Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4523 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 4523 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 10351-2021 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE,
Oggetto
Art. 22 D.L. nr 7 del 1970
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 25/10/2023
CC
elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– resistenti con mandato –
avverso la sentenza n. 1226/2020 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 29/09/2020 R.G.N. 1090/2018;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
la Corte di appello di Bari respingeva il gravame RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente avverso la decisione di primo grado che aveva solo parzialmente accolto la sua domanda;
per quanto qui rileva, la Corte di appello, sia pure con diversa motivazione, rigettava la richiesta RAGIONE_SOCIALEa parte privata volta a dichiarare l’illegittimità del provvedimento di disconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di lavoro agricolo, in relazione ad alcuni anni, e la richiesta di ripetizione RAGIONE_SOCIALEe somme erogate a titolo di indennità di disoccupazione;
a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, la Corte territoriale ha osservato, in punto di diritto, che era maturata la decadenza sancita dal D.L. nr. 7 del 1970, art. 22, convertito, con modificazioni, nella L. nr. 83 del 1970 che, abrogata dal D.L. nr. 112 del 2008, art. 24, convertito, con modificazioni, nella legge nr. 133 del 2008, era stata ripristinata a far
tempo dal 6 luglio 2011, in virtù del D.L. nr. 98 del 2011, art. 38, comma 4, convertito, con modificazioni, nella legge nr. 111 del 2011;
in punto di fatto, con provvedimenti di marzo e di aprile 2010, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE contestava l’indebita erogazione di prestazioni di disoccupazione e disconosceva i rapporti di lavoro in agricoltura; la parte privata attivava il procedimento amministrativo, con ricorsi respinti il 3 giugno 2010 e il 16 luglio 2010; il ricorso giudiziario era presentato il 22 novembre 2011;
la Corte osservava che il termine di decadenza, ripreso a decorrere, in base all’art. 252 disp. att. cod.civ., dal 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del decreto-legge che l’aveva reintrodotto, era spirato il 6 novembre 2011;
avverso la decisione, la parte indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione, con sei motivi;
l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha depositato procura speciale in calce al ricorso notificato;
il Collegio ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALEa decisione in Camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art 11 RAGIONE_SOCIALEe disposizioni sulla legge in generale in relazione al combinato disposto di cui all’ art 22 del D.L. nr 7 del 1970, conv. in legge nr 83 del 1970, e all’art. 38, comma 5, del D.L. nr. 98 del 2011, conv. in legge nr. 111 del 2011;
10. con il secondo motivo -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 nr. 3 cod. proc. civ.- è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt.
22, comma 6, del D.L. nr 7 del 1970, conv. in legge nr. 83 del 1970, e 11 del D.L.gs nr 375 del 2011;
11. con il terzo motivo -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 nr. 3 cod. proc. civ.- è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 22, comma 6, del D.L. nr. 7 del 1970, conv. in legge nr 83 del 1970, e 11 del d.lgs. nr. 375 del 2011;
12. i primi tre motivi possono esaminarsi congiuntamente. Essi, nel complesso, pongono la questione RAGIONE_SOCIALE‘applicazione alla fattispecie concreta RAGIONE_SOCIALEa decadenza ex art. 22 cit., ripristinata in epoca successiva all’adozione dei provvedimenti da parte RAGIONE_SOCIALE‘ente previdenziale: l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha, cioè, adottato i provvedimenti nel periodo intertemporale di non vigenza RAGIONE_SOCIALEa decadenza;
13. le questioni poste con il ricorso sono state più volte esaminate dalla Corte, con affermazioni di principi che conducono al rigetto RAGIONE_SOCIALEe censure;
14. in sintesi, il D.L. nr. 112 del 2008, art. 24, comma 1, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008 ed entrato in vigore il 25 giugno 2008, ha previsto che «dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell’Allegato A e salva l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa L. 28 novembre 2005, n. 246, art. 14, commi 14 e 15»;
15. tra le disposizioni abrogate, figura anche la normativa in tema di decadenza, che viene in rilievo nell’odierno giudizio (v. Cass. nr. 26161 del 2016, punto 6 RAGIONE_SOCIALEa motivazione);
16. l’efficacia RAGIONE_SOCIALEa previsione in tema di decadenza è stata poi ripristinata dal D.L. 6 luglio 2011, nr. 98, art. 38, comma 5, (come convertito, con modificazioni, nella L. 15 luglio 2011, n. 111), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 155 del 6 luglio 2011. Il predetto D.L. nr. 98 del 2011 ha
soppresso la voce nr. 2529 RAGIONE_SOCIALE‘Allegato A al D.L. nr. 112 del 2008 (Cass. nr. 30857 del 2021;
17. in definitiva, la causa di decadenza di cui al D.L. nr. 7 del 1970, art. 22, «non è stata operante limitatamente al periodo dal 21/12/2008 al 5/7/2011» (Cass. nr. 4305 del 2020; negli stessi termini, Cass. nr. 29538, nr. 14059 e nr. 14058 del 2022);
18. con specifico riguardo all’avvicendarsi RAGIONE_SOCIALEe diverse discipline, questa Corte, in applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite nell’arresto del 22 luglio 2015 nr. 15352, ha affermato che «per i provvedimenti di cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli comunicati anteriormente al 6 luglio 2011 – e per i quali la decadenza non era maturata al 21.12.2008 – il termine di 120 giorni di cui al D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ha ripreso a decorrere ex novo il 6 luglio 2011» (Cass. nr. 16661 del 2018);
19. di tali principi la Corte ha fatto coerente applicazione in relazione a fattispecie in cui, come nella presente, il provvedimento risultava notificato allorché il termine di decadenza non era più vigente (Cass. nn. 29538 e 20303 del 2022; nr. 4305 del 2020): il termine di centoventi giorni per il deposito del ricorso giudiziario è stato computato a decorrere dal 6 luglio 2011, data di ripristino RAGIONE_SOCIALEa normativa sulla decadenza;
20. la Corte territoriale si è uniformata all’indicata regola di diritto, in quanto ha ritenuto di dovere applicare alla fattispecie di causa la decadenza, come ripristinata, a far tempo dal 6 luglio 2011: l’azione è stata proposta con ricorso depositato il 22 novembre 2011, allorché il termine di decadenza di 120 giorni, decorrente dal 6 luglio 2011, era oramai decorso;
21. ciò posto, il terzo motivo di ricorso prospetta, però, una serie di considerazioni in relazione alla specifica fattispecie concreta, come riportata nello storico di lite;
22. parte ricorrente assume che la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare anche il termine di giorni 120 di cui all’art. 11 del D.Lgs nr. 375 del 1993. Sostiene cioè il ricorrente che il ricorso giudiziario risulterebbe tempestivo ove ai 120 giorni stabiliti dall’art. 22 cit . si aggiungesse il termine ulteriore di 120 gg. (30 giorni + 90 giorni) del procedimento amministrativo. Il riferimento è alla previsione di cui al l’art. 11 cit. , secondo comma, secondo cui «Contro le decisioni RAGIONE_SOCIALEa commissione l’interessato e il dirigente RAGIONE_SOCIALEa competente sede RAGIONE_SOCIALEo SCAU possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto» ;
23. in proposito, l’istante richiama il principio di diritto in base al quale «in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal D.Lgs. nr. 375 del 1993, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di centoventi giorni per l’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘azione giudiziaria, stabilito dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22 decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all’interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall’art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l’inerzia RAGIONE_SOCIALEa competente autorità ad un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege
dall’interessato al verificarsi RAGIONE_SOCIALEa descritta evenienza» (cfr., ex aliis, Cass. nr. 2898 del 2014);
24. reputa il Collegio che il principio esposto non sia riferibile alla situazione concreta: nel caso di specie, come dal ricorrente precisato, sul ricorso amministrativo del 3 maggio 2010, vi è stata pronuncia espressa, con provvedimento del 16 luglio 2010;
25. a tutto voler concedere, pure a considerare l’ulteriore termine virtuale di 120 giorni, l’inter o procedimento amministrativo si è, comunque, interamente concluso prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore del DL nr. 98 che ha ripristinato la decadenza; è, quindi, corretto -e non irragionevole sul piano del diritto di difesa- il calcolo del termine decadenziale come in concreto operato dalla Corte di appello;
26. le considerazioni che precedono comportano l’infondatezza anche dei rilievi sviluppati con il sesto motivo con cui si dubita, in relazione al caso concreto, RAGIONE_SOCIALEa legittimità costituzionale de ll’art. 38, comma 5, DL nr. 98, se non interpretato aggiungendo al termine decadenziale, quello virtuale relativo al procedimento amministrativo;
27. con il quarto motivo – ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 nr. 3 cod. proc. civ.- è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 113 cod. proc. civ. nonché 12 e 15 RAGIONE_SOCIALEe disposizioni sulla legge in generale, in relazione all’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art 22 del D.L. nr. 7 del 1970 ed all’omessa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art 9 ter del D.L. nr. 510 del 1996, conv. in legge nr. 608 del 1996;
28. le censure si fondano sul presupposto che, nonostante la maturazione RAGIONE_SOCIALEa decadenza di cui all’art. 22 del D.L. nr. 7 del 1970, il giudice possa egualmente accertare il diritto alla prestazione previdenziale in agricoltura;
29. a tale riguardo è sufficiente richiamare il fermo orientamento RAGIONE_SOCIALEa Corte in base al quale «l’iscrizione negli
elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l’attribuzione RAGIONE_SOCIALEa prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all’art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970» (v. Cass. nr. 6229 del 2019, confermata, ex plurimis , da Cass. nn. 1294 e 1971 del 2023);
anche il quarto motivo è, dunque, infondato: erroneamente la parte ricorrente ritiene di poter far valere il diritto alla indennità di disoccupazione prescindendo dal requisito RAGIONE_SOCIALEa iscrizione negli elenchi;
il quinto motivo con cui è dedotta l’omessa pronuncia sulla domanda volta ad accertare la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo resta assorbito dall’esame dei motivi precedenti e dal definitivo accertamento circa la maturata decadenza dall’azione giu diziaria;
conclusivamente, il ricorso va rigettato;
nulla si deve disporre in ordine alle spese del presente giudizio, in difetto di sostanziale attività difensiva da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di una somma pari all’importo del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.