Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 19777 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 19777 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 28092-2022 proposto da:
Oggetto
OPPOSIZIONE ATTI ESECUTIVI
Ordinanza di rigetto dell’istanza di sospensione (e fissazione del termine per l’inizio della fase di merito) – Lettura in udienza Indicazione nell’ordinanza del ‘ dies a quo ‘ dal ‘momento della comunicazione dell’ordinanza’ -Irrilevanza Applicazione dell’art. 176, co. 2, c.p.c. – Sussistenza
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco ‘ pro tempore ‘ , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO COGNOME; R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO Cron.
– ricorrente Rep.
contro
Ud. 28/02/2024
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l’amministratrice e legale rappresentante ‘ pro tempore ‘ , domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica dei propri difensori, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME; Adunanza camerale
contro
ricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE;
Avverso la sentenza n. 3279/2022 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, depositata il 21/09/2022;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 28/02/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Comune RAGIONE_SOCIALE Pietravairano ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 3279/22, del 21 settembre 2022, del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ne ha dichiarato inammissibile l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., avverso ordinanza di assegnazione emessa dal locale giudice dell’esecuzione, nell’ambito della procedura espropriativa mobiliare presso terzi, promossa nei suoi confronti dalla società RAGIONE_SOCIALE
Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di essersi opposto all’ordinanza di assegnazione, emessa dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nell’ambito della suddetta procedura espropriativa mobiliare presso terzi (terzo costituito, nella specie, dalla società RAGIONE_SOCIALE), vedendosi rigettare l’istanza di sospensione dell’esecuzione . Radicava, pertanto, l’opponente la fase di merito del giudizio di opposizione, e ciò -si assume -in ottemperanza a quanto disposto dal suddetto provvedimento di rigetto, che fissava termine perentorio di giorni sessanta, decorrente dalla sua comunicazione (avvenuta il 20 novembre 2018), per la iscrizione a ruolo della controversia di opposizi one, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. civ.
Si costituiva in giudizio la creditrice procedente, eccependo la presunta tardività dell’iscrizione a ruolo della fase di merito del
giudizio di opposizione, asseritamente avvenuta il 22 gennaio 2019.
L’adito giudicante, con sentenza ex art. 281 -sexies cod. proc. civ., dichiarava l’inammissibilità dell’opposizione, sul rilievo della tardività della sua notificazione, avvenuta il 16 gennaio 2019, e dunque oltre sessanta giorni dopo l’emissione dell’ordinanza di rigetto dell’istanza di sospens ione, pronunciata il 9 novembre 2018 in udienza, ciò che aveva consentito all’opponente Comune di prenderne conoscenza da tale data.
Avverso la sentenza del Tribunale sammaritano ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Pietravairano, sulla base -come detto -di due motivi.
3.1. Il primo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione degli artt. 134 e 176 cod. proc. civ.
Avrebbe errato la sentenza impugnata nell’affermare che l’ordinanza di decisione della fase sommaria sia stata pronunciata in udienza, in quanto: a) il provvedimento non risulta inserito nel verbale dell’udienza del 9 novembre 2018; b) dell’ordinanza non è stata data lettura in detta udienza, giacché di ciò non si è dato atto nel relativo verbale; c) l’ordinanza d i decisione della fase sommaria ha statuito espressamente la decorrenza, dalla sua comunicazione, del termine di sessanta giorni per l’introduzione della fase di merito; d) il provvedimento, infine, è stato comunicato dalla cancelleria del Tribunale, al patrono ‘ pro tempore ‘ dell’opponente, solo il 20 novembre 2019.
Sul presupposto che -secondo questa Corte -il ‘mero deposito in udienza dell’ordinanza non esprime la necessaria corrispondenza con il paradigma legale della pronuncia «in udienza»’, l’odierno ricorrente evidenzia che la ‘espressa
fissazione del termine con decorrenza dalla comunicazione dell’ordinanza’, come, parimenti, ‘l’indicazione dell’adozione di un provvedimento separato dal verbale di udienza e l’apposizione di due distinte sottoscrizioni’, costituiscano altrettante circosta nze idonee a dimostrare ‘che l’ordinanza non è stata inserita nel verbale d’udienza, previa sua lettura (della quale non si dà atto sia nella sentenza, che nel verbale), ma scritta in «separato provvedimento»’. Solo, dunque, dalla comunicazione di tale provvedimento -secondo, peraltro, quanto da esso stesso statuito -poteva decorrere il termine per radicare la fase di merito del giudizio di opposizione.
3.2. Il secondo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione degli artt. 153, comma 2, e 294, commi 2 e 3, cod. proc. civ., per non aver il giudice del merito rimesso in termini l’attore in opposizione.
Assume il ricorrente che il provvedimento di rigetto dell’istanza ex art. 624 cod. proc. civ., nonché la sua successiva comunicazione alle parti costituite, avvenuta il 20 novembre 2018, ‘hanno, in ogni caso, indotto la difesa del Comune di Pietravairano a ritenere che il termine per l’introduzione del giudizio di merito non potesse che decorrere proprio da tale data’, così ‘concretizzando una causa non imputabile’, ex art. 153, comma 2, cod. proc. civ., ‘tale da determinare la rimessione in termini dell’attore in opposizione’.
Tanto, dunque, ‘imponeva la rimessione in termini dell’attore e non la dichiarazione di inammissibilità del giudizio di merito’.
Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la società RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.
È rimasta solo intimata la società RAGIONE_SOCIALE San PRAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ.
Il ricorrente ha presentato memoria.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
8.1. Il primo motivo non è fondato.
8.1.1. Preliminare, peraltro, al suo scrutinio è la constatazione che -diversamente da quanto eccepito, ancora in questa sede, da RAGIONE_SOCIALE -il deposito della copia notificata dell’atto di citazione in opposizione, proposta dal Comune RAGIONE_SOCIALE Pietravairano, risulta avvenuto il giorno 18 gennaio 2019, data alla quale risale l’iscrizione a ruolo, come evidenzia l’odierno ricorrente nella propria memoria (e come conferma la documentazione dallo stesso allegata ‘ ab initio ‘ al presente atto di impugnazione) .
Ne consegue, pertanto, che è effettivamente dirimente stabilire, ai fini della verifica tempestività (o meno) dell’iniziativa ex art. 617 cod. proc. civ. assunta, ‘ illo tempore ‘, dall’odierno ricorrente, se il termine di sessanta giorni decorresse dalla data dell’udienza del 9 novembre 2018, come ritenuto dalla sentenza impugnata e, viceversa, contestato con il presente motivo di impugnazione.
8.1.2. Ciò detto, deve rilevarsi che l’ ordinanza resa, nel corso dell’udienza suddetta del 9 novembre 2018, dal giudice dell’esecuzio ne -per provvedere sull’istanza di sospensione ex art. 624 cod. proc. civ. -non doveva formare oggetto di alcuna comunicazione, pertanto irritualmente compiuta dalla cancelleria del l’ ufficio di appartenenza del giudice. Tale adempimento, infatti, non risultava né prescritto dalla legge (atteso che, ai sensi dell’art. 176, comma 2, cod. proc. civ., ‘le ordinanze pronunciate in udienza si intendono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano compararvi’), né impost o ‘ iussu iudicis ‘ , dal momento che il provvedimento -del quale questa Corte è abilitata a prendere visione, quale giudice del ‘fatto processuale’, essendo quello denunciato con il presente motivo di ricorso un ‘ error in procedendo ‘ -risultava privo, non casualmente, dell’indicazione ‘si comunichi’ .
Derogano, infatti, al regime della presunzione legale di conoscenza, alla quale sono soggetti tutti i provvedimenti resi in udienza, solo quelli adottatati all’esito di trattazione c.d. ‘scritta’, di cui all’art. 127 -ter cod. proc. civ.; e ciò proprio per la ragione che tale modalità ‘cartolare’ di trattazione implica ‘ lo scambio ed il deposito in telematico di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice ‘, sicché solo in questo caso vi è necessità di derogare alla regola generale secondo cui ‘ la lettura del provvedimento in udienza e la sottoscrizione del verbale che lo contiene da parte del giudice, non solo equivalgono alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall ‘ art. 133 cod. proc. civ., ma esonerano la cancelleria dall ‘ onere della comunicazione ‘ (così, in motivazione, Cass. Sez. 1, ord. 18 maggio 2023, n. 13735, Rv. 667910-01).
D’altra parte, che l’art. 176, comma 2, cod. proc. civ. sia applicabile anche al processo esecutivo, in virtù del richiamo di
cui all’art. 487, comma 2, cod. proc. civ., è affermazione come rammenta lo stesso provvedimento oggi impugnato -già presente nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 3, sent. 15 dicembre 2000, n. 15863, Rv. 542690-01).
Né, per contro, giova al ricorrente l’arresto di questo giudice di legittimità da esso invocato (si tratta di Cass. Sez. 3, ord. 10 febbraio 2021, n. 3213, non massimata), relativo al caso di un’ordinanza che, sebbene pronunciata in udienza, non risultava inserita nel verbale della stessa, al quale, infatti, non era stata ‘ allegata alcuna ordinanza ‘, essendo stata, piuttosto, resa all’esito di camera di consiglio e con ‘separato provvedimento’. In quel caso, infatti, non sono solo le circostanze da ultimo indicate (come sottolinea la controricorrente RAGIONE_SOCIALE), ma soprattutto il fatto che si trattasse di ordinanza ex art. 702quater cod. proc. civ., a comportare l’e sclusione -secondo quanto ritenuto da questa Corte nella sua massima sede nomofilattica -della presunzione legale di conoscenza che l’art. 176, comma 2, cod. proc. civ. stabilisce per le ordinanze lette in udienza. Difatti, è proprio la ‘ natura di sentenza in senso sostanziale ‘ , che connota il provvedimento ex art. 702quater cod. proc. civ. -e ciò ‘sia per la funzione, in ragione della sua idoneità decisoria del giudizio di primo grado, sintomaticamente significata anche dalla definizione con provvedimento sulle spese processuali, in applicazione del principio di soccombenza ‘, sia ‘ per la stabilità, quale attitudine alla formazione del giudicato ‘ -ad escluderne l’assimilabilità ‘all’ordinanza (tale nella sostanza, oltre che nella forma) che il giudice abbia pronunciato in udienza, sotto il profilo di equivalenza di una tale conoscibilità alla comunicazione, per le parti presenti o che avrebbero dovuto esserlo (artt. 134 e 176 cod. proc. civ.) ‘ (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 5 ottobre 2022, n. 28975, Rv. 665762-01).
In conclusione, quindi, né la circostanza che risultino essere stati firmati dal giudice dell’esecuzione tanto il verbale d’udienza , quanto il ‘separato allegato provvedimento ‘ di rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecuzione (contenente la contestuale fissazione del termine di sessanta giorni per l’inizio della fase di merito del giudizio di opposizione ), né quella che quest’ultimo abbia fatto riferimento ad una -non necessaria, anzi irrituale -‘comunicazione’ , hanno implicato deroga al meccanismo di presunzione di conoscenza legale ex art. 176, comma 2, cod. proc. civ.; quanto, in particolare, alla seconda di tali circostanze, la stessa può intendersi, verosimilmente, quale l’esito di un mero ‘ lapsus calami ‘ in cui è incorso il giudice dell’esecuzione, il quale ha inteso, probabilmente, stabilire che l’introduzione del giudizio di merito avvenisse nel ‘termine perentorio di giorni sessanta (60)’ dalla ‘conoscenza’, e non come, invece, si legge -‘dalla comunicazione della presente ordinanza’.
8.2. Il secondo motivo di ricorso è, invece, inammissibile.
8.2.1. Il ricorrente, invero, per poter lamentare di non essere stato rimesso in termini dal giudice dell’esecuzione, avrebbe dovuto dimostrare di aver formulato l’istanza ex art 153, comma 2, cod. proc. civ., lamentando, così, un’eventuale omissione di pronuncia sulla stessa, la quale avrebbe, di per sé, integrato un vizio del procedimento, a prescindere dalla dimostrazione del concreto interesse pregiudicato dall’omissione (cfr. Cass. Sez. 2, ord. 21 febbraio 2024, n. 4667, Rv. 670123-01).
Tuttavia, non avendo il Comune di Pietravairano indicato -e documentato -se un’istanza siffatta sia stata da esso presentata, il motivo si presenta inammissibile, ex art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti, sussistendo giusti motivi ex art. 92 cod. proc. civ., nel testo novellato dall’art. 13, comma 1, del decreto -legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, come, però, risultante all’esito dell’intervento ‘additivo’, operato dalla Corte costituzionale con la sentenza del 19 aprile 2018, n. 77.
Orbene, il carattere inedito della questione oggetto, in particolare, del primo motivo di ricorso -la cui decisione ha, infatti, richiesto un’opera di ‘raccordo’ tra diversi ‘ dicta ‘ di questa Corte -integra taluna di quelle ‘altre’ gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle indicate ‘ nominatim ‘ dal vigente testo dell’art. 92 cod. proc. civ. (vale a dire, l’assoluta novità della questione trattata o il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti del giudizio), che sono idonee a giustificare la compensazione, presentando ‘la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste’ dalla norma suddetta (cfr. Cass. Sez. 6-2, ord. 18 febbraio 2019, n. 4696, Rv. 65279501; in senso conforme Cass. Sez. 6-5, ord. 18 febbraio 2020, n. 3977, Rv. 656993-01).
A carico del ricorrente, stante il rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo di versare , al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
La Corte rigetta il ricorso, compensando integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della