Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32375 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32375 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1127/2022 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
ricorrente –
contro
REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro-tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5496/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 26/07/2021;
udita la relazione svolta in camera di consiglio dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
ritenuto che,
con sentenza resa in data 26/07/2021, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’appello proposto dalla Regione Lazio e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da NOME COGNOME per la condanna della Regione Lazio, e/o del relativo Presidente pro-tempore , NOME COGNOME, al pagamento, in favore della stessa, RAGIONE_SOCIALE somme a quest’ultima spettanti (a titolo negoziale o, gradatamente, ai sensi dell’art. 191, co. 1 e 4, d.lgs. n. 267/2000 o, infine, dell’art. 2041 c.c.) quale corrispettivo (o, eventualmente, quale indennità) per l’avvenuto svolgimento, da parte della stessa, dell’attività di Expert del Rapporteur COGNOME per il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE; attività segnatamente consistita nella redazione di una relazione (concernente l’applicazione RAGIONE_SOCIALE misure nazionali sulla coesistenza di colture geneticamente modificate e dell’agricoltura convenzionale e biologica) alla stessa affidata, sia pure in assenza di alcuna specifica formalizzazione, dal Presidente della Regione NOME COGNOME, già incaricato, dal RAGIONE_SOCIALE, dello svolgimento di tale relazione, quale Rapporteur ;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come la natura dell’attività deAVV_NOTAIOa in giudizio dalla COGNOME dovesse concretamente ricondursi alla figura del c.d. funzionario onorario, in relazione al quale la normativa comunitaria prevede esclusivamente un rimborso RAGIONE_SOCIALE spese ed un’indennità forfettaria per la partecipazione alle riunioni;
sulla base di tali premesse, doveva ritenersi infondata la domanda di condanna avanzata in via principale dalla RAGIONE_SOCIALE, così come quella proposta nei confronti del COGNOME, con l’ulteriore rilievo dell’insussistenza dei presupposti per la proposizione della domanda di arricchimento ai sensi dell’art. 2041 c.c.;
a vverso la sentenza d’appello, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi d’impugnazione;
la Regione Lazio resiste con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato sulla base di un unico motivo d’impugnazione;
NOME COGNOME ha depositato controricorso;
NOME COGNOME e la Regione Lazio hanno depositato memoria;
considerato che ,
dev’essere preliminarmente esaminato il ricorso incidentale proposto dalla Regione Lazio (avente ad oggetto la pregiudiziale valutazione del potere del giudice di appello di pronunciarsi sulla domanda proposta dalla COGNOME), benché avanzato in via condizionata rispetto all’eventuale accoglimento del ricorso principale;
al riguardo, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, qualora la parte, totalmente vittoriosa nel merito, abbia proposto ricorso incidentale in forma condizionata all’accoglimento del ricorso principale in riferimento ad una questione pregiudiziale rispetto ad ogni altra, la Corte di cassazione deve esaminare e decidere con priorità tale ricorso, senza tener conto della sua subordinazione all’accoglimento del ricorso principale, e l’accoglimento della questione pregiudiziale, sollevata con il ricorso incidentale in forma condizionata, preclude l’esame del ricorso
principale che investa il merito (v. Sez. 1, Sentenza n. 17192 del 28/08/2004, Rv. 576312 -01; cfr. anche Sez. L, Sentenza n. 23113 del 09/09/2008, Rv. 604801 – 01);
ciò posto, con l’unico motivo di ricorso incidentale, la Regione Lazio censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. ( in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c.), per essersi il giudice d’appello erroneamente pronunciato sulla domanda principale proposta dall’odierna ricorrente nel primo grado di giudizio (provvedendo ad una diversa qualificazione della stessa), in assenza di alcuna impugnazione proposta avverso il capo di sentenza con il quale il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda principale proposta dall’attrice, volta ad ottenere un compenso per l’attività professionale asseritamente svolta, in mancanza di un contratto o, comunque di un atto scritto di conferimento dell’incarico, condizione imprescindibile per la corresponsione del compenso, con il conseguente passaggio in giudicato della suddetta statuizione di rigetto della domanda principale in assenza di alcuna impugnazione;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come il giudice d’appello abbia correttamente pronunciato sulla qualificazione della domanda principale proposta dalla COGNOME, avendo quest’ultima espressamente proposto appello incidentale (condizionato all’accoglimento dell’appello principale della Regione) vòlto ad ottenere l’accoglimento di tutte le domande dalla stessa avanzate in primo grado, ivi compresa quella principale avente ad oggetto la rivendicazione di un compenso per l’incarico ricevuto (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza d’appello) ;
da tali premesse discende l’inammissibilità della censura, non avendo la Regione Lazio provveduto al corretto assolvimento dei propri oneri di allegazione del ricorso ai sensi dell’art. 366 n. 6 c.p.c.;
a tale riguardo, varrà a rilevare come, sulla base del principio di necessaria e completa allegazione del ricorso per cassazione ex art. 366 n. 6 c.p.c. (valido oltre che per il vizio di cui all’art. 360, comma primo, n. 5 anche per quelli previsti dai nn. 3 e 4 della stessa disposizione normativa), il ricorrente che denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv. 588498);
siffatto onere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che una data circostanza debba reputarsi comprovata dall’esame degli atti processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente medesimo è tenuto ad allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare, in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza RAGIONE_SOCIALE circostanze affermate, non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria riproduzione di singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o della controparte;
è appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte (cfr., per tutte, Sez. Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali, dopo aver affermato che la prescrizione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum , attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e
dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ritenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Sez. Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hanno poi ulteriormente chiarito che il rispetto della citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso RAGIONE_SOCIALE fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato in ricorso, risulti proAVV_NOTAIOo, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d’improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma 2, n. 4 (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008 (Rv. 605631); con l’ulteriore precisazione che, qualora il documento sia stato proAVV_NOTAIOo nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l’onere della sua allegazione può esser assolto anche mediante la produzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez. Un., Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell’allegazione documentale, Sez. Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011, Rv. 619317);
rimane in ogni caso pur sempre fermo che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. -quale corollario del requisito di specificità dei motivi – anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU COGNOME e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 – non sia interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, non potendo tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno RAGIONE_SOCIALE censure, e sia specificamente segnalata la
loro presenza negli atti del giudizio di merito (v. Sez. U, Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022 (Rv. 664409 – 01);
con particolare riguardo all’ipotesi della deduzione di errores in procedendo (tali da legittimare l’esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito), varrà considerare come la stessa presupponga pur sempre l’ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa COGNOME ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (cfr. Sez. L, Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022, Rv. 663837 -01; Sez. 1, Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021, Rv. 662388 – 01);
nella violazione di tali principi deve ritenersi incorsa la Regione ricorrente incidentale con il motivo d’impugnazione in esame, atteso che la stessa, nel dolersi che la corte d’appello si sarebbe erroneamente pronunciata sulla domanda principale proposta dall’odierna ricorrente principale nel primo grado di giudizio (provvedendo ad una diversa qualificazione della stessa) in assenza di alcuna impugnazione proposta avverso il capo di sentenza con il quale il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda principale proposta dall’attrice , ha tuttavia
omesso di fornire alcuna idonea e completa indicazione (né alcuna adeguata localizzazione negli atti nel processo) circa gli atti processuali e i documenti (e il relativo contenuto) comprovanti il ricorso effettivo di detto errore (con particolare riguardo all’atto di costituzione in appello della COGNOME) e idonei a contraddire quanto risultante dalla sentenza impugnata, con ciò precludendo a questa Corte la possibilità di apprezzare la concludenza della censura formulata al fine di giudicare la fondatezza del motivo d’impugnazione proposto;
con il primo motivo del ricorso principale, la COGNOME si duole della nullità della sentenza impugnata per error in procedendo e violazione degli artt. 101, 112, 183 e 356 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost. (in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.), per avere la corte territoriale, nell’attribuire all’attività svolta dall’odierna ricorrente principale la qualificazione di un incarico di natura onoraria, violato il principio del contraddittorio, avendo aAVV_NOTAIOato una decisione ‘a sorpresa’ (o della ‘terza via’) senza assegnare alle parti i termini di legge per interloquire sulla questione nuova affrontata d’ufficio;
con il secondo motivo, la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2222, 2225, 2229, 2230 e 2233 c.c., nonché dei principi relativi alla figura del c.d. funzionario onorario (in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente richiamato, nel caso di specie, la figura del c.d. ‘funzionario onorario’, avuto riguardo alla totale insussistenza di alcuna attribuzione di funzioni pubbliche alla COGNOME, piuttosto investita del solo compito di assolvere ad un incarico di natura professionale (di assistenza del Presidente della Regione Lazio) in qualità di esperta, al fine di predisporre un progetto di parere, senza alcun
inserimento nell’apparato organizzativo dell’amministrazione e instaurazione di alcun rapporto di servizio con attribuzione di funzioni pubbliche;
con il terzo motivo, la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c. e dell’art. 191, d.lgs. n. 267/2000 (in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso il carattere meramente residuale dell’azione svolta nei confronti RAGIONE_SOCIALE controparti ai sensi dell’art. 2041 c.c. (rilevante in relazione al limite imposto dall’art. 2042 c.c.); azione nella specie munita di tutti i relativi presupposti di fatto e di diritto ai fini del relativo accoglimento, e per avere altresì erroneamente escluso il ricorso dei presupposti per il riconoscimento della responsabilità del COGNOME, ai sensi dell’art. 191 d.lgs. n. 267/2000;
con il quarto motivo, la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per difetto di motivazione, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato a fondamento della sentenza impugnata una motivazione viziata, non tenendo conto della circostanza per cui, pur quando qualificata la propria attività alla stregua di quella di un funzionario onorario, la COGNOME avrebbe comunque avuto diritto a un indennizzo, nella specie del tutto trascurato dal giudice a quo , avendo la ricorrente unicamente percepito, per l’incarico svolto, somme a titolo di rimborso spese vive e di soggiorno;
con il quinto motivo, la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c. e dell’art. 191, d.lgs. n. 267/2000 (in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.), per avere la corte territoriale illegittimamente disatteso la domanda di
condanna del COGNOME proposta ai sensi dell’art. 191, co. 1 e 4, d.lgs. n. 267/2000 sulla base di presupposti del tutto insussistenti;
il primo motivo è fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza RAGIONE_SOCIALE restanti censure;
osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, l’ omessa indicazione alle parti di una questione di fatto, oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d’ufficio, sulla quale si fondi la decisione, priva i soggetti processuali del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva, con conseguente nullità della sentenza (cd. ‘ della terza via ‘ o ‘ a sorpresa ‘ ) per violazione del diritto di difesa, tutte le volte in cui chi se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato (cfr., da ultimo, Sez. L, Ordinanza n. 21314 del 19/07/2023, Rv. 668202 – 01);
nel caso di specie, varrà rilevare come la corte territoriale abbia aAVV_NOTAIOato la propria decisione sulla base di considerazioni, insieme di fatto e di diritto, non precedentemente sottoposte al contraddittorio RAGIONE_SOCIALE parti, segnatamente sotto il profilo della verifica e dell’attento esame della sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni, di fatto e di diritto, suscettibili di giustificare l’attribuzione, al l’incarico conferito in capo alla COGNOME, di un munus di carattere pubblicistico;
sul punto, è appena il caso di sottolineare come la questione concernente l’attribuzione della natura onoraria (‘c.d. funzionario onorario’) all’incarico svolto dall’odierna ricorrente principale rivesta senza alcun dubbio un carattere misto, di fatto e di diritto, atteso che, a monte della qualificazione giuridica dell’attività svolta dalla COGNOME, si pongono, tra le altre, questioni che attengono, da un lato, all’effettiva
corretta ricostruzione dei fatti concernenti le modalità di svolgimento dell’incarico e, dall’altro, all’effettiva avvenuta assunzione, da parte della ricorrente principale, di compiti effettivamente riconducibili all’esercizio di vere e proprie prerogative funzionali, piuttosto che di mero servizio;
in breve, il giudice d’appello ha fondato la qualificazione dell’attività della COGNOME alla stregua dell’attività propria del c.d. ‘funzionario onorario’ valorizzando (in ipotesi) talune circostanze di fatto come espressive dello svolgimento di compiti di natura funzionale, pur senza esprimersi in modo esplicito su tale fatto (si parla, ad es., della ‘ sostituzione ‘ del COGNOME nei compiti allo stesso demandati dal RAGIONE_SOCIALE, ma ci si astiene dal circostanziare in fatto le modalità di tale sostituzione, se, ad es., comprensive dell’espressione di volontà aventi natura funzionale o meno), con la conseguente impossibilità di affrontare la risoluzione della vicenda in esame sulla base della sola applicazione di norme di diritto;
in forza di tali considerazioni, venendo in rilievo l’evocazione d’ufficio di una questione ‘mista’ di fatto e di diritto, segnatamente richiamata dal giudice d’appello allo specifico scopo di dirimere l’odierna controversia, la decisione impugnata, non essendo stata preceduta dalla doverosa sottoposizione della questione decisiva al previo contraddittorio RAGIONE_SOCIALE parti, deve ritenersi nulla per violazione del diritto di difesa, in conformità a quanto fondatamente censurato dall’odierna ricorrente principale;
varrà, peraltro, evidenziare come, dalla complessiva esposizione del presente (come del secondo) motivo di ricorso, emerga con chiarezza l’effettiva consistenza e la concreta rilevanza RAGIONE_SOCIALE argomentazioni che l’odierna ricorrente principale avrebbe potuto sottoporre alla
valutazione del giudice d’appello ove fosse stata posta in condizione di farlo, con la conseguente soddisfazione anche dell’ulteriore condizione posta al riconoscimento della nullità della sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa, consistente nella concreta prospettazione, da parte dell’interessato, RAGIONE_SOCIALE ragioni che lo stesso avrebbe potuto fare valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato (cfr. Sez. L, Ordinanza n. 21314 del 19/07/2023, cit.; Sez. 2, Ordinanza n. 11440 del 30/04/2021, Rv. 661095 -01; Sez. 3, Sentenza n. 11308 del 12/06/2020, Rv. 658167 – 01);
sulla base di tali premesse -dichiarata l’inammissibilità del ricorso incidentale, e rilevata la fondatezza del primo motivo del ricorso principale (assorbiti i restanti) -dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità;
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della Regione ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
Accoglie il primo motivo del ricorso principale e, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui è altresì rimesso