Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3586 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3586 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20900/2019 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, PANE ANNA;
-intimati- avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, depositata il 6/05/2019, r.g.n. 6459/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023
dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
Gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso ai sensi dell’art. 702 -bis c.p.c., chiedendo di condannare NOME COGNOME al pagamento di euro 9.938,53, a titolo di pagamento delle spese e degli onorari dovuti per la procedura di mediazione espletata in suo favore. I ricorrenti avevano assistito NOME nel processo dalla medesima instaurato nei confronti della RAGIONE_SOCIALE che, prima della decisione della causa, aveva instaurato un procedimento di mediazione volontaria. Il procedimento di mediazione si è chiuso con un accordo che ha previsto il pagamento di euro 52.000 in favore di NOME e il pagamento di euro 11.000 in favore dei ricorrenti a titolo di spese e competenze legali, mentre per le spese e indennità di mediazione era stata prevista a carico di NOME la somma di euro 1.464.
Il Tribunale di Torre Annunziata, con ordinanza del 6 maggio 2019, ha parzialmente accolto la domanda dei ricorrenti e ha condannato NOME a pagare euro 1.464 per spese e indennità di mediazione, nonché la somma di euro 3.060 a titolo di onorari per l’attività svolta in mediazione.
Avverso l’ordinanza NOME COGNOME ricorre per cassazione.
Gli intimati NOME COGNOME e NOME COGNOME non hanno proposto difese.
La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è articolato in cinque motivi.
Il primo motivo denuncia nullità della sentenza impugnata perché emessa dal giudice relatore designato per l’istruttoria e non dal collegio in violazione degli artt. 3, comma 2 e 14, comma 2 del d.lgs n. 150/2011, nonché degli artt. 50 -quater e 158 c.p.c.
Il motivo è fondato. Con provvedimento del 13 novembre 2018 (trascritto alla pag. 4 del ricorso), il Presidente della seconda sezione civile del Tribunale adito ha disposto che il ricorso per
procedimento sommario di cognizione proposto dagli avvocati COGNOME e COGNOME è ricorso per il quale l’art. 14 del d.lgs n. 50/2011 prevede l’applicazione del rito sommario di cognizione con decisione collegiale e che, considerato l’art. 3 comma 2 del medesimo decreto legislativo, l’istruttoria può essere delegata a uno dei membri del collegio; ha così ritenuto opportuno delegare un giudice relatore, designando al riguardo la AVV_NOTAIO, per l’istruttoria del procedimento. Il giudice designato ha poi però non soltanto provveduto all’istruttoria del procedimento, ma quale giudice unico ha deciso la causa.
La sentenza è pertanto da ritenersi nulla. Secondo quanto prevede la formulazione dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011 applicabile al caso in esame, le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati sono trattate e decise dal tribunale in composizione collegiale, salva la delega al singolo giudice per l’espletamento degli incombenti istruttori, così che, ove la decisione sia stata deliberata, come nel caso in esame, da un solo giudice si configura la nullità della sentenza, ai sensi degli artt. 50 -quater del codice di rito. Si tratta di una autonoma causa di nullità della decisione che si converte in motivo di impugnazione e che non comporta la rimessione al primo giudice se quello dell’impugnazione è anche giudice del merito, così che – non essendo la Corte di cassazione giudice del merito – vi è la necessità di cassare con rinvio l’ordinanza impugnata (v. al riguardo, da ultimo, Cass. n. 30019/2023).
L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento dei successivi motivi, che denunciano:
-il secondo violazione dell’art. 112 c.p.c., ovvero motivazione inesistente, violazione degli artt. 111, comma 6 Cost., 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 1418 e 2233 c.c. e 13, comma 2 della l. n. 247/2012, in quanto in carenza di un diverso accordo scritto col cliente il compenso percepito direttamente dai difensori
dalla compagnia RAGIONE_SOCIALE per la definizione della vertenza deve considerarsi pienamente satisfattivo anche nei confronti del cliente;
-il terzo violazione dell’art. 112 c.p.c., ovvero motivazione inesistente, violazione degli artt. 111, comma 6 Cost., 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., falsa applicazione degli artt. 20, comma 1 e 1bis e 4, commi 2 e 6 del d.m. n. 55/2014, in quanto in ogni caso in ragione dell’attività svolta le somme complessivamente percepite dai ricorrenti da RAGIONE_SOCIALE sono ampiamente sufficienti a soddisfare tutto quanto ad essi dovuto;
il quarto, in via subordinata, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in quanto NOME aveva contestato la debenza delle indennità di mediazione pari a euro 1.464, perché il relativo importo andava ricompreso nella somma già pagata e rimborsata dalla compagnia assicuratrice ai ricorrenti;
il quinto motivazione inesistente, violazione degli artt. 111 Cost., 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., violazione dell’art. 4 del d.m. n. 55/2014, in quanto né nel dispositivo, né nella motivazione risultano indicati i parametri in base ai quali è stata effettuata la liquidazione effettuata, con riferimento al valore della causa, alle fasi e agli importi riconosciuti per ciascuna fase.
L’ordinanza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa composizione collegiale; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti motivi di ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Torre Annunziata in diversa composizione collegiale.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda