata ex lege in Roma, presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
BANCA MEDIOCREDITO DEL RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che la rappresenta e difende
-intimata –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di TRIESTE n. 66/RAGIONE_SOCIALE depositata il 25/02/RAGIONE_SOCIALE;
udita la relazione della causa svolta all’adunanza non partecipata del 26/06/2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Trieste con sentenza 66/RAGIONE_SOCIALE depositata il 25.2.RAGIONE_SOCIALE ha respinto il gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione avverso il rigetto in prime cure delle domande di questa nei confronti della Banca di Mediocredito del Friuli Venezia Giulia s.p.a. intese a conseguire, tra l’altro, in relazione ai pregressi rapporti di mutuo intercorsi tra esse, l’accertamento dell’usurarietà dei tassi di interesse applicati e la declaratoria di nullità per indeterminatezza ed indeterminabilità di talune clausole contrattuali che conferivano alla banca mutuante un’indeterminata ed illimitata facoltà di modificare le condizioni economiche dei rapporti.
Il decidente del grado ha disatteso entrambe le censure poiché, da un lato, la dedotta usurarietà dei tassi applicati ai rapporti tra le parti non era stata debitamente comprovata a mezzo della produzione in giudizio dei decreti ministeriali di rilevazione trimestrale del TEGM, portanti, altresì, la determinazione dei corrispondenti tassi soglia; dall’altro, la dedotta indeterminatezza delle clausole richiamate, oltre che genericamente allegata, andava in ogni caso esclusa giacché l’esercizio dello ius variandi era stato concordemente subordinato alle variazioni intervenute in relazione ad elementi obiettivi ed esterni al contratto preventivamente conosciuti dal cliente.
Per la cassazione di detta sentenza la soccombente si affida a sette mezzi, seguiti da memoria.
Non ha svolto attività processuale l’intimata. Con “comparsa di costituzione” in data 18.4.2024 si è costituita ai fini della partecipazione all’udienza di discussione, per mezzo del proprio procuratore speciale RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE asserendo di essersi resa cessionaria dei crediti nascenti dai rapporti tra le parti e di subentrare perciò nelle relative ragioni al proprio dante causa in veste di successore particolare del medesimo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va previamente disconosciuta la ritualità della costituzione in giudizio operata da RAGIONE_SOCIALE, posto che, non essendosi costei costituita qui con controricorso ex art. 370 cod. proc. civ. ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica, l’atto in parola non ha valenza costitutiva.
3.1. Il primo motivo di ricorso -a mezzo del quale la ricorrente deduce la violazione dell’art. 113 cod. proc. civ. in quanto il decidente d’appello, nell’atto di ricusare la doglianza in punto all’usurarietà dei tassi applicati ai rapporti tra le parti, aveva motivato l’assunto sul rilievo che correttamente il giudice di primo grado avesse accollato al deducente l’onere di produrre in giudizio i decreti ministeriali portanti, in relazione alla rilevazione del TEGM, la determinazione dei tassi soglia, sebbene questi abbiano carattere normativo in quanto diretti ad integrare le disposizioni di legge in materia di usura e debbano perciò ritenersi conoscibili dal giudice -è fondato e la sua fondatezza assorbe il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso tutti intesi a contestare sotto diversi profili la fondatezza dell’assunto decisorio enunciato sul punto dalla sentenza impugnata.
3.2. E’ invero ora stabile convincimento di questa Corte, a definitiva tacitazione delle riserve talora emerse in passato, che «i decreti ministeriali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, con i quali viene
effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili alla concreta individuazione dei tassi soglia di riferimento, in virtù del rinvio operato dall’art. 2 l. n. 108 del 1996, costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto, oltre che innovativo, e quindi normativo, perché completano i precetti di rango primario in materia di usura inserendo una normativa di dettaglio. Per questo, tali decreti vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto, che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti, in base al principio “iura novit curia”, sancito dall’art. 113 c.p.c. » (Cass., Sez. I, 29/11/2022, n. 35102).
Dunque il contrario convincimento nutrito dalla Corte d’Appello, laddove ha inteso valorizzare a confutazione delle doglianze appellanti l’argomento in tale direzione sviluppato dal primo giudice (cfr. pagg. 9-11 della motivazione), urta contro il postulato in questione e va pertanto debitamente cassato.
3.1. Il quinto motivo di ricorso -a mezzo del quale la ricorrente, censurando la corrispondente affermazione del decidente d’appello, deduce che in punto alla denunciata indeterminatezza ed indeterminabilità di talune clausole, in relazione alle quali alla banca era accordata un’illimitata facoltà di modificare le condizioni economiche del rapporto al di fuori di parametri di sorta, la sentenza non avrebbe colto il senso della censura intendendosi sottoporre a censura il potere in tal modo accordato alla banca di modificare il contratto a proprio arbitrio -è inammissibile sotto più profili.
3.2. Esso, manca, in principalità, di autosufficienza, giacché non si capitola -a fronte del fatto che la Corte d’Appello ha ricondotto la doglianza sottopostale a questo titolo nell’alveo previsionale dell’art. 118 TUB e l’ha definita in adesione agli indirizzi di questa Corte (cfr. 11-12 della motivazione) -in quali diversi termini rispetto a quelli
conosciuti e statuiti dal giudice del gravame la questione sia stata rappresentata all’attenzione del decidente, con l’effetto che la Corte non è in grado di apprezzarne la conducenza ai fini qui richiesti.
E’ per questo, peraltro, pure generico, giacché la critica che si muove sul punto al deliberato d’appello non va oltre la deduzione di «un’illimitata facoltà di modificazione delle condizioni economiche rimessa all’arbitrio della banca», sicché la sua illustrazione deflette manifestamente dallo statuto di censurabilità per cassazione dell’errore di diritto (Cass., Sez. I, 29/11/2016, n. 24298).
Appare, inoltre, per quel che è dato intendere, meramente reiterativo della analoga doglianza già disattesa dal decidente, sicché esso palesa unicamente l’intento di ottenere una revisione del pregresso giudizio di sfavore senza rappresentare tuttavia alcuna apprezzabile criticità in capo alla decisione impugnata (Cass., Sez. I, 24/09/2018, n. 22478).
4.1. Il sesto ed il settimo motivo di ricorso lamentano l’omesso esame di aspetti della vicenda rilevanti in linea di merito che, ove non debbano più generalmente ritenersi assorbiti in conseguenza dell’accoglimento del primo motivo di ricorso, si sottraggono per il resto al sindacato di legittimità esperibile da questa Corte.
In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso e vanno dichiarati assorbiti il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso ed inammissibili il quinto, il sesto ed il settimo motivo di ricorso.
Cassata perciò nei limiti del motivo accolto l’impugnata sentenza, la causa va rimessa al giudice a quo per la rinnovazione del giudizio.
P.Q.M.
RAGIONE_SOCIALEglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso ed inammissibili il quinto, il sesto ed il settimo motivo di ricorso; cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di
Trieste, che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 26 giugno 2024.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOMENOME COGNOME