Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20642 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20642 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 23444/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, in proprio e rappresentata da se stessa, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, giusta procura in atti;
-ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore domiciliato, ex lege , presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente-
avverso l’ordinanza repert. n. 4957/2023 (RG 64/2014) del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il 02/10/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Osserva
L’avvocato NOME COGNOME svolse attività professionale in qualità di difensore di fiducia di COGNOME NOME in un procedimento penale innanzi al Tribunale di Salerno. Quest’ultimo, era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto del 15.07.2011 reso dal Gip del Tribunale di Salerno. All’esito del procedimento, il difensore presentò istanza di liquidazione delle spettanze professionali, ritenendo che l’epoca dalla quale dovessero decorrere gli effetti dell ‘ ammissione al beneficio dovessero decorrere dal 9/7/2011, data in cui, in sede di udienza di convalida dell’arresto, il COGNOME aveva avanzato istanza, ex art. 109 d.P.R. n. 115/2002, di ammissione al patrocino, con riserva di deposito della relativa istanza scritta nel termine di legge, adempimento soddisfatto il successivo 15 luglio.
1.1. Il Gip procedente, tuttavia, liquidò i compensi professionali a decorrere dal deposito dell’istanza scritta di amissione al patrocinio a spese dello Stato e non dal 9.07.2011 come richiesto dal difensore, con ciò, escludendo dal novero delle attività liquidabili quelle espletate in occasione dell’udienza di convalida dell’arresto.
Avverso tale provvedimento, propose opposizione il difensore.
Il Tribunale Civile di Salerno rigettò il ricorso, ritenendo che <>.
L ‘avvocato NOME COGNOME propone ricorso fondato su due motivi, ulteriormente illustrati da memoria. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.
Con il primo motivo viene denunciata violazione dell’art. 132, co. 1, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, co. 1 n. 5, cod. proc. civ.
La ricorrente prospetta <>.
Ritiene la ricorrente che la motivazione resa dal Tribunale sia contraddittoria e meramente apparente, laddove, in un primo momento specifica che la decorrenza del beneficio debba essere ancorata alla data in cui il richiedente ha formulato la relativa istanza orale di ammissione con riserva di produzione documentale nei termini di legge, per poi di contro affermare che gli effetti del beneficio dovevano decorrere dalla data in cui veniva depositata la documentazione.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione <>.
Secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe totalmente omesso di liquidare il corretto compenso dovuto a fronte di due note spese, riportate nel ricorso, specificatamente documentate e redatte in base ai criteri legali.
I due motivi, tra loro correlati, sono fondati.
Dispone l’art. 109 del d.P.R. n. 115/2002: ‘ Gli effetti decorrono dalla data in cui l’istanza è stata presentata o è pervenuta all’ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l’interessato fa riserva di presentare l’istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi ‘.
È di tutta evidenza, pertanto, che la norma assicura la difesa a spese dello Stato all’avente diritto sin dal momento in cui costui anticipi la volontà di volersi avvalere di essa. La successiva presentazione di formale istanza, corredata dalla prevista documentazione, costituisce necessario adempimento successivo, da compiersi nel termine di legge, condizionante gli effetti dell’ammissione.
Tuttavia, giammai potrebbe sostenersi, in spregio al contenuto letterale della disposizione e alla chiara ‘ratio’ di essa, diretta ad assicurare all’avente diritto pienezza del diritto di difesa, siccome consacrato dall’art. 24 Cost., che sussista un territorio temporale -dalla manifestazione di volersi avvalere dell’istituto fino al deposito dell’istanza scritta durante il quale, pur avendone diritto, il richiedente non possa fruire del beneficio.
Le peculiarità del procedimento penale hanno indotto il legislatore, proprio al fine di assicurare completa copertura difensiva al non abbiente, di anticipare gli effetti dell’ammissione al primo momento in cui l’avente diritto abbia necessità di avvalersi del difensore (emblematici i casi dell’arrestato in flagranza e del fermato).
In disparte e solo per completezza, deve stigmatizzarsi l’inconcludente motivazione resa dal Giudice, il quale, incorrendo in frontale e insanabile contraddizione, tale da rendere apparente il costrutto argomentativo, dopo avere affermato che <>, sostiene doversi ritenere <>.
Consegue a quanto immediatamente sopra esposto la fondatezza del secondo motivo, stante che la liquidazione dei
compensi non ha tenuto conto delle attività difensive svolte tra la prima istanza orale e il deposito della seconda scritta.
Pertanto, cassata con rinvio la decisione impugnata, il Giudice del rinvio riesaminerà la vicenda applicando il seguente principio di diritto: ‘ per effetto dell’art. 109 del d.P.R. n. 115/2002, a condizione che l’interessato provveda nei venti giorni successivi dall’istanza orale a ritualmente depositare quella scritta, siccome previsto dall’art. 93 del medesimo corpo normativo e risulti possedere i requisiti di legge per l’ammissione, sono a carico dell’Erario i compensi dovuti al difensore per le attività professionali svolte nell’interesse dell’assistito nel tempo intercorrente tra la proposizione dell’istanza orale e il deposito di quella scritta ‘.
Il Giudice del rinvio provvederà a statuire sul capo delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Salerno, in persona di altro magistrato, anche per la statuizione sul capo delle spese del giudizio di legittimità.
Il Presidente NOME COGNOME