Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14910 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 14910 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 21890-2021 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 36/2021 della CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 16/02/2021 R.G.N. 114/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Rep.
Ud. 26/03/2024
CC
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 16.2.21 la corte d’appello di Lecce, in parziale riforma di sentenza del 2014 del tribunale di Taranto, ha dichiarato il diritto della sig.ra COGNOME a percepire la reversibilità del padre, deceduto il 1.7.92, a decorrere dal 1/7/2009, primo giorno successivo alla domanda amministrativa.
In particolare, la corte territoriale ha accolto l’appello dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per ultrapetizione, perché la sentenza di primo grado aveva condannato al pagamento della prestazione a decorrere dalla morte del padre e non dalla domanda amministrativa, come invece richiesto espressamente in ricorso.
Avverso tale sentenza ricorre per un motivo la parte privata, resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione ex numero 3 e 5 dell’articolo 360 c.p.c., per avere la corte territoriale escluso la decorrenza della prestazione dalla morte del genitore.
Il motivo, mentre non indica in alcun modo il fatto che sarebbe stato ignorato e come tale inammissibile quanto alla doglianza ex numero 5, è per altro verso inammissibile in quanto, a parte ogni considerazione sulla difficile comprensibilità dello stesso e sul rilievo che l’interpretazione della domanda compete al giudice di merito, il motivo insiste sull’omessa pronuncia su domanda implicita di riconoscimento della prestazione con decorrenza dal decesso del padre, senza fornire elementi dai quali possa desumersi la presentazione di siffatta domanda, laddove la parte
secondo la sentenza impugnata ha espressamente limitato sia pur erroneamentela richiesta di condanna alla prestazione a decorrere dalla domanda amministrativa.
Spese irripetibili ex art. 152 att. c.p.c.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese irripetibili.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 26