Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 12110 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 12110 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 8502/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al proprio indirizzo digitale
Pec:
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 657/2021 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA, depositata il 21/09/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo convenne in giudizio davanti al Giudice di Pace di Vibo Valentia la società RAGIONE_SOCIALE, al fine di sentir ivi accertare e dichiarare l’illegittimità , la nullità o annullabilità del decreto ingiuntivo dalla medesima intimato quale corrispettivo della fornitura di merce;
la convenuta si costituì in giudizio chiedendo il rigetto dell’opposizione ; la causa fu istruita con l’audizione di due testi, uno per parte, ma il teste di parte opposta, ancorché regolarmente intimato, non comparve all’udienza fissata per la sua escussione; a questa udienza seguirono ulteriori rinvii fino a che il teste si presentò all’udienza e venne regolarmente escusso; all’esito dell’istruttoria , entrambe le parti chiesero il rinvio per la precisazione delle conclusioni e, a seguito di ciò, il Giudice di Pace rigettò l’opposizione confermando il decreto ingiuntivo;
la RAGIONE_SOCIALE propose appello prospetta ndo l’erronea applicazione della disciplina di cui agli artt. 208 c.p.c. e 104 disp. att. c.p.c. avendo il giudice assunto la decisione sulla base di dichiarazioni rese dal teste di parte opposta che avrebbe dovuto dichiarare decaduto dalla prova; l’appellante assunse che il giudice non aveva verificato la corretta intimazione del testimone ammesso per parte convenuta e che conseguentemente, in applicazione delle indicate norme, avrebbe dovuto dichiarare la parte opposta decaduta dalla prova;
il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza n. 657 del 21/9/2021, ha rigettato l’appello ritenendo che l’art. 104 disp. att. c.p.c., oltre ad attribuire al giudice la facoltà, anche d’ufficio, di dichiarare la parte decaduta dalla prova, limita l’esercizio di tale facoltà in una duplice circostanza ovvero nell’ipotesi in cui sia l’altra parte a dichiarare di
avere interesse all’audizione ovvero nel caso in cui sia l’ufficio a ritenere giustificata l’omissione fissando una nuova udienza per l’assunzione della prova; nel caso in esame non vi era stata alcuna formale eccezione sollevata dall’appellante che aveva , invero e di contro, chiesto, congiuntamente all’appellata , un rinvio per l’escussione dei testi, né il giudice, all’esito dell’escussione del teste e del deposito delle intimazioni da parte della opposta, aveva rilevato alcunché, procedendo le parti congiuntamente alla richiesta di rinvio per la precisazione delle conclusioni. Dunque non ricorreva una eccezione di decadenza sollevata dalla parte opponente né l’esercizio del potere del giudice di dichiararla decaduta d’ufficio ma il solo potere del giudice, di cui al secondo comma dell’art. 104 disp. att. c.p.c., di fissare una nuova udienza per l’assunzione della prova ritenendo giustificata l’omissione, nel caso specifico , di un tempestivo deposito delle intimazioni;
avverso la sentenza la società RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo;
la società RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
C on l’unico motivo violazione e/o falsa applicazione ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c. degli artt. 208 c.p.c. e 104 disp. att. c.p.c. la ricorrente impugna la sentenza per aver omesso di pronunciare d’ufficio la decadenza della società RAGIONE_SOCIALE dalla prova testimoniale a causa del mancato deposito dell’intimazione del proprio teste escusso sig. COGNOME COGNOME sulle cui dichiarazioni il Giudice di Pace ha basato la propria decisione. La ricorrente assume che l’intimazione risulta depositata so lo per l’udienza del 26/10/2016 e non anche per quelle successive del l’11/10/2017, 15/3/2017 e 26/7/2017 e che , in quest’ultima udienza, escusso il solo teste di parte attrice, la parte
opposta aveva chiesto un rinvio per il prosieguo della prova riservandosi di depositare le citazioni testimoniali delle udienze precedenti; nella stessa udienza del 26/7/2017 il difensore della opponente si era riservato di formulare eccezioni di decadenza dalla prova in caso di mancato deposito della citazione testi; all’udienza del 25/10/2017 , cui il giudice aveva rinviato l’escussione del teste di parte opposta, essendo il teste presente in aula, fu escusso e la causa venne rinviata su congiunta richiesta di entrambe le parti, per la precisazione delle conclusioni; ad avviso della ricorrente né il Giudice di Pace né il Tribunale si avvedevano della decadenza nonostante la stessa fosse rilevabile d’ufficio ;
il motivo è infondato;
va anzitutto osservato che il giudice dell’appello dà conto dell’avvenuto deposito delle intimazioni , il che in punto di fatto svuota di senso la censura, e che si è invero limitato a rilevare che a seguito di numerosi rinvii all’udienza del 25/10/2017 il difensore dell’opposta aveva depositato atto di citazione testi regolarmente notificato, chiedendo procedersi all’escussione del teste ; nulla è stato al riguardo rilevato o eccepito dalla controparte e all’esito dell’ espletamento della prova le parti congiuntamente hanno richiesto il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni; correttamente il giudice d’appello ha pertanto ritenuto che, in mancanza di qualsivoglia eccezione di controparte non fosse possibile pronunciare la decadenza dalla prova, non essendo rilevabile alcuna violazione dell’art. 208 c.p.c. ove la decadenza dalla prova è prevista per la sola ipotesi della mancata comparizione della parte, e non già del teste;
a tale stregua la norma di cui viene denunziata la violazione non si attaglia invero alla fattispecie oggetto di causa; né vi è violazione dell’art. 104 disp. att. c.p.c. in quanto, non costituendo l’intimazione
una condizione di efficacia o di validità della testimonianza, nel caso di specie il teste era comunque presente all’udienza in cui fu sentito e la controparte non sollevò alcuna eccezione alla sua ammissione (irritualmente riservandosi di formularla all’esito della mancata produzione, da parte della controparte, delle intimazioni), tanto da acconsentire poi al rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni; correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto doversi applicare l’art. 104, 2° co mma disp. att. c.p.c., e dunque disporre il rinvio dell’udienza per l’assunzione della prova, avendo considerato giustificata l’omiss ione. La sentenza è, peraltro, conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui ‘ In tema di prova testimoniale, la norma di cui all’art. 104 disp. att. cod. proc. civ. – che prevede la sanzione di decadenza dalla prova predisposta, non per ragioni di ordine pubblico, ma nell’interesse delle parti – va interpretata in coordinazione sistematica con l’art. 250 cod. proc. civ. (che dispone l’intimazione di comparire ai testimoni da parte dell’ufficiale giudiziario) e deve essere intesa nel senso che la decadenza dalla prova, nel caso di omessa citazione dei testi, senza giustificato motivo, per l’udienza fissata per il raccoglimento della prova (ed in caso di concomitante difetto di comparizione spontanea degli stessi, la quale ultima equivale alla citazione), deve essere pronunziata quando tale omissione (o mancata comparizione) venga posta in essere (o si verifichi) in relazione all’udienza nella quale la prova deve essere assunta e deve essere eccepita dalla parte interessata nella stessa udienza alla quale si riferisce la inattività (o l’assenza), che ne costituisce il presupposto di fatto, salvo che sussista un valido motivo per rinviare all’udienza successiva la proposizione dell’eccezione ‘ ( Cass. 2, n. 15759 del 13/8/2004 conf. Cass., 3, n. 22146 del 24/11/2004).
Nell’impugnata sentenza il giudice dell’appello ha fatto pertanto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte.
Non deve provvedersi in ordine alle spese del giudizio di cassazione , non avendo l’intimata svolto attività difensiva;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza