Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23362 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 23362 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 3614-2018 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
COMUNE DI BARLETTA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1349/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 17/07/2017 R.G.N. 1855/2015;
Oggetto
R.G.N. 3614/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/02/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 17.7.17 la corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza del 18.9.15 del tribunale di Trani, che aveva dichiarato il Comune di Barletta tenuto a versare all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE -gestione separata contributi per 104 settimane lavorate dall’ingegnere COGNOME quale assessore del Comune e dichiarava l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE tenuto a versare la pensione indiretta alla vedova del COGNOME, signora COGNOME.
Avverso tale sentenza ricorre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per quattro motivi, cui resiste con controricorso la COGNOME; il Comune è rimasto intimato; le parti costituite hanno depositato memoria.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il primo motivo deduce violazione dell’articolo 47 dPR 639 del 70, per avere la corte territoriale fatto decorrere la decadenza dalla data di comunicazione della decisione sul ricorso amministrativo sebbene questo fosse intervenuto oltre i termini di esaurimento del procedimento amministrativo.
Il secondo motivo deduce violazione dell’articolo 86 del decreto legislativo 267 del 2000, per avere la corte territoriale trascurato che l’ingegnere non era iscritto ad alcuna gestione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE alla data del conferimento dell’incarico di assessore.
Il terzo motivo deduce ex numero quattro dell’articolo 360 comma 1 c.p.c.violazione dell’articolo 112 c.p.c., per omesso esame dell’eccezione di prescrizione dei contributi. Il quarto motivo deduce violazione dell’articolo 2116 c.c., 3
legge 335 del 95, 26 rdl 636 del 39, per avere la corte territoriale ritenuto maturato il diritto a pensione nonostante la prescrizione di parte delle contribuzioni.
Occorre preliminarmente dichiarare l’inammissibilità del controricorso per difetto di procura, essendo quella depositata in allegato all’atto non riferibile al presente contenzioso e non potendo rilevare nei confronti della controparte la procura speciale depositata con la memoria ex art. 380bis c.p.c. a ratifica dell’operato.
Il primo motivo è fondato in quanto occorre far riferimento ai termini virtuali del procedimento: nel caso di specie la domanda di prestazione è stata presentata l’8 gennaio 2010 e i termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo (che sono secondo la giurisprudenza di questa Corte di 300 giorni: 120 per la formazione del silenzio rigetto, 90 per la proposizione del ricorso amministrativo, ulteriori 90 per la decisione del ricorso) sono andati a scadere il 4 novembre 2010; la decisione sul ricorso del settembre 2011 proprio perché successiva alla scadenza dei termini di durata massima non poteva incidere sulla decorrenza del termine triennale, già avviata sin dal novembre 2010, non potendo le parti incidere con il loro comportamento sul decorso del termine decadenziale. Poiché il ricorso giurisdizionale è del 28 luglio 2014, è maturata la decadenza triennale, il cui termine è computato dal 4 novembre 2010, come detto.
Il rilievo peraltro non esaurisce la problematica perché la decadenza è mobile e quindi riguarda soltanto i ratei maturati nel triennio, mentre non si estende ai ratei successivi.
Quanto agli altri motivi, è preliminare l’esame della questione sollevata nel terzo motivo, per il carattere potenzialmente assorbente della questione di prescrizione dei contributi
sollevata.
Il terzo motivo è fondato, non risultando l’esame della eccezione in questione, pur ritualmente proposta, da parte della corte territoriale.
Il secondo ed il quarto motivo restano assorbiti.
La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi primo e terzo e la causa va rimessa alla medesima corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 28