Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7291 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 7291 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 19/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31282/2019 R.G. proposto da:
INPS, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto e rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TRIESTE n. 42/2019 depositata il 15/04/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.La Corte d’Appello di Trieste, in riforma della sentenza del Tribunale di Gorizia, accertava il diritto di NOME COGNOME alla riliquidazione della pensione percepita come ex dipendente di RAGIONE_SOCIALE, includendo nella base pensionabile tutte le voci previste nel regime dell’assicurazione
generale obbligatoria. Dichiarava la nullità della domanda di condanna, per indeterminatezza dell’oggetto.
2.La Corte territoriale esponeva che il COGNOME, in pensione dall’anno 1999, nel maggio 2015 aveva fatto domanda di riliquidazione del trattamento di pensione ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 526/1996, chiedendo che nella determinazione dell’assegno di pensione la percentuale dell’80% si applicasse su tutte le voci retributive pensionabili indicate per l’AGO dall’art. 12 l. n. 153/1969.
3.Il Tribunale aveva rigettato la domanda per intervenuta decadenza.
4.La Corte territoriale riteneva, invece, che nella fattispecie di causa non si applicasse la decadenza introdotta dall’art. 38 d.l. n. 98/2001. Detta norma regolava, infatti, le sole prestazioni riconosciute dal 6 luglio 2011, data di entrata in vigore della novella, mentre il riconoscimento della prestazione per la cui riliquidazione si agiva risaliva all’anno 1999. Prima della entrata in vigore della norma del 2011 non era configurabile alcuna decadenza per le prestazioni riconosciute solo in parte, come da orientamento consolidato della Suprema Corte.
5.Nel merito, la domanda era fondata, seppure nei limiti dell’accertamento del diritto, stante la nullità della domanda di condanna al pagamento delle differenze pensionistiche.
Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza l’INPS, articolato in un unico motivo di censura; NOME COGNOME è rimasto intimato.
CONSIDERATO CHE
1.Con l’unico motivo di ricorso l’INPS ha denunciatoai sensi dell’art. 360 primo comma n. 3 cod.proc.civ. -la violazione dell’art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, come novellato dall’art. 38 comma 1 lettera d) n. 1 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011 n. 111 nonché dell’art. 252 disp. att. cod.proc.civ.
2.Ad avviso dell’Istituto ricorrente, erroneamente la sentenza impugnata avrebbe ritenuto che non si applicasse la decadenza di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall’art. 38, comma 1, lett. d) D.L. n. 98 del 2011, poiché la norma introduttiva della decadenza incide anche sulle pensioni aventi decorrenza anteriore alla data della sua entrata in vigore (6 luglio 2011), con decorrenza, in tal caso, della
decadenza dalla suddetta data, in applicazione del meccanismo generale di cui all’art. 252 disp. att. cod.proc.civ.
3.Rileva, inoltre, l’istituto ricorrente che l’atto che impedisce la decadenza deve essere individuato nella proposizione dell’azione giudiziaria e che, nel caso in esame, la domanda giudiziaria era stata proposta con ricorso depositato il 9 giugno 2017, ben oltre il triennio, computato dal 6 luglio 2011.
4.Il ricorso è fondato, nei limiti di cui segue.
5. In questa sede va ribadito il principio, ormai consolidato, enunciato da questa Corte a partire da Cass. n.7756 del 2016, secondo il quale il termine di decadenza introdotto dall’art. 38 comma 1 lett. d) n. 1) del D.L. n. 98 del 2011, convertito in l. n. 111 del 2011, con riguardo «alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito» trova applicazione anche con riguardo a prestazioni già liquidate ma solo a decorrere dall’entrata in vigore della citata disposizione (6 luglio 2011).
6.Si è ritenuto (Cass. n. 29754 del 2019; Cass. n. 2020 del 28416 e tutte le pronunce successive, tra le quali, da ultimo, Cass. 11 dicembre 2024, n.31952) che l’arresto delle Sezioni Unite n.15352 del 2015, relativo all’applicazione del termine di decadenza introdotto dal legislatore del 1997 in materia di emotrasfusioni, contenesse l’affermazione di un principio generale sulla decorrenza dei nuovi termini di decadenza, valido anche nell’interpretazione della decadenza introdotta dall’art. 38 del D.L. n. 98 del 2011. Secondo tale principio, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applica anche alle situazioni soggettive già in essere ma la decorrenza del termine è fissata con riferimento all’entrata in vigore della modifica legislativa.
7.Tale soluzione realizza il bilanciamento di due contrapposte esigenze e cioè, da un lato, quella di garantire l’efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l’introduzione del termine decadenziale, e, dall’altro, quella di tutelare l’interesse del privato -onerato ad esercitare il diritto -a non vedersi addebitare un comportamento inerte a lui non imputabile.
8.Si deve aggiungere che la decadenza ex art. 47 DPR n. 639/1970 trova applicazione limitatamente alle differenze sui ratei di pensione precedenti il triennio dalla domanda giudiziaria; l’art. 47, comma 6, estende, infatti, alle azioni di riliquidazione i precedenti commi 2 e 3, in relazione ai quali il D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito in L. 1° giugno 1991, n. 166, chiarisce che la decadenza determina l’estinzione del diritto ai ratei pregressi.
L’applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi ultratriennali -e non all’intera pretesa del privato -attua un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l’obiettivo decorso del tempo; la decadenza mobile comunque sanziona il pensionato in modo significativo, con la perdita dell’integrazione dei ratei ultratriennali rispetto alla domanda giudiziale (Cass. 17 giugno 2021, n.17430 e giurisprudenza successiva; da ultimo, Cass. 10 dicembre 2024 n. 31751). 10.A tali principi non si è attenuta la sentenza impugnata -che ha escluso del tutto la applicabilità della decadenza -che va pertanto
cassata.
11.La causa va rinviata alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione, che si atterrà nella decisione ai principi qui ribaditi.
Il giudice del rinvio provvederà, altresì, sulle spese del giudizio di cassazione
PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia -anche per le spese -alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 31 gennaio 2025