Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11641 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 11641 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 21737-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2092/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 10/01/2019 R.G.N. 1263/2017;
Oggetto
Previdenza
R.G.N.21737/2019
COGNOME
Rep.
Ud.29/01/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 10.1.2019, la Corte d’appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di NOME COGNOME volta alla retrodatazione della pensione di vecchiaia a carico della Gestione separata con decorrenza dal 1°.10.2007, data in cui, cumulando la contribuzione versata in più gestioni previdenziali, aveva raggiunto i requisiti contributivi e di età previsti per la prestazione, invece che con decorrenza dal primo giorno successivo alla domanda del 1°.8.2016, in cui ne aveva chiesto all’INPS la liquidazione con il computo dei contributi versati nell’A.G.O. e nella Gestione separata;
che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;
che NOME COGNOME ha resistito con controricorso;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 29.1.2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione dell’art. 3, d.m. n. 282/1996, per avere la Corte di merito ritenuto che la pensione liquidata a carico della Gestione separata mediante cumulo dei contributi versati in tale gestione e in altre gestioni potesse avere decorrenza anteriore alla data in cui l’assicurato ha optato per la liquidazione a carico della Gestione separata mediante cumulo;
che il motivo è fondato, essendosi chiarito che il momento di decorrenza del trattamento pensionistico liquidato a carico della Gestione separata, in caso di avvalimento da parte
dell’assicurato della facoltà di vedersi computati, nella predetta gestione, anche i contributi versati nell’assicurazione generale obbligatoria, non va individuato nel primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile, ma, ai sensi dell ‘art. 3, d.m. n. 282/1996, in quello di presentazione della domanda di opzione, atteso che solo da tale data detta contribuzione può costituire parte dell’ammontare contributivo necessario per la liquidazione della pensione richiesta (così Cass. n. 30256 del 2022, sulla scorta di Cass. n. 21361 del 2021; nello stesso senso, più di recente, Cass. nn. 15458 del 2024 e 2359 del 2025);
che, non essendosi i giudici territoriali attenuti all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda di retrodatazione della pensione già liquidata dall’INPS con decorrenza dal 1°.8.2016;
che, essendo maturato l’orientamento cui qui s’è data continuità in epoca successiva alla proposizione della domanda giudiziale, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero processo;
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da NOME COGNOME. Compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 29.1.2025.