Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 25209 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 25209 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 6978-2022 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso in proprio
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l ‘RAGIONE_SOCIALE
– resistente – avverso l ‘ordinanza rep. 122/2022 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, depositata il 31/01/2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 COGNOME NOME proponeva opposizione avverso il decreto di rigetto dell’istanza di liquidazione del compenso dovutogli come difensore di persona ammessa al beneficio del patrocino a spese dello Stato nell’ambito di un procedimento monitorio civile, emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Il ricorrente lamentava, in particolare, l’erroneità del rigetto, motivato sulla scorta RAGIONE_SOCIALE ravvisata maturazione RAGIONE_SOCIALE prescrizione presuntiva triennale del credito del professionista.
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto rigettava l’opposizione, ritenendo che l’omessa previsione, all’esito del giudizio per il quale la parte era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, RAGIONE_SOCIALE liquidazione delle spese in favore dell’Erario costituisse circostanza ostativa all’attivazione del meccanismo di rivalsa previsto dagli artt. 133 e 134 del D.P.R. n. 115 del 2002.
Propone ricorso per la cassazione di detta pronuncia COGNOME NOME, affidandosi a quattro motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria per la partecipazione all’udienza di discussione.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 324, 329, 702-ter c.p.c., 84, 170 del D.P.R. n. 115 del 2002, 15 del D. Lgs. n. 150 del 2011, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato l’opposizione sulla base di considerazioni non corrispondenti al motivo proposto dall’opponente.
Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia invece la nullità dell’ordinanza impugnata per violazione o falsa applicazione degli artt. 101, 183 c.p.c. e 24 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe rilevato d’ufficio una questione non proposta dalle parti, senza preventivamente stimolare il contraddittorio tra di esse.
La seconda censura, che per ragioni logiche va esaminata con priorità rispetto alla prima, è fondata. L’odierno ricorrente si era visto denegare il proprio compenso professionale sulla scorta RAGIONE_SOCIALE ritenuta prescrizione del diritto, ed aveva proposto opposizione, nelle forme di cui all’art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002, contestando tale statuizione. Il Tribunale, pur dando atto che l’opposizione aveva ad oggetto soltanto la questione RAGIONE_SOCIALE prescrizione del diritto, che (del resto) aveva costituito l’unica ratio del provvedimento di rigetto opposto dal COGNOME, ha ravvisato l’impossibilità di riconoscere il compenso invocato dal professionista sulla base di una considerazione del tutto diversa, ed autonoma, rispetto a quella che era stata ravvisata dal primo giudice. Pur dovendosi considerare che il giudizio di opposizione previsto e disciplinato dall’art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002 non ha natura di impugnazione, con la conseguenza che il Tribunale ha comunque il potere-dovere di valutare la spettanza del diritto invocato anche in relazione a profili non proposti con i motivi di opposizione, va rilevato che, nel caso di specie, non è stata rispettata la previsione di cui all’art. 101, secondo comma, c.p.c., avendo il giudice di merito pronunciato una cd. ‘decisione a sorpresa’ , su una questione sulla quale non era stato preventivamente sollecitato il contraddittorio tra le parti.
Sul punto, va data continuità al principio secondo cui ‘Anche nel sistema anteriore all’introduzione del secondo comma dell’art. 101 cod. proc. civ. (a norma del quale il giudice, se ritiene di porre a
fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione una questione rilevata d’ufficio, deve assegnare alle parti, a pena di nullità, un termine per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione), operata con l’art. 45, comma 13, RAGIONE_SOCIALE legge 18 giugno 2009, n. 69, il dovere costituzionale di evitare sentenze cosiddette a sorpresa o RAGIONE_SOCIALE terza via, poiché adottate in violazione del principio RAGIONE_SOCIALE parità delle armi, aveva un preciso fondamento normativo, costituito dall’art. 183 c.p.c., che al terzo comma (oggi quarto, in virtù di quanto disposto dall’art. 2, comma 3, lettera c-ter, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 28 dicembre 2005, n. 263) fa carico al giudice di indicare, alle parti, le questioni rilevabili d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25054 del 07/11/2013, Rv. 629138; conf. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11453 del 23/05/2014, Rv. 630981; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30716 del 27/11/2018, Rv. 651531; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22778 del 12/09/2019, Rv. 655222; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3543 del 06/02/2023, Rv. 666867). Nel caso di specie, la questione sulla base RAGIONE_SOCIALE quale il Tribunale ha deciso l’opposizione presentava caratteri misti, di diritto e di fatto, poiché l’impossibilità di attivare il meccanismo di rivalsa di cui agli artt. 133 e 134 del D.P .R. n. 115 del 2002, ravvisata dal Tribunale, si fondava sulla circostanza che, nel giudizio presupposto, non fosse stata disposta la liquidazione delle spese a favore dell’Erario e che tale profilo, emergente dal decreto ingiuntivo conclusivo del giudizio monitorio nel quale si era svolta l’attività professionale del COGNOME, non fosse stato oggetto di correzione. Emenda, questa, che eventualmente potrebbe essere eseguita in ogni tempo, posta l’assenza di termini di decadenza per il procedimento di correzione di errore materiale.
L’accoglimento, nei termini appena richiamati, del secondo motivo implica l’assorbimento del primo, poiché il giudice del rinvio dovrà procedere ad una nuova valutazione RAGIONE_SOCIALE fattispecie, assegnando alle parti il termine previsto dall’art. 101, secondo comma, c.p.c., al fine di poter dedurre sulla questione rilevata dal giudice dell’opposizione e posta a fondamento del provvedimento impugnato.
Del pari assorbito è il terzo motivo, con il quale si contesta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2233 c.c., 74, 131 e 132 del D. Lgs. n. 115 del 2002, 3 e 11 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare che il COGNOME non aveva ricevuto alcun compenso per la sua opera professionale, posto che la procedura fallimentare nel cui interesse egli aveva agito non gli aveva corrisposto alcunché. La valutazione circa la spettanza, o meno, di un compenso, e la determinazione RAGIONE_SOCIALE sua entità, rientrano infatti nel complessivo accertamento di fatto devoluto al giudice del rinvio.
Analogamente assorbito è il quarto motivo, con cui viene invece denunziata la violazione o falsa applicazione degli artt. 15 del D. Lgs. n. 115 del 2002, 115 e 116 c.p.c., e l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe dovuto chiedere alle parti di fornire chiarimenti sulla questione rilevata d’ufficio. La censura, infatti, ripropone, sotto altro profilo, il medesimo argomento speso nella seconda doglianza.
In definitiva, va accolto il secondo motivo di ricorso e dichiarati assorbiti gli altri. La decisione impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alla censura accolta, e la causa rinviata al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
la Corte accoglie il secondo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la decisione impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda