Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1437 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1437 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6994/2021 R.G. proposto
da
NOME RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore e domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente – contro
Oggetto:
Appalto
pubblico
–
Interessi –
Decorrenza
R.G.N. 6994/2021
Ud. 09/01/2025 CC
COMUNE NAPOLI , in persona del Sindaco pro tempore ed elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO C/O STUDIO ASSOCIATO COGNOME, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende
-controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 2979/2020 depositata il 02/09/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 09/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 2979/2020, pubblicata in data 2 settembre 2020, la Corte d’appello di Napoli, in accoglimento del gravame proposto da IMPRESA RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 12177/2014, ha condannato il Comune di Napoli a corrispondere all’appellante la somma di € 374.975,22, ‘oltre interessi di mora ex Capitolato Generale delle OO.PP. (dPR 1063/62, artt. 35 e 36, come modificato dalla legge 741/81), decorrenti dal trentesimo giorno successivo all’approvazione di ogni singolo certificato di collaudo e calcolati sulle rispettive singole sorti capitali ivi indebitamente trattenute e determinate in proporzione rispetto alla complessiva somma trattenuta oltre i limiti concordati in convenzione, fino al soddisfo’ .
L’odierna ricorrente aveva agito nella propria veste di concessionaria in convenzione per la realizzazione di alcuni lavori.
Aveva riferito che nella convenzione di concessione era stata prevista una maggiorazione del compenso per il concessionario del
6,50% sui corrispettivi, a fronte degli oneri di concessione – tra i quali gli oneri per il pagamenti dei compensi professionali del Direttore dei Lavori, dell’Ingegnere Capo e dei collaudatori, complessivamente fissati nel limite massimo del 4,20% – e che nel corso dei lavori il Concedente, per garantirsi dall’eventuale mancato pagamento delle spese tecniche da parte del concessionario, aveva operato, al di fuori delle previsioni contrattuali, delle ritenute provvisorie salvo conguaglio, all’atto della emissione dei certificati di pagamento dei lavori, trattenendo l’importo complessivo di £ 1.307.258.704.
Aveva ulteriormente riferito la società che, collaudati definitivamente i lavori ed approvati gli atti di collaudo, le erano stati liquidati gli importi dovuti a saldo lavori, revisione prezzi, riserve, nonché la somma di € 364.201,43 a titolo di “restituz ione spese tecniche” ma che tale ultimo importo non era stato corrisposto.
Respinta la domanda in primo grado, la Corte d’appello ha accolto il gravame escludendo che la pretesa non potesse essere più azionata per mancata iscrizione della riserva nella contabilità dei lavori, come invece opinato dal giudice di prime cure.
La Corte territoriale, infatti, ha osservato che il credito litigioso era riferito non a costi aggiuntivi dell’appalto bensì a trattenute operate in via cautelativa sui certificati di acconto relativi ai RAGIONE_SOCIALE, trattandosi, quindi, del mero pagamento del saldo del corrispettivo della concessione.
Per quel che ancora rileva nella presente sede, la Corte territoriale, ritenuto incontestato l’ammontare della pretesa, ha affermato che gli interessi sulla somma dovuta dovevano essere fatti decorrere dalla scadenza dal trentesimo giorno successivo all’approvazione di ogni singolo certificato di collaudo -e non dalla domanda, come dedotto
dall’appellato COMUNE DI NAPOLI non trattandosi di ripetizione di indebito.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli ricorre IMPRESA RAGIONE_SOCIALE.
Resiste con controricorso il COMUNE DI NAPOLI.
5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
Le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’unico motivo di ricorso vengono dedotte:
-in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c.;
-in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., la violazione degli artt. 111 Cost e 132 c.p.c.
La società ricorrente impugna la decisione della Corte d’appello di Napoli nella sola parte in cui la stessa ha stabilito che gli interessi sulla somma oggetto della statuizione di condanna vengano a decorrere, non dai singoli stati di avanzamento dei lavori -come chiesto dalla stessa ricorrente -bensì da ogni singolo certificato di collaudo.
Premette la ricorrente di avere proposto alla Corte partenopea istanza la correzione di errore materiale che tuttavia è stata disattesa, avendo la Corte medesima escluso che la fattispecie concreta integrasse non un errore materiale bensì, al più, un’event uale anomalia nell’iter logico giuridico seguito nella decisione.
Operata detta premessa, la società ricorrente, richiamate le specifiche previsioni della convenzione di concessione, deduce la presenza di un’anomalia nella motivazione della Corte d’appello,
evidenziando che le previsioni della stessa convenzione fissavano come data di decorrenza degli interessi il trentesimo giorno successivo all’emissione bimestrale dei singoli S.A.L.
Argomenta, quindi, che, da un lato la decisione impugnata viene a violare i patti contrattuali aventi forza di legge tra le parti ex art. 1372 c.c. e, dall’altro lato, che la motivazione risulta apparente o perplessa o comunque incomprensibile.
Quanto a tale ultimo profilo, si evidenzia l’impossibilità di configurare una pluralità di certificati di collaudo -unico essendo il collaudo delle opere con certificato approvato alla conclusione dell’appalto laddove i mandati di pagamento vengono emessi a seguito di ogni S.A.L.
Il ricorso è fondato quanto al dedotto vizio di motivazione.
Rammentato il principio per cui è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si sia tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e, da ultimo, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022), si deve osservare che nel caso di specie ricorre effettivamente un’ipotesi di motivazione obiettivamente incomprensibile
La decisione impugnata, infatti, è venuta ad individuare il termine di decorrenza degli interessi riconosciuti all’odierna ricorrente con un riferimento ( ‘ trentesimo giorno successivo all’approvazione di ogni singolo certificato di collaudo ‘ ) che risulta irrimediabilmente oscuro, facendosi riferimento ad una ipotetica pluralità di certificati di collaudo,
la cui concreta configurabilità contrasta tuttavia direttamente con l’unicità dell’atto finale di collaudo.
In tal modo, quindi, l’individuazione concreta del termine di decorrenza degli interessi risulta irrimediabilmente preclusa in quanto in sentenza si fa riferimento, da un lato, ad un atto -il collaudo -unico e conclusivo e, dall’altro lato, ad una pluralità di atti che non possono tuttavia consistere nel collaudo senza che tale opacità possa essere chiarita in via interpretativa, come dimostrato dal fatto che la ricorrente intende ricollegare la decorrenza degli interessi dal trentesimo giorno successivo all’emissione bimestrale dei singoli RAGIONE_SOCIALE , mentre la controricorrente indica come termine di decorrenza quello del certificato di collaudo
Il constatato vizio di motivazione comporta, a questo punto, l’assorbimento dell’ulteriore deduzione della ricorrente riferita alla violazione dell ‘art. 1372 c.c. e delle pattuizioni intercorse tra le parti.
In accoglimento del ricorso, quindi, la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, la quale, nel procedere ad una nuova individuazione del termine di decorrenza degli interessi, provvederà altresì a regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, per quanto di ragione, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima