Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15325 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 15325 Anno 2024
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 29637-2018 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrRAGIONE_SOCIALE –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamRAGIONE_SOCIALE domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME;
– controricorrRAGIONE_SOCIALE –
avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza n. 448/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 28/06/2018 R.G.N. 681/2017;
Oggetto
R.G.N. 29637NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 14/05/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO CHE:
Con sRAGIONE_SOCIALEnza del 28.6.18 la C orte d’appello di L’Aquila, in riforma della sRAGIONE_SOCIALEnza del 2017 del Tribunale di Avezzano (che aveva accolto la domanda), ha dichiarato inammissibile la domanda della NOME di pensione indiretta con totalizzazione dei contributi per periodo di lavoro maturato in Romania (ivi inclusi tre anni di lavoro usurante) dal dante causa della ricorrRAGIONE_SOCIALE.
In particolare, la Corte territoriale ha applicato il termine di decadenza triennale (domanda amministrativa del 14.10.12 ricorso giudiziario del 15.9.16).
Avverso tale sRAGIONE_SOCIALEnza ricorre la NOME NOME per due motivi, illustrati da memoria, cui resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il primo motivo deduce violazione degli artt. 47 d.P.R. 639 del 70, 50 regolamento 883 del 2004, 47 e 48 regolamento 987 del 2009, 7 legge 533 del 73, 24 e 113 Cost., per avere la C orte territoriale trascurato che l’inizio del procedimento amministrativo debba ancorarsi alla data in cui l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha trasmesso la domanda di pensione alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rumena competRAGIONE_SOCIALE per le prestazioni.
Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 47 e sette citati nonché 46 e 47 legge 88 dell’89, per violazione delle norme che impongono ad RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE obblighi di comunicazione all’assistito su termini e modalità di ricorso avverso l’atto amministrativo (cui si ricollega , nel caso, proprio la decadenza intervenuta).
I motivi possono essere esaminati congiuntamRAGIONE_SOCIALE per la loro connessione.
Mentre Cassazione Sez. U, SRAGIONE_SOCIALEnza n. 12718 del 29/05/2009 (Rv. 608222 – 01) ha già precisato che la violazione degli obblighi di comunicazione non incidono sul decorso del termine di decadenza, per altro verso il decorso del termine è stato correttamRAGIONE_SOCIALE individuato dalla Corte territoriale in relazione al procedimento amministrativo, in linea con le chiare e precise indicazioni di Sez. L , SRAGIONE_SOCIALEnza n. 15969 del 27/06/2017 (Rv. 644790 – 01) e di Sez. L, SRAGIONE_SOCIALEnza n. 7527 del 29/03/2010 (Rv. 612848 – 01), ed altre numerose successive conformi.
Ciò posto, i termini del procedimento amministrativo rilevanti sono quelli del procedimento innanzi all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rispetto al quale la richiesta all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE estero di dati utili è una mera fase incidentale, non potendo costituire, tale richiesta, l’inizio del procedimento amministrativo (come pretenderebbe la ricorrRAGIONE_SOCIALE), che resta invece ancorato alla domanda amministrativa dell’assistito.
I motivi di ricorso vanno, dunque, disattesi.
Peraltro, pronunciando nell’ambito del motivo, il Collegio rileva che la decadenza applicabile in materia pensionistica non riguarda l’intera prestazione pensionistica, ma soltanto i ratei, sicché solo ad essi può trovare applicazione (Sez. L – , SRAGIONE_SOCIALEnza n. 17430 del 17/06/2021, Rv. 661517 -01, secondo la quale la decadenza triennale di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall’art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale).
La sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata, che non si è attenuta al detto principio, va dunque RAGIONE_SOCIALEta con rinvio alla medesima Corte
territoriale che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte, pronunciando nell’ambito del primo motivo di ricorso, RAGIONE_SOCIALE la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata con rinvio alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, per un nuovo esame e per le spese.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 14