Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1544 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 1544 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso 16750-2019 proposto da:
COGNOME, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
Rapporto di lavoro agricolo
Disconoscimento
Notificazione
Pubblicazione telematica
R.G.N. 16750/2019
COGNOME
Rep.
Ud.13/11/2024
CC
avverso la sentenza n. 629/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 13/11/2018 R.G.N. 906/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dalla Consigliera Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
La Corte d’appello di Salerno ha accolto l’appello dell’INPS e, in riforma della decisione di primo, ha rigettato la domanda della parte privata, per intervenuta decadenza.
In particolare, la Corte di appello ha giudicato tardivo il ricorso giudiziario perché promosso oltre il termine di 120 giorni di cui all’art. 22, comma 1, del D.L. nr. 7 del 1970, convertito con legge nr. 83 del 1970. Pertanto, la domanda volta a ll’accertamento di sussistenza di un rapporto di lavoro agricolo, con diritto alla reiscrizione nei relativi elenchi bracciantili andava respinta e , con essa, l’accertamento negativo dell’indebito INPS .
Avverso la sentenza della Corte d’appello, ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, la parte in epigrafe. L’Inps resiste, con controricorso.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. -è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38, commi 6 e 7, della legge nr. 111 del 2011.
Secondo la ricorrente, la Corte di appello avrebbe effettuato un’interpretazione retroattiva dell’art.38, non consentita. In particolare, avrebbe ritenuto operante il sistema di notificazione telematico, introdotto dalla norma, anche per i disconoscimenti che riguardavano giornate lavorative antecedenti al 31 dicembre 2010.
Con il secondo motivo -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. -è dedotta la violazione e/o falsa applicazione
degli artt. 3, 24 Cost, art. 11, co. 1, preleggi. È denunciata l’irragionevolezza e incostituzionalità della disposizione, ove interpretata retroattivamente, come statuito nella decisione impugnata.
I due motivi vanno congiuntamente esaminati e sono infondati.
In fatto, è pacifico che il disconoscimento riguarda giornate lavorative relative all’anno 2007, con relativa cancellazione dagli elenchi, pubblicato in via telematica il 15 giugno 2014. Solo in data 18 giugno 2015, la ricorrente ha agito in via giudiziale.
In punto di diritto, la materia è disciplinata dal l’art. 22 del D.L. nr. 7 del 1970 a tenore del quale «Contro i provvedimenti definitivi da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l’interessato può proporre azione giudiziaria nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza»
Per quanto qui solo è di interesse, l’art 38, comma 6 e 7, DL nr. 98 del 2011, nella formulazione ratione temporis applicabile, ha stabilito, quale unica modalità di notificazione dei provvedimenti, dal 1° gennaio 2011, la pubblicazione telematica effettuata dall’INPS nel proprio sito internet per quindici giorni . S uccessivamente -ma senza rilievo ai fini della presente controversia- l’art. 43, comma 7, DL nr. 76 del 2020, conv. in legge nr. 120 del 2020, ha modificato l’art. 38 imponendo nuovamente l’obbligo di comunicazione individuale dei provvedimenti intervenuti dopo la pubblicazione dell’elenco nominativo annuale.
Ora, la questione qui devoluta riguarda la possibilità o meno della notificazione, mediante pubblicazione telematica,
anche per i disconoscimenti aventi ad oggetto giornate di occupazioni precedenti al 31 dicembre 2010.
12. Il profilo è stato già esaminato e deciso dalla Corte con l’affermazione del principio per cui «La notificazione al lavoratore del disconoscimento di giornate lavorative mediante la pubblicazione telematica da parte dell’INPS nel proprio sito internet, ai sensi dell’art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011, nel testo antecedente alla modifica apportata dall’art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, conv. dalla l. n. 120 del 2020, può avere ad oggetto anche giornate lavorative relative all’iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti l’entrata in vigore della norma » (Cass. nr. 37974 del 2022 e successive conformi).
I precedenti indicati, alle cui compiute argomentazioni si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp.att.cod.proc.civ., hanno escluso profili di illegittimità costituzionale della disposizione, richiamand o tra l’altro la pronuncia della Corte Cost. nr. 45 del 2021 che ha ritenuto il sistema della notificazione dei disconoscimenti mediante pubblicazione nel sito dell’INPS forma di pubblicità idonea ad integrare gli estremi della conoscenza erga omnes dell’atto e a far decorrere il termine decadenziale di impugnazione.
Va rigettato, altresì, il terzo motivo con cui è dedotta la violazione dell’art. 112 c od.proc.civ. perché la Corte di appello avrebbe «cancellato tutte le 151 giornate, ivi comprese le 93 giornate di lavoro che in seguito all’accertamento ispettivo erano state riconosciute dall’istituto previdenziale ».
15. Le censure sono infondate: la Corte di appello si è limitata ad accogliere l’eccezione preliminare di merito afferente al decorso del termine di decadenza sostanziale ma non ha
alterato il contenuto del provvedimento di cancellazione emesso dall’ente previdenziale.
Segue il rigetto del ricorso.
Nulla deve provvedersi in ordine alle spese, poiché sussistono i presupposti dell’esonero ex art. 152 disp.att.cod.proc.civ. Oggetto del giudizio, infatti, non è solo l’accertamento del diritto della parte ad ottenere la reiscrizione negli elenchi agricoli ma anche l’accertamento negativo dell’indebito a titolo di indennità di disoccupazione (Cass. nr. 37973 del 2022; Cass. nr. 24365 del 2022).
Sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, ove dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13