Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23247 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23247 Anno 2023
Presidente: GENOVESE NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso 29669/2022, cui è riunito il ricorso iscritto al n.30228/22, proposto da:
NOMECOGNOMENOMECOGNOME elett.te domic. presso l’AVV_NOTAIO dal quale è rappres. e difeso, unitamente all’AVV_NOTAIO, per procura speciale in atti;
-ricorrente –
-contro-
NOMECOGNOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME.
P.C.
B.N.
BRAGIONE_SOCIALE.
NOME RAGIONE_SOCIALE ; TRIBUNALE PER I MINORENNI
COGNOME; PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
PER I MINORENNI DI COGNOME; COGNOME C.R.
L. I.
-intimati-
-nonché-
quale tutrice e difensore di
I COGNOME F.V.
H COGNOME
F.G.
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
Numero sezionale 306112023
Numero di raccolta generale NUMERO_CARTA
Data pubblicazione 31/07,2023
I
COGNOME
elett.te
domic. presso l’AVV_NOTAIO dal quale sono rappres. e difesi, per procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrenti- quale tutrice e
-intimati- avverso il decreto emesso della Corte d’appello di Catania pubblicato il 4.11.2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio de 6/06/2023 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO.
RI LEVATO CHE
A seguito di ricorso del Pubblico Ministero, con decreto del 28.7.20, i
Tribunale per i minorenni di Catania dichiarava la decadenza dalla
B.F. responsabilità genitoriale di e COGNOME COGNOME. il primo quale genitore dei minori COGNOME COGNOME nato nel DATA_NASCITA, e COGNOME.COGNOME. COGNOME nata nel 2012, la seconda quale genitore dei suddetti minori e della minore COGNOME NOMERAGIONE_SOCIALE Lsedicenne, (tutti affidati a distinte famiglie) rilevando che: il COGNOME COGNOMERAGIONE_SOCIALE COGNOME aveva dimostrato di non essere in grado di esercitare la capacità genitoriale, di curare, proteggere crescere ed educare i minori, ponendo in essere svariate condotte lesive dei loro interessi (offese ed aggressioni continuative nei l confronti; bestemmie, clima violento in cui i minori hanno vissuto), senza neppure acquisire la consapevolezza della gravità di tali atti continuando a ridimensionare le sue condotte, tali da far ritenere non attuabile un recupero della sua capacità genitoriale, almeno in tempi compatibili con le esigenze dei minori.
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Numero sezionale 3061..2023
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Con decreto del 4.11.2022, la Corte d’appello, decidendo sui reclami avverso il suddetto provvedimento, proposti da COGNOME B.F.
NOMECOGNOME COGNOME NOME COGNOME I ed altri parenti dei minori, previa riunione di tre procedimenti, ha respinto le impugnazioni, osservando, quanto a COGNOME NOMECOGNOME che: le indagini penali avevano confermato le condotte violente, fisiche e verbali, e aggressive del reclamante verso i minori, emergendo la sua piena consapevolezza della relativa gravità come peraltro comprovato dalle intercettazioni eseguite dalle quali emergeva il tentativo realizzato con la moglie d esercitare pressioni psicologiche sui minori affinché essi confermassero le sue dichiarazioni, e la sua manifestata intenzione di fuggire Spagna con gli stessi minori per evitare che gli fossero sottratti; a luce dei comportamenti di così elevata gravità occorreva esprimere una prognosi del tutto negativa in ordine alle possibilità di recupero de reclamante della concreta idoneità del proprio ruolo in tempi brevi e compatibili con le esigenze di crescita dei minori; era emersa la consapevolezza dei soggetti reclamanti circa le condotte violenti del
NOME.F.
nei confronti della figlia, mentre la nonna,
COGNOME CRAGIONE_SOCIALER.
aveva ammesso di aver raccolto le confidenze di quest’ultima la quale le aveva raccontato dei maltrattamenti e del turpiloquio (peraltro il nonno aveva precedenti penali, avendo scontato una condanna detentiva di tre anni e mezzo per omicidio tentato ed era poi stato di nuovo incarcerato per tre mesi); inoltre, il legame dei nonn con la figlia, COGNOME NOMECOGNOME potrebbe dissimulare un tentativo di riavvicinare i minori alla madre, piuttosto che un sincero interesse educativo per i nipoti; parimenti infondato era il reclamo della madre dei minori, per non aver svolto un ruolo protettivo nei confronti degli stessi, specie per NOME che non era figlia del NOME , essendo altresì emerso dagli atti che anche la reclamante aveva compiuto azioni
COGNOME
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aggressive e insultanti nei loro confronti, manifestando una grave inadeguatezza genitoriale anche rispetto a certe condotte di disagio della piccola NOME nel mentre si toccava le parti intime; la NOME.COGNOME. aveva mostrato scarsa autocritica, ridimensionando le suddette condotte dell B.F. I, mostrando di non rendersi conto della relativa gravità, ed aveva reso dichiarazioni inattendibili ai Servizi social avendo anche condiviso con il padre dei minori l’ipotesi di fuggire in Spagna con questrultimi; pertanto, era da escludere una soluzione graduale che comprometterebbe l’Iter evolutivo personologico dei tre minori.
COGNOME B.F.
Avverso il suddetto decreto ricorrono in cassazione,
, con unico motivo, e con distinto ricorso,’
COGNOME
C.R.
F.V.
F.G.
e
NOME.R.
, quali nonni e zii dei minori con
tre motivi, illustrati da memoria.
Non si sono costituite le parti intimate.
All’udienza camerale del 6 giugno è stata disposta la riunione tra i due giudizi.
RITENUTO CHE
L’unico motivo del ricorso di COGNOME COGNOME denunzia violazione degli artt. 737 ss. c.p.c., 336 c.c., per mancato ascolto dei minori cui COGNOME NOME sedicenne, figlia del compagno della COGNOME NOMECOGNOME COGNOMERAGIONE_SOCIALE di sette anni e NOME.N. di undici anni) e per la mancata acquisizione agl atti, nei gradi di merito, dei documenti oggetto della decision impugnata, relativi al minore COGNOME B.S. non esaminati dalla difesa del ricorrente, perché evidentemente coperti da segreto. Il primo motivo del ricorso proposto da 1 COGNOME C.R. F.V.
el COGNOME
NOME COGNOME I, denunzia violazione degli artt. 330, 333,
F.G.
336, 336b1s, c.c., 737 e 116 c.p.c., per non aver la Corte d’appel
COGNOME
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svolto attività istruttoria in ordine alle vicende che avevano condott al provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale.
Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 330 c.c., 737 e 11 c.p.c., in relazione alla I. n. 54/06 e al d.lgs. n. 154/13, avendo la d’appello, nel negare l’affidamento dei minori ai nonni, attribuito una eccessiva rilevanza alla omessa denuncia, da parte degli stessi nonni, dei fatti oggetto di causa, senza considerare, da un lato, che la nonn
NOME era venuta a conoscenza parziale dei fatti con notevole ritardo, e dall’altro, che essi avevano sempre dimostrato un grande affetto nei confronti dei tre minori e degli zii.
Il terzo motivo denuncia violazione, ex art. 360, n.5, c.p.c., dell’ 111, c.6, Cost., per non aver la Corte d’appello affidato i minori ai nonn pur in mancanza di colpe apprezzabili, omettendo di tener conto dell’avvenuta espiazione della pena detentiva inflitta al nonno materno e del suo diritto all’inserimento sociale.
Il primo motivo del ricorso di COGNOME NOMECOGNOME è inammissibile nella parte relativa all’asserita secretazione dei documenti di causa, relati al minore COGNOME NOMERAGIONE_SOCIALE trattandosi di questione nuova non emersa nei giudizi di merito; inoltre, tali documenti non sono stati specificamente indicati, essendo dunque precluso al collegio il relativo esame.
L’altra doglianza declinata con il medesimo motivo, riguardante l’omessa audizione dei minori, è infondata.
Va osservato che quest’ultimi (due infradodicenni e una sedicenne) sono stati sentiti in primo grado, ma non in secondo grado.
Ora, in tema di affidamento dei figli minori, l’ascolto del minor infradodicenne capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, a tutela dei principi del contraddittorio e giusto processo, finalizzato a raccogliere le sue opinioni ed a valutare suoi bisogni, dovendosi ritenere del tutto Irrilevante che il minore si
COGNOME
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stato sentito in altri precedenti procedimenti pur riguardanti l’affidamento (Cass., n. 9691/22).
In tema di provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con uno dei genitori, l’audizione del minore infradodicenne capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, a tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo, in relazione al quale incombe sul giudice che ritenga di ometterlo un obbligo di specifica motivazione, non solo se ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimento ovvero l’esame manifestamente superfluo o in contrasto con l’interesse del minore, ma anche qualora opti, in luogo dell’ascolto diretto, per quello effettuato nel corso di indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto incarico, atteso che solo l’ascolto diretto giudice dà spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda (Cass., n. 1474/21).
Tuttavia, va anche tenuto conto dell’orientamento secondo il quale, nei giudizi relativi alla modifica delle statuizioni sull’affidamento o collocamento del minore, tenuto conto anche di fattori sopravvenuti quali la modifica della residenza, ove lo stesso sia prossimo alla sogl legale del discernimento e sia stata formulata istanza di rinnovo della audizione, il giudice di secondo grado deve procedere all’ascolto o fornire puntuale giustificazione argomentativa del rigetto della richiesta, non essendo di per sé sufficiente che il minore sia st sentito nel precedente grado di giudizio (Cass., n.6502/23). Invero, nella specie, il ricorrente non ha allegato di aver fatto richiesta audizione dei minori alla Corte d’appello.
Giova inoltre evidenziare che il provvedimento impugnato è stato emesso a tutela dell’incolumità dei minori per soddisfare l’impellente interesse di sottrarli alle gravi condotte violente ed aggressive ricorrenti. Al riguardo, va osservato che l’ascolto del minore non è più
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Data pubblicazione 31/07,2023
possibile per il loro collocamento presso famiglie preaffidatarie; invero l’accertamento delle suddette continuative condotte violente, aggressive e altamente diseducative, e dei relativi maltrattamenti nei confronti dei minori, seppure attraverso le intercettazioni ambientali effettuate nella fase delle indagini preliminari nel procedimento penale, nel quale sono state anche emesse misure cautelari nei confronti dei genitori, rende necessario, a tutela degli stessi minori, escludere il l ascolto nel grado d’appello, che potrebbe costituire un pericolo di ulteriori traumi perché li potrebbe costringere a rivivere i gravi episod vissuti (cc!. “vittimizzazione seconda ria”).
Sul punto, va richiamata per analogia la sentenza della Corte Costituzionale, n. 92/2018, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli a rtt. 398, co. 5, e 133 c.p.p., sol in riferimento all’art. 117, co. 1, Cost., in relazione agli artt. Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con I. 27 maggio 1991, n. 176, nella parte in cui tali disposizioni «non prevedono che, laddove fa mancata comparizione del testimone minorenne sia dovuta a situazioni di disagio che ne compromettono il benessere, e sia possibile ovviare ad esse procedendo all’esame del minore presso il tribunale competente in relazione al luogo della sua dimora, possa ritenersi giustificata la sua mancata comparizione e rogarsi il compimento dell’incidente al del tribunale nel cui circondario risiede il minore».
La Corte Cost. ha ritenuto dunque che occorra procedere al bilanciamento di valori contrapposti: da un lato, la tutela dell personalità del minore, dall’altro, i valori coinvolti dal processo n quale avrebbe dovuto testimoniare.
COGNOME
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Data pubblicazione 31107/2023
Nella specie, il collegio ritiene che il principio affermato dalla Co Cost., con la suddetta sentenza, a tutela del benessere del minore, possa trovare applicazione anche nel giudizio civile avente ad oggetto la decadenza dalla responsabilità genitoriale, in ordine alla disciplin dell’ascolto dei minori, sia ultra che infradodicenni, sussistendo l medesima ratio della realizzazione del miglior interesse del minore. Infatti, la necessità dell’audizione del minore, quale regola generale recede rispetto all’esigenza di evitarne una possibile ulterio traumatizzazione derivante dallo stesso ascolto in situazioni, come quella in questione, nelle quali il minore stesso sia stato vittima continuativi maltrattamenti che ne abbiano reso necessario il collocamento immediato presso diverse famiglie.
Il primo motivo dell’altro ricorso è inammissibile. La relativa doglianza è diretta a contestare la sussistenza dei presupposti della decadenza dalla responsabilità genitoriale; la Corte d’appello ha accertat l’assoluta inadeguatezza della madre dei minori, come evidenziata in motivazione, ad anche la complicità con il COGNOME B.F. COGNOME in parte delle condotte illecite perpetrate a danno degli stessi minori, e la scars capacità critica dei genitori di comprenderne la gravità, escludendo ogni altra soluzione graduale per i minori (affidati da tempo a distinte famiglie).
Il secondo motivo, afferente al diritto dei nonni e zii di ess destinatari dell’affidamento dei minori, è altresì inammissibile, data l’accertata loro inadeguatezza, specie per aver omesso ogni iniziativa a tutela dei minori sebbene fossero a conoscenza delle violenze e dei maltrattamenti consumati dal B.F. e dalla stessa G.F. come accertato dalla Corte territoriale. La doglianza tende dunque al riesame dei fatti.
COGNOME
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Data pubblicazione 31/0712023
Il terzo motivo, relativo alla ritenuta irrilevanza della condann detentiva penale pronunciata nei confronti del nonno COGNOME F.G.
è del pari inammissibile. Invero, va anzitutto rilevato che il riferimento a tale condanna ha costituito una delle rationes alla base della motivazione del decreto impugnato; in ogni caso, l’argomentazione sull’inadeguatezza del nonno non è censurabile nel merito perché fondata su fatti accertati ed oggettivamente considerabili impeditivi dell’assunzione dell’affidamento dei minori, anche congiuntamente alle altre ragioni evidenziate dalla Corte d’a ppe 110.
Per quanto esposto, possono formularsi i seguenti principi di diritto:
A) In tema di responsabilità genitoriale, continuative condotte violente, fisiche e verbali, e i relativi maltrattamenti nei confronti dei mino legittimano la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale, anche sulla base di accertamenti giudiziali e verifiche svolte sulla base del solo mezzo istruttorio delle intercettazioni ambientali, effettuate nell’ambito della fase delle indagini preliminari, nell’ambito de procedimento penale promosso neí confronti dei genitori indagati per le suddette condotte;
B)in tema di ascolto del minore maltrattato, il giudice deve sempre operare un bilanciamento tra l’esigenza di ricostruzione del volere e del sentimento del minore, quale principio fondamentale applicabile anche nel procedimento relativo alla decadenza dalla responsabilità genitoriale, e quella della tutela del minore maltrattato, come persona fragile, nel caso in cui l’ascolto possa costituire pericolo vittimizzazione secondaria per gli ulteriori traumi che il fanciullo che abbia già vissuto possa essere costretto a riviverli.
Nulla per le spese, in quanto gli intimati non hanno svolto difese.
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Data pubblicazione 31107/2023
P.Q.M.
La Corte, disposta la riunione del procedimento n. 29669722 a quello n. 30228/22, rigetta i ricorsi riuniti.
Ai sensi dell’art. 13, comma lquater, del d.p. r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di tutti i ricorrenti, in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma lbis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Dispone che ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/03, in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 6 giugno 2023.