Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 13903 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 13903 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 20/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6716/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) per procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che lo rappresenta e difende ex lege -controricorrente-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA n. 409/2018 depositata il 20/01/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 30077/2000, il Tribunale di Roma condannava il RAGIONE_SOCIALE al pagamento, quale riliquidazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo di beni perduti in Etiopia a seguito di rivolgimenti politici, RAGIONE_SOCIALEa somma di lire 13.361.240.014 in favore di NOME COGNOME, di lire 232.197.027 in favore di NOME COGNOME, di lire 152.628.681 in favore di NOME COGNOME e di lire 88.562.332 in favore di NOME COGNOME, somme tutte da maggiorare degli interessi moratori al saggio legale, con decorrenza dall’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge n. 135 del 5 aprile 1985.
2.Con sentenza n. 3608/2005, la Corte di Appello di Roma respingeva l’appello principale con cui il RAGIONE_SOCIALE aveva sostenuto la non debenza degli interessi moratori o, in subordine, la loro decorrenza dalla domanda giudiziale e non dall’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge n. 135 del 5 aprile 1985, ed in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello incidentale degli originari attori, relativo al riconoscimento del maggior danno da svalutazione anche per il tempo successivo all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa stessa legge con interessi sulle somme rivalutate, disponeva che gli indennizzi liquidati fossero rivalutati con la stessa decorrenza degli interessi.
3.Avverso tale pronuncia, il RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione che, con la sentenza n. 6010/2010 di questa Corte, veniva accolto in punto di decorrenza degli interessi moratori e di rivalutazione del credito indennitario, con rimessione RAGIONE_SOCIALEa causa alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.
4.La causa veniva riassunta dagli originari attori, che chiedevano alla Corte di appello, in sede di rinvio, di applicare gli accessori del credito con decorrenza dalla presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di
indennizzo e comunque dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge n.
135/85. L’Amministrazione resisteva chiedendo il rigetto del ricorso con declaratoria di decorrenza degli accessori del credito dalla instaurazione del giudizio di primo grado.
5.Con sentenza n. 409/2018, pubblicata il 20-1-2018, la Corte di Appello di Roma dichiarava dovuti dal RAGIONE_SOCIALE gli accessori dei crediti indennitari, per interessi moratori al tasso legale e rivalutazione monetaria con decorrenza dal 6 novembre 1995, data RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALEa citazione introduttiva del giudizio. In particolare, la Corte di Appello riteneva che: a) la sentenza di rinvio, più che contenere un unico principio di diritto, ripercorresse due orientamenti, parzialmente diversi, seguiti nella stessa materia in oggetto, dalla stessa giurisprudenza di legittimità; b) dovesse propendersi per il secondo di tali indirizzi, secondo cui gli interessi moratori e conseguentemente il risarcimento del danno ex art. 1224 cod. civ. possono decorrere solo dalla notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di citazione introduttivo del giudizio diretto alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo ovvero da uno specifico atto anteriore di costituzione in mora nel corso del procedimento amministrativo, e non ritenere sic et simpliciter che il tempo ragionevolmente necessario al provvedimento di liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo dovesse essere coperto dagli accessori del credito, trattandosi, appunto, di giudizio con il quale si chiedeva la riliquidazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo determinato dall’amministrazione, e quindi di un diritto che non poteva azionarsi prima RAGIONE_SOCIALE‘esito del procedimento; c) conseguentemente, gli interessi moratori e la rivalutazione monetaria dei suddetti indennizzi dovessero decorrere dalla notifica RAGIONE_SOCIALEa citazione introduttiva del presente giudizio, ossia dal 16.11.95, in ciò riformandosi l’originaria sentenza di primo grado, che prevedeva i soli interessi al tasso legale da calcolarsi a far data dall’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa L. n. 135/85.
Avverso questa sentenza, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in proprio e nella loro qualità di eredi di NOME COGNOME e quali eredi con beneficio di inventario di NOME COGNOME, nonché quali procuratori generali di NOME COGNOME, hanno proposto ricorso per Cassazione, articolato in tre motivi e resistito con controricorso dal RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. e all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., i ricorrenti lamentano che la Corte d’appello avrebbe disatteso il principio di diritto enunciato dalla Cassazione, con la sentenza n. 6010/2010, sulla base del quale la debenza degli interessi moratori e RAGIONE_SOCIALE‘eventuale maggior danno, presupponendo che un comportamento colpevole potesse decorrere solo dalla notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di citazione introduttivo del giudizio diretto alla determinazione del maggiore indennizzo, ovvero di uno specifico atto anteriore di costituzione in mora; deducono che la Corte di merito ha trascurato di considerare che la Suprema Corte, con la citata sentenza di rinvio, aveva cassato la precedente sentenza di secondo grado nella sola parte in cui aveva fatto decorrere gli accessori del credito dall’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge n. 135/85 e non, alternativamente, dalla data di notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di citazione introduttivo ovvero da quella, ove anteriore, di costituzione in mora, sicché il giudice del rinvio avrebbe dovuto effettuare una rivalutazione dei fatti per accertare l’esistenza di un valido atto di costituzione in mora.
Con il secondo motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., i ricorrenti lamentano che la Corte d’appello non avrebbe tenuto in debito conto quanto fissato nei precedenti gradi
di giudizio ed in particolare quanto emerso nella prima sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale circa il comportamento non diligente del RAGIONE_SOCIALE e l’inesistenza di valide esimenti in suo favore, entrambe circostanze non oggetto del ricorso per Cassazione e sulle quali si sarebbe, pertanto, formata acquiescenza da parte del RAGIONE_SOCIALE con valore di giudicato interno.
Con il terzo motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., i ricorrenti lamentano che la Corte di Appello non avrebbe considerato gli atti di costituzione in mora del RAGIONE_SOCIALE prodotti in giudizio ed in particolare il ricorso al TAR notificato l’11 gennaio 1988 avverso il Decreto Ministeriale del 1987, con il quale era stata disposta la prima liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo.
I primi due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.
Invero la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza emessa in sede di rinvio è errata, laddove afferma che la sentenza rescindente di questa Corte del 2010 avrebbe dato conto di due indirizzi, e solo sotto tale profilo va corretta ex art. 384, quarto comma, cod. proc. civ., poiché la conclusione cui è pervenuto il giudice di rinvio è esatta, laddove ha fatto decorrere – in mancanza di precedenti atti di costituzione in mora, e come aveva affermato la sentenza rescindente – gli interessi dalla data RAGIONE_SOCIALEa domanda giudiziale. Dunque, il giudice di rinvio si è attenuto al principio di diritto stabilito dalla Cass. 6010/2010, su ricorso del RAGIONE_SOCIALE (primo motivo), e perciò ha stabilito che gli interessi non dovessero decorrere dall’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa l.n. 135/1985, ma dalla notifica RAGIONE_SOCIALEa citazione (6-11-1995), poiché la stima definitiva dei beni avveniva solo nel luglio 1995 e ha ritenuto che ‘ i tempi tecnici non potevano definirsi irragionevoli a causa RAGIONE_SOCIALEa complessità RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALEe aziende perdute ‘ (pag. 4 sentenza impugnata). Non vi è giudicato interno sulla ‘colpa’ del RAGIONE_SOCIALE (secondo motivo) tale da giustificare la spettanza di interessi moratori, né di
interessi corrispettivi, perché il credito non era liquido ed esigibile e mancava il titolo di spesa, come il RAGIONE_SOCIALE aveva dedotto nel precedente giudizio di cassazione.
Anche con recente pronuncia questa Corte ha ribadito che, in tema di indennizzo per i beni confiscati all’estero, di cui alla l. n. 16 del 1980, ove la somma riconosciuta in sede amministrativa venga successivamente maggiorata a seguito di azione giudiziaria intentata dall’interessato, i relativi interessi moratori decorrono dalla data RAGIONE_SOCIALEa domanda introduttiva del processo, alla quale retroagiscono gli effetti RAGIONE_SOCIALEa sentenza che conferisce alla suddetta somma i caratteri RAGIONE_SOCIALEa certezza, liquidità ed esigibilità (Cass. 31090/2023).
5. Il terzo motivo è inammissibile.
In ragione RAGIONE_SOCIALEa struttura “chiusa” propria del giudizio di rinvio, cioè RAGIONE_SOCIALEa cristallizzazione RAGIONE_SOCIALEa posizione RAGIONE_SOCIALEe parti nei termini in cui era rimasta definita nelle precedenti fasi processuali fino al giudizio di cassazione e più precisamente fino all’ultimo momento utile nel quale detta posizione poteva subire eventuali specificazioni (nei limiti e nelle forme previste per il giudizio di legittimità, specie quelle RAGIONE_SOCIALE‘art. 372 cod. proc. civ.), il giudice di rinvio può prendere in considerazione fatti nuovi incidenti sulla posizione RAGIONE_SOCIALEe parti, senza violare il divieto di esame di punti non prospettati o prospettabili dalle parti fino a quel momento, soltanto a condizione che si tratti di fatti dei quali, per essere avvenuta la loro verificazione dopo quel momento, non era stata possibile l’allegazione, a meno che la nuova attività assertiva ed istruttoria non sia giustificata proprio dalle statuizioni RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione in sede di rinvio (Cass. 11411/2018; Cass. 11962/2005).In altre parole, nel giudizio di rinvio, configurato dall’art. 394 cod. proc. civ. quale giudizio ad istruzione sostanzialmente “chiusa”, é preclusa l’acquisizione di nuove prove e segnatamente la produzione di nuovi documenti, salvo che la
stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione o dall’impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore (Cass.27736/2022).
Nel caso concreto, il ricorso al TAR interruttivo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione non costituisce un fatto nuovo (1988), bensì un fatto che doveva essere dedotto nel precedente giudizio di cassazione, mentre non ve ne è menzione nella sentenza rescindente, e non solo nel giudizio di rinvio, atteso che il documento avrebbe introdotto inammissibilmente -in tale ultimo giudizio un nuovo tema veicolato dalla nuova produzione documentale, peraltro non giustificata dalla novità del fatto in essa riprodotto.
Gli altri pretesi atti interruttivi (lettere) non sono neppure riprodotti compiutamente nel ricorso, difettando così la relativa doglianza di specificità e di autosufficienza.
6. In conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, ove dovuto (Cass. S.U. 20 settembre 2019, n. 23535).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 6.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge 24
dicembre 2012, n. 228, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima sezione