Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8651 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 8651 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 31845-2021 proposto da:
ESPOSTO NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1092/2021 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 07/06/2021 R.G.N. 1985/2019;
Oggetto
Cancellazione elenchi lavoratori agricoli
Decadenza
R.G.N.31845/2021
COGNOME
Rep.
Ud.17/01/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2025 dalla Consigliera Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
La Corte di appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato, sia pure con diversa motivazione, la decisione di primo grado che, a sua volta, aveva rigettato la domanda di NOME COGNOME volta ad ottenere la reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, per l’anno 2011, con aggiornamento dell’estratto contributivo.
A fondamento della decisione, per quanto solo rileva in questa sede, la Corte di merito ha ritenuto che fosse maturata la decadenza dall’esercizio del diritto, ai sensi dell’art. 22 del DL nr. 7 del 1970. Ciò in quanto, il disconoscimento era stato notificato, con il secondo elenco nominativo trimestrale del 2014, mediante pubblicazione telematica sul sito Internet dell’istituto, dal 15 settembre 2014 al 30 settembre 2014. Da tale pubblicazione si evinceva « chiaramente l’avvenuto disconoscimento in danno di Esposto NOME delle 150 giornate di lavoro in agricoltura nell’anno 2011 » ( v. pag. 3 della sentenza impugnata). Tardiva era dunque l’azione proposta con ricorso depositato il 14 marzo 2018.
Avverso tale pronuncia, la parte in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.
L’INPS ha resistito, con controricorso.
CONDIDERATO CHE:
Con il primo motivo di ricorso -formulato ai sensi dell’art. 360 nr 3 cod.proc.civ.è dedotta la falsa applicazione dell’art. 22 del D.L. nr. 7 del 1970 convertito nella legge nr. 83/70, per avere la Corte territoriale erroneamente individuato il dies a quo
del termine di decadenza nella data di pubblicazione del secondo elenco di variazione 2014 anziché nella data di rilascio dell’estratto conto assicurativo. Ciò in quanto, contrariamente a quanto rilevato dalla Corte, l’elenco del 30 settembre 2014 non avrebbe recato alcun disconoscimento.
Il motivo è inammissibile, in applicazione del costante insegnamento della Corte per cui «la violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge ed implica, pertanto, un problema interpretativo di quest’ultima, laddove l’allegazione di un’erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa ed inerisce, pertanto, alla tipica valutazione del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione» ( in ultimo, v. Cass. nr. 25182 del 2024).
In altri termini, la ricostruzione dei fatti storici- quale è anche il contenuto degli elenchi di variazione- costituisce un prius rispetto all’applicazione delle norme di diritto ed è censurabile, in sede di legittimità, nei soli limiti del vizio di cui all’art. 360 nr. 5 cod. proc.civ., qui -pure a voler riqualificare le censure – non ritualmente prospettato, secondo gli enunciati di Cass., sez.un., nr. 8053 e 8054 del 2014.
Il secondo motivo che riguarda « l’aggiornamento contributivo» resta di conseguenza assorbito.
La decadenza dall’azione giudiziaria impedisce l’accertamento del rapporto di lavoro agricolo, presupposto imprescindibile dell’obbligazione contributiva e, in modo speculare, di ogni connesso diritto del lavoratore.
10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Non sussistono, infatti, i presupposti per applicare la disciplina di cui all’art. 152 disp.att.c.p.c. (riconosciuta invece dal giudice di merito) . Quest’ultima , infatti, viene in rilievo nei soli giudizi -diversi da quello di specie- in cui oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio sia una prestazione previdenziale e/o assistenziale (Cass. nr. 16676 del 2020 e successive conformi).
Sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Inps che liquida in Euro 2.500,00, per compensi professionali, in Euro 200,00, per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2025