Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23423 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 23423 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 2657-2022 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 866/2021 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 19/08/2021 R.G.N. 124/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/03/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 19.8.2021, la Corte d’appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado che
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 27/03/2024
CC
aveva dichiarato NOME COGNOME decaduto dalla domanda di pensione di vecchiaia anticipata richiesta all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in applicazione della c.d. settima salvaguardia di cui all’art. 1, l. n. 208/2015;
che avverso tale pronuncia NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;
che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 27.3.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 47, d.P.R. n. 639/1970, per avere la Corte di merito ritenuto che l’azione giudiziaria dovesse essere proposta entro il termine di tre anni dalla comunicazione della reiezione della domanda, ancorché alla medesima non avesse fatto seguito alcun (tempestivo) ricorso gerarchico, di talché, essendo questa intervenuta in data 4.5.2016, la domanda giudiziale proposta in data 2.10.2019 doveva reputarsi tardiva;
che, al riguardo, va premesso che la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. per tutte Cass. S.U. n. 12718 del 2009, seguita da innumerevoli successive conformi) ha chiarito che dal combinato disposto dell’art. 47, d.P.R. n. 639/1970, e dell’art. 6, d.l. n. 103/1991 (conv. con l. n. 166/1996), recante la sua interpretazione autentica, si può evincere la sussistenza di tre diversi dies a quibus per il decorso del termine di decadenza di cui all’art. 47 cit., atteso che:
a) se l’assicurato ha proposto ricorso amministrativo avverso il diniego della prestazione e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha provveduto su di esso nel termine di novanta giorni di cui all’art. 46, comma 6, l. n.
88/1989, il termine decadenziale decorre dalla comunicazione del provvedimento di reiezione;
b) se l’assicurato ha proposto ricorso amministrativo, ma l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non ha provveduto nei termini, il termine decorre dalla data della proposizione del ricorso e viene maggiorato dei novanta giorni ex lege previsti per la decisione;
c) se il ricorso amministrativo non è stato proposto (e ciò o perché non c’è stato alcun espresso provvedimento di rigetto della domanda dell’assicurato o perché, pur in presenza di un rigetto espresso, l’assicurato non ha a sua volta presentato ricorso amministrativo entro il termine di novanta giorni dalla sua comunicazione: art. 46, comma 5, l. n. 88/1989), il termine decorre dalla data di presentazione della domanda di prestazione e viene addizionato della durata prescritta per l’esaurimento dell’intero procedimento amministrativo, pari a trecento giorni (di cui centoventi per la maturazione del silenzio rifiuto ex art. 7, l. n. 533/1973, novanta per il ricorso gerarchico ex art. 46, comma 5, l. n. 88/1989, e novanta per la formazione del silenzio rigett o su quest’ultimo, ex art. 46, comma 6, l. ult. cit.);
che, applicando tali principi alla fattispecie in esame, la censura di cui al primo motivo si appalesa fondata, atteso che, non avendo il ricorrente tempestivamente proposto il ricorso amministrativo avverso il provvedimento di rigetto della domanda comunicatogli in data 4.5.2016, il termine triennale di decadenza andava calcolato secondo la superiore ipotesi sub lett. c) ;
che, anche a voler ritenere che il termine di tre anni e trecento giorni andasse in specie decurtato dei centoventi giorni necessari al formarsi del silenzio rifiuto e prendere a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di rigetto della domanda amministrativa, secondo quanto suggerito in analoga fattispecie da Cass. n. 7681 del 2017, il
suo computo andava comunque maggiorato dei centottanta giorni necessari al completamento del procedimento amministrativo di secondo grado, a nulla rilevando che il ricorrente non l’avesse promosso, per modo che non poteva ritenersi compiuto né alla data del 2.8.2019, come invece ritenuto dai giudici territoriali, né alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, per come sopra indicata;
che la sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa va rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 27.3.2024.