Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4734 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 4734 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 23/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25235/2021 R.G. proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
Contro
INPS, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME (CODICE_FISCALE)
-resistente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 811/2021 depositata il 07/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.La Corte d’appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Como, che aveva respinto la domanda proposta da NOME COGNOME
per il riconoscimento del diritto alla retrodatazione del trattamento di pensione (dal primo marzo 2014 al primo marzo 2012) e per il pagamento dei ratei non corrisposti.
La Corte territoriale riteneva maturata la decadenza dal diritto e dalla azione di cui all’art. 6 d.l. n.103/1991, a tenore del quale nei casi di mancata presentazione del ricorso amministrativo il termine di decadenza triennale previsto dall’art. 47 d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 decorre dalla data di insorgenza del diritto ai singoli ratei.
Richiamava il principio enunciato da Cass. n. 12878/2014, secondo il quale le disposizioni del suddetto articolo 6 del d.l. del 1991 sopravvivono alle modifiche del testo dell’articolo 47 d.P.R. n. 639/1970 disposte dal d.l. n. 384/1992.
Dal coordinamento tra le due norme risultava, secondo il giudice dell’appello, che la decadenza triennale decorreva dalla data di maturazione dei singoli ratei di pensione sia nel caso di mancata presentazione del ricorso amministrativo che nella ipotesi di presentazione del ricorso oltre i tre anni dall’insorgenza dei singoli ratei (così in sentenza).
Nella fattispecie di causa, la domanda amministrativa era stata presentata il 27 febbraio 2017 mentre il diritto alla pensione era maturato sin dal 1° aprile 2010; correttamente, pertanto, l’Istituto aveva riconosciuto i ratei di pensione soltanto a partire dal triennio antecedente alla domanda e cioè dal 1° marzo 2014.
6.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza NOME COGNOME articolato in un unico motivo di censura; l’INPS ha depositato procura alle liti.
CONSIDERATO CHE
1.Con l’unico motivo di ricorso la parte ricorrente ha denunciato ai sensi dell’articolo 360 n. 3 cod.proc.civ.la violazione e falsa applicazione dell’art. 47 d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 e dell’art. 6 d.l. 29 marzo 1991 n. 103, conv. in l. 1° giugno 1991 n. 166.
2.Ha dedotto la non corretta applicazione da parte del giudice dell’appello dei principi enunciati da Cass. n. 1287/2014, giacché il ricorso amministrativo era stato depositato tempestivamente e del pari tempestiva era la azione giudiziaria. La Corte territoriale erroneamente
aveva fatto decorrere la decadenza da un momento anteriore alla proposizione della domanda amministrativa, mentre prima di tale domanda neppure poteva sussistere il diritto a pensione.
3.Il ricorso è fondato.
Nella fattispecie di causa, come è pacifico e risulta dalla sentenza impugnata, l’odierno ricorrente aveva presentato la domanda di pensione il 27 febbraio 2017 e l’INPS aveva liquidato il trattamento con decorrenza dal primo marzo 2014; la parte ha agito per la retrodatazione della pensione al primo marzo 2012.
Questa Corte, con pronunce cui in questa sede si intende dare continuità (Cass. sez. lav. 5.8.2016 n. 16549; Cass. 24.5.2017, n.13016), ha già chiarito che la azione diretta a contestare la decorrenza della pensione attiene alla riliquidazione di un trattamento pensionistico riconosciuto.
Da tale principio deriva che quando la parte contesta la decorrenza della pensione liquidata dall’INPS non viene in rilievo la decadenza prevista nel testo originario dell’articolo 47 DPR n. 639 del 1970, chein conformità al principio affermato da Cass. S.U. sentt. 29.5.2009 nr. 12718 e 12720 -non era applicabile alle prestazioni riconosciute in misura parziale. La decadenza applicabile è, invece, quella introdotta ex novo dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, lett. d), a tenore del quale:
“Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte ‘.
Nella fattispecie di causa detta norma è sicuramente applicabile (non venendo in rilievo una questione di diritto intertemporale) perché la vicenda si è interamente svolta nella vigenza della nuova disposizione (la domanda di pensione è dell’anno 2017) .
Nell’interpretare il suddetto articolo 47, comma 6, questa Corte (Cass. 07 maggio 2024, n.12400 e giurisprudenza ivi citata) ha osservato come la decadenza dall’azione giudiziaria per ottenere l’esatto adempimento della prestazione riconosciuta solo in parte sia stata costruita dal
legislatore con riferimento ad un unico termine iniziale (il riconoscimento parziale ovvero il pagamento della prestazione senza accessori), prescindendo totalmente dalla domanda amministrativa, che non è necessaria; per ottenere una diversa liquidazione della prestazione, il titolare non ha alcun obbligo di presentare domanda amministrativa all’ente, perché la richiesta a suo tempo presentata è stata ritenuta sufficiente dal legislatore, in quanto domanda diretta ad ottenere la prestazione nella misura spettante per legge.
L’art. 47, comma 6, D.P.R. nr. 639 del 1970 individua un dies a quo diverso rispetto alla trilogia di casi di cui al comma 2 del medesimo articolo; la decadenza (triennale per i trattamenti pensionistici ed annuale per le prestazioni temporanee) decorre “dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.
Pertanto, in caso di riconoscimento della prestazione pensionistica in misura parziale, per decorrenza posticipata rispetto a quella richiesta, ai fini del computo della decadenza triennale applicabile ai ratei di pensione deve aversi riguardo, sotto il profilo del dies a quo , alla data del provvedimento dell’INPS con il quale viene liquidata la pensione.
Erroneamente il giudice dell’appello ha calcolato il dies a quo della decadenza triennale dalla data di maturazione dei singoli ratei di pensione.
La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione affinché si adegui nella decisione al principio di diritto sopra esposto.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia -anche per le spese -alla Corte di appello di Milano in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del giorno 11 dicembre