Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34502 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34502 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
composta dai signori magistrati:
Oggetto:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
RESPONSABILITÀ CIVILE INGIURIA E/O DIFFAMAZIONE
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
Ad. 17/12/2025 C.C.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
R.G. n. 24186/2024
ha pronunciato la seguente
Rep.
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al numero 24186 del ruolo generale dell’anno 2024, proposto da
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentato e difeso dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
COGNOME NOME NOMEC.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentato e difeso dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 13161/2024, pubblicata in data 9 agosto 2024; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del
17 dicembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
il controricorrente COGNOME si è regolarmente costituito a mezzo del difensore avvocato NOME COGNOME; nel corso del giudizio, risulta, peraltro, depositata comparsa di costituzione di un nuovo difensore (avvocato NOME COGNOME), per il COGNOME, in cui si dà atto del decesso dell’avvocato COGNOME;
a tale comparsa è allegato il certificato di morte di quest’ultimo ma (sebbene essa sia indicata nell’atto come ulteriore allegato) non è stata depositata la procura conferita dalla parte al nuovo difensore; di tale costituzione non può, pertanto, tenersi conto, così come dei documenti allegati al relativo atto;
secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, « nel giudizio di cassazione, il decesso dell’unico difensore non determina l’interruzione del processo, ma attiva il potere della Corte di differire l’udienza di discussione, disponendo la comunicazione alla parte personalmente per consentirle la nomina di un nuovo difensore » e, d’altra parte , « è necessario che l’evento risulti da attestazione fidefacente dell’ufficiale giudiziario notificante l’ avviso di udienza e che sia mancato il tempo ragionevole per provvedere alla nomina di un nuovo difensore » (cfr. ex multis : Cass., Sez. 1, sentenza n. 21608 del 20/9/2013; Sez. 6 – 3, ordinanza n. 3898 del 26/2/2015);
nella specie, non vi è, allo stato, prova dell’esito positivo della notificazione dell’ avviso di udienza al controricorrente; la notificazione dell’avviso di udienza effettuata dalla Cancelleria all’avvocato AVV_NOTAIO in data 15 ottobre 2025 ha avuto il seguente esito: « Il destinatario non è presente sul sistema RegInde »; identico esito ha avuto la notificazione delle conclusioni del pubblico ministero, in data 28 novembre 2025; non vi è, al momento, nel fascicolo telematico, alcuna prova dell’esito di altre notificazioni operate direttamente alla parte;
in questa situazione, la Corte ritiene necessario rinviare la trattazione del ricorso a nuovo ruolo, disponendo la immediata comunicazione della presente ordinanza alla parte personalmente, affinché essa possa eventualmente operare una regolare nomina di un nuovo difensore;
per questi motivi
la Corte:
-rinvia a nuovo ruolo la trattazione del ricorso, disponendo la notifica personale al controricorrente della presente ordinanza interlocutoria.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 17 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME