Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21427 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21427 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24340/2020 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO, sito in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO, sito in Roma, INDIRIZZO
– controricorrente –
avverso la sentenza AVV_NOTAIOa Corte di appello di Milano n. 1097/2020, depositata il 14 maggio 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 maggio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Oggetto: mutuo – usura –
decreti emanati ai sensi
AVV_NOTAIOa l.n. 108/96 – natura
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione avverso la sentenza AVV_NOTAIOa Corte di appello di Milano, depositata il 14 maggio 2020, che, in parziale riforma AVV_NOTAIOa sentenza di primo grado, aveva respinto le sue domande di condanna formulate nei confronti AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE s.RAGIONE_SOCIALE p.a. per la ripetizione di somme indebitamente versate a titolo di interessi moratori in esecuzione di quattro contratti di mutuo e per il relativo risarcimento dei danni;
la Corte di appello ha riferito che la società aveva fondato la domanda di ripetizione sull’assunto AVV_NOTAIO‘illegittima applicazione di interessi anatocistici e di interessi usurari e che il giudice di primo grado aveva dichiarato la nullità AVV_NOTAIOa clausola di uno dei quattro contratti avente a oggetto la capitalizzazione degli interessi di preammortamento e la nullità di altra clausola, comune a tutti i contratti, relativa alla determinazione degli interessi moratori, in quanto fissati in misura usuraria, condannando conseguentemente la banca alla restituzione AVV_NOTAIOa somma di euro 9.604,87 e al risarcimento dei danni liquidato in euro 6.420,00;
-ha, quindi, accolto l’appello incidentale AVV_NOTAIOa banca relativo al punto AVV_NOTAIOa usurarietà degli interessi moratori (quantificati dal Tribunale in euro 8.652,13) e a quello conseguente del risarcimento dei danni, ritenendo che la mancata produzione in giudizio dei decreti di rilevazione dei tassi soglia -onere gravante sulla parte attrice -non consentiva di ritenere dimostrata l’usurarietà dei tassi, non trovando applicazione il principio jura novit curia in ragione AVV_NOTAIOa natura amministrative di tali decreti;
ha, sia pure implicitamente, disatteso quello principale AVV_NOTAIOa società con cui si lamentava la mancata affermazione AVV_NOTAIOa gratuità dei contratti di mutuo quale effetto AVV_NOTAIO‘accertata usurarietà degli interessi moratori e la conseguente mancata estensione AVV_NOTAIOa condanna restitutoria anche alla somma corrispondente agli interessi
corrispettivi;
il ricorso è affidato a un motivo;
resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
la ricorrente deposita memoria ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
con l’unico motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione ed errata applicazione AVV_NOTAIO‘art. 113 cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto che per la natura di atti amministrativi dei decreti del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE di rilevazione AVV_NOTAIOe soglie rilevanti ai fini AVV_NOTAIO‘accertamento AVV_NOTAIO‘usura discendesse la non operatività del principio jura novit curia e, conseguentemente, l’onere per la parte di provvedere alla loro produzione in giudizio ai fini AVV_NOTAIOa prova AVV_NOTAIOe soglie ivi previste e l’impossibilità di accertar e tali soglie mediante consulenza tecnica d’ufficio;
il motivo è fondato;
in tema di usura, i decreti del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, con i quali viene effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili alla concreta individuazione dei tassi soglia di riferimento, in virtù del rinvio operato dall’art. 2 l. 7 marzo 1996, n. 108, costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto, oltre che innovativo, e quindi normativo, perché completano i precetti di rango primario in materia di usura inserendo una normativa di dettaglio (così, Cass. 29 novembre 2022, n. 35102; successivamente vedi anche Cass. 15 maggio 2023, n. 13144; Cass. 24 aprile 2024, n. 11108);
con tali pronunce è stato, dunque, affermato, con esaustiva e condivisibile motivazione, il valore di fonte normativa di tali decreti, ponendo, in tal modo, fine all’incertezza originata da alcune pronunce che si erano espresse in senso opposto (cfr. Cass. 5 agosto 2002, n. 11706; Cass. 20 giugno 2001, n. 8742), nonché dal precedente,
rappresentato da Cass. 3 Maggio 2020, n. 8883, il quale, pur affermando l’insussistenza AVV_NOTAIO‘onere AVV_NOTAIOa parte che alleghi il superamento dei cd. tassi soglia di produrre dei relativi decreti, ha escluso che il giudice fosse «tenuto a conoscere in via autonoma» del loro contenuto;
può, sul punto, precisarsi che il fatto, evidenziato in tale ultima pronuncia, che tali decreti non abbiano forza di legge (ossia, siano inidonei a introdurre innovazioni nell’ordine legislativo preesistente) e costituiscano atti formalmente amministrativi, non esclude di per sé che gli stessi presentino un valore di fonte normativa e, in quanto tali, siano assoggettati all’operatività del principio jura novit curia ;
da ciò consegue che tali decreti vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazioni AVV_NOTAIOe parti ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 113 cod. proc. civ.;
la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione del riferito principio, negando sia la natura di fonte normativa dei decreti in oggetto, sia, conseguentemente, l’applicazione del principio jura novit curia ;
la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per spese, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione.
Così deciso in Rom a, nell’adunanza camerale del 31 maggio 2024.