Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2002 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2002 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3409/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
NOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 1932/2023, depositata il 26/09/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.Il geometra NOME COGNOME ha ottenuto dal Tribunale di Lucca un decreto che ha ingiunto a NOME COGNOME e NOME COGNOME il
pagamento di euro 14.150,84 per lo svolgimento di attività professionale in loro favore. Gli ingiunti hanno proposto opposizione, negando la pretesa creditoria del geometra.
Il Tribunale di Lucca ha rigettato l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo.
La sentenza di primo grado è stata impugnata da NOME COGNOME. Per quanto interessa il presente giudizio, con il primo motivo di appello si è contestata l’applicazione degli interessi di cui al d.lgs. 231/2001, sostenendo che gli ingiunti sono semplici consumatori e non imprenditori e che le prestazioni rese in loro favore non afferiscono quindi ad attività di impresa. Il motivo è stato respinto con la sentenza indicata in epigrafe dalla Corte d’appello di Firenze, che ha rilevato come sia stato introdotto nel nostro ordinamento, dall’art. 17, comma 1, del decreto legge n. 132/2014 (convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162), il quarto comma dell’art. 1284 c.c., secondo cui, ‘se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali’. La Corte ha dichiarato che tale disposizione era già in vigore quando il 13 novembre 2014 è stato richiesto il decreto ingiuntivo e quindi anche quando il decreto è stato emesso in data 25 novembre 2014.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME.
Ha resistito con controricorso NOME COGNOME.
Il ricorrente ha depositato memoria e all’esito della camera di consiglio del 20-1-2026 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è basato su un unico motivo che denuncia ‘ violazione e falsa applicazione dell’art. 1284 c.c., nel testo introdotto dal decreto legge 13 settembre 2014 n. 132, convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162,
nonché dell’art. 17, secondo comma, dei predetti testi normativi, con riferimento all’art. 360 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto dovuti, sulle somme oggetto di condanna, gli interessi ex d.lgs. 231/2002′, in quanto il nuovo testo dell’art. 1284 c.c. non era in alcun modo in vigore quando la domanda monitoria è stata proposta e il decreto ingiuntivo è stato emesso.
2.Il ricorso è fondato.
Ai sensi del comma secondo dell’art. 17 del decreto legge 132/2014, come modificato dalla legge di conversione, ‘le disposizioni del primo comma ossia i nuovi quarto e quinto comma dell’art. 1284 c.c. producono effetto rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto’. La legge di conversione n. 162/2014 è stata pubblicata il 10 novembre 2014 e, ai sensi dell’art. 1, comma primo, è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, dunque l’11 novembre 2014. Ne consegue che il nuovo tasso di interesse previsto dal quarto comma dell’art. 1284 c.c. si applica ai procedimenti iniziati a decorrere dall’11 dicembre 2014.
Nel caso in esame, il ricorso per ingiunzione è stato depositato il 14 novembre 2014 e il decreto ingiuntivo è stato emesso il 25 novembre 2014, per essere poi notificato il 3 gennaio 2015. Si tratta quindi di stabilire il momento nel quale il processo in esame ha avuto inizio. L’attuale formulazione dell’art. 39, terzo comma, c.p.c. parifica, ai fini della prevenzione, la notificazione dell’atto di citazione al deposito del ricorso e la previsione va coordinata con quella dell’art. 643, terzo comma, c.p.c., secondo la quale la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo determina la pendenza della lite. E’ acquisito nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale il giudizio monitorio deve ritenersi pendente alla data di deposito del ricorso, a condizione che il ricorso e il decreto d’ingiunzione siano stati successivamente notificati, cosicché la
notifica del ricorso e del decreto costituisce la condizione per il verificarsi della litispendenza, il cui avveramento retroagisce a questi fini al momento del deposito del ricorso (Cass., sez. un., n. 20596/2007; Cass. n. 18707/2014; Cass., sez. un., n. 2840/2019, in relazione all’ingiunzione di pagamento europea ha affermato che, per effetto della prosecuzione del giudizio con la forma di introduzione dell’azione individuata dal creditore, la litispendenza resterà ricollegata alla proposizione, cioè al deposito, della domanda di ingiunzione; Cass. n. 27346/2023, non massimata sul punto, da pag.15, alla cui motivazione e agli altri precedenti ivi richiamati si rinvia).
Ciò significa che, essendo pacifica l’avvenuta la notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo, il processo ha avuto inizio il 14 novembre 2014, ossia prima dell’entrata in vigore della disposizione di cui al terzo comma dell’art. 1284 c.c.
La sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Firenze, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte di Cassazione, in data 20 gennaio 2026.
La Presidente Linalisa COGNOME