Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30561 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 30561 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
Oggetto
Ripetizione indebito
R.G.N. 4424/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/10/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 4424-2017 proposto da: RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, (già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente principale –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale
–
nonchŁ contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, (già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE);
– ricorrente principale -controricorrente
incidentale –
avverso la sentenza n. 84/2016 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 16/08/2016 R.G.N. 65/2015;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Perugia confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di ripetizione di indebito svolta da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) avver so l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e avente ad oggetto contributi pagati in misura superiore per il periodo 1.1.87
-30.11.91 stante il sopravvenuto provvedimento RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di variazione RAGIONE_SOCIALE‘inquadramento RAGIONE_SOCIALE‘impresa, da industria ad agricoltura.
Riteneva la Corte che la domanda di ripetizione d’indebito fosse soggetta alla decadenza quinquennale RAGIONE_SOCIALE‘art.8 d.P.R. n.818/57, rilevabile d’ufficio, con conseguente ininfluenza RAGIONE_SOCIALEa mancata tempestiva eccezione da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Nel caso di specie, la decadenza era maturata.
Avverso la sentenza RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per due motivi, illustrati da memoria.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato, cui resiste RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.8 d.P.R. n.818/57 in relazione agli artt.2966, 2969 c.c., 416, 422 c.p.c., poiché la decadenza nel caso di specie non era sottratta alla disponibilità RAGIONE_SOCIALEe parti e dunque non poteva essere rilevata d’uffic io.
Con il secondo motivo di ricorso, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.8 d.P.R. n.818/57, in relazione all’art.2033 c.c., per avere la Corte ritenuto che la decadenza quinquennale valesse anche per l’azione di ripetizione d’indebito.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE propone ricorso incidentale condizionato per sentir dichiarare la prescrizione del diritto, già eccepita nei precedenti gradi e rimasta assorbita.
I motivi, che possono essere trattati congiuntamente stante la loro intima connessione, sono infondati.
La sentenza impugnata ha correttamene applicato, richiamandolo espressamente, un precedente di questa Corte (Cass.12582/13) reso in un caso analogo al presente: si trattava anche in quella vicenda di un’azione di ripetizione d’indebito avente ad oggetto co ntributi pagati in eccesso a seguito di provvedimento RAGIONE_SOCIALE di variazione di inquadramento RAGIONE_SOCIALE‘impresa. Questa Corte ha allora concluso rigettando il ricorso e confermando la pronuncia di merito che aveva escluso il diritto di ripetizione, in quanto era decorsi oltre 5 anni dal pagamento dei contributi, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.8 d.P.R. n.818/57. In particolare, è stato affermato che la norma, prima ancora RAGIONE_SOCIALE‘interesse del datore alla restituzione, e RAGIONE_SOCIALE‘analogo interesse RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, tutela l’interesse del beneficiario del versamento contributivo, ovvero il lavoratore, ‘la cui situazione, dopo un determinato lasso di tempo, va salvaguardata a mezzo RAGIONE_SOCIALEa prevista intangibilità RAGIONE_SOCIALEe posizioni, anche laddove tali versamenti risultino, poi, indebiti (attuandosi da parte del legislatore una sorta di convalida sulla base di una presunzione assoluta di legittimità per effetto del decorso del tempo) ‘ .
L’art.8, co.1 d.P.R. n.818/57 il cui testo recita ‘
‘ , è dunque applicabile anche all’azione di ripetizione d’indebito del datore, come statuito da Cass.12582/13, cui va data continuità.
La stessa pronuncia ha specificato che il termine quinquennale è un termine di decadenza del diritto alla ripetizione. Trattandosi di termine posto, contrariamente a quanto affermato nel primo motivo di ricorso, a tutela prioritaria del lavoratore non del datore e, incidendo sulla proponibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda oltre il quinquennio, deve confermarsi che la decadenza è in questa materia sottratta alla disponibilità RAGIONE_SOCIALEe parti, perciò rilevabile d’ufficio ex art.2969 c.c., come rettamente affermato dalla sentenza impugnata.
Conclusivamente il ricorso va respinto, restando assorbito il ricorso incidentale condizionato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.