Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 578 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 578 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20404/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE COGNOME, PASQUALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, E RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME -controricorrente- nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di PAOLA n. 288/2022 depositato il 15/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Paola ha rigettato il reclamo proposto ex art. 26 L.F. dalla RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto emesso dal G.D. presso il Tribunale di Paola in data 15.2.2022 nel proc. n. 6/2019 R. Fall., con il quale è stata dichiarata la ricevibilità dell’offerta in aumento depositata dall’ACN in data 15.1.2022 nell’ambito della procedura competitiva ex art. 107, 1° comma, l. fall., con riferimento al lotto unico costituito da azienda avente ad oggetto lo svolgimento dell’attività di clinica polispecialistica in regime di accreditamento con il S.S.N. sita in INDIRIZZO nel Fallimento n. 6/2019 R. Fall. Trib. Paola.
Ad avviso della reclamante, per quanto ancora di interesse, l’irricevibilità della predetta offerta sarebbe derivata dall’esser stata presentata oltre il termine perentorio costituito dalla trasmissione della relazione finale dei curatori, ex art. 107, 5° comma, l. fall., in data 22.12.20.
Il giudice di merito ha, in primo luogo, ritenuto che non esiste un termine perentorio né espresso né ricavabile dal sistema per la presentazione dell’offerta migliorativa, non potendosi individuare tale termine nel deposito della documentazione a norma dell’art. 107 comma 5° L.F., con la conseguenza che tale offerta può essere presentata fino a che non si sia perfezionato il trasferimento.
Inoltre, il giudice di merito ha valutato che la relazione dei curatori del 22.12.2020 fosse limitata alla comunicazione dell’esercizio della prelazione di RAGIONE_SOCIALE, con espresso avvertimento che la procedura doveva considerarsi ancora in corso, con la conseguenza che non si trattava di una relazione finale ex art. 107 comma 5° L.F.
Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione La RAGIONE_SOCIALE affidandolo a due motivi . Il Fallimento della ‘Società di fatto NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, Casa di
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE nonché dei soci illimitatamente responsabili’ ha resistito in giudizio con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 584, co. 1, c.p.c.
Espone la ricorrente che il decreto impugnato è illegittimo nella parte in cui sostiene che, in difetto di un’espressa previsione normativa nell’art. 107 l. fall., che sancisca un termine per la presentazione di offerte migliorative, ed in assenza di un termine fissato dai curatori nel bando di gara per la presentazione di dette offerte, tali offerte possano essere presentate sino alla formalizzazione del trasferimento del bene.
Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 107, comma 5 ° L.F.
Lamenta la ricorrente che il tribunale di Paola si è erroneamente discostato dall’orientamento maggioritario secondo il quale, nelle procedure cd. competitive ex art. 107, co. 1, L.F. l’interesse dell’aggiudicataria al superamento dello stato di incertezza correlato alla possibilità di offerta migliorativa non inferiore al 10% deve essere soddisfatto riconoscendo, quale termine perentorio (oltre il quale non può essere presentata l’offerta migliorativa), il deposito della relazione del curatore sull’esito della procedura con la relativa documentazione ai sensi del quinto comma del medesimo articolo.
Il ricorso è inammissibile per difetto del requisito di decisorietà del provvedimento impugnato.
Va osservato che le Sezioni Unite di questa Corte, nella pronuncia n. 22028/2023, nel precisare che per decisorietà deve intendersi l’attitudine del provvedimento a incidere su diritti soggettivi con quella particolare
efficacia che corrisponde al giudicato, che è l’ oggetto tipico della giurisdizione contenziosa, nel contesto di una controversia tra parti contrapposte chiamate a misurarsi in contraddittorio tra loro, ha precisato che <<.. Non può negarsi che questo tipo di provvedimenti, tipici della giurisdizione contenziosa, siano stati in periodo recente sempre più spesso surrogati (nella forma) dall'utilizzazione del modello camerale di definizione del giudizio concluso da un decreto. Tale constatazione ha indotto queste Sezioni Unite a confermare l'esistenza della caratteristica della decisorietà in distinte fattispecie non allineate al modello ordinario del processo, fino a indurre alla tesi che 'la decisorietà, dunque, consiste nell'attitudine del provvedimento del giudice non solo ad incidere su diritti soggettivi delle parti, ma ad incidervi con la particolare efficacia del giudicato (nel che risiede appunto la differenza tra il semplice "incidere" e il "decidere" (..) ': il quale giudicato è un 'effetto tipico della giurisdizione contenziosa'.
Tale non è quella che si realizza (necessariamente) nel processo (ordinario o speciale) di cognizione, quanto piuttosto quella 'che si esprime su una controversia, anche solo potenziale, fra parti contrapposte, chiamate (..) a confrontarsi in contraddittorio nel processo' (v. Cass. Sez. U n. 26989 -16 e Cass. Sez. U n. 27073-16 rispettivamente relative ai decreti conclusivi dei giudizi di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e della proposta di concordato preventivo).
VIII. – Occorre aggiungere che sui riferiti principi oggi si registra una sostanziale continuità di interpretazioni, con la specificazione che se invece il provvedimento al quale il processo è preordinato non costituisce espressione del potere-dovere del giudice di decidere controversie tra parti contrapposte, in cui ciascuna tende all'accertamento di un proprio diritto soggettivo nei confronti dell'altra, esso non può avere contenuto sostanziale di sentenza, né carattere decisorio, finanche ove non sia suscettibile di alcuna forma di impugnazione….'.
Proprio il principio, sopra riportato, enunciato dalle Sezioni Unite, secondo cui la decisorietà consiste nell'attitudine del provvedimento del giudice non solo ad incidere su diritti soggettivi delle parti, ma ad incidervi con la particolare efficacia del giudicato (e in ciò la differenza tra il semplice "incidere" e il "decidere"), consente di affermare senza equivoci che il decreto reclamato con cui il G.D. ha dichiarato la ricevibilità di un 'offerta in aumento sia privo del requisito di decisorietà. Nel predetto provvedimento, il Giudice Delegato non ha 'deciso' nulla , se non appunto la detta ricevibilità, con la conseguenza che tale provvedimento è privo dell'attitudine al giudicato (finanche in termini relativi).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali, che liquida in € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 19.12.2025
Il Presidente NOME COGNOME