Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4424 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 4424 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 27/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 22417-2022 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 154/2022 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 14/03/2022 R.G.N. 541/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dalla Consigliera AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Oggetto
Rapporto di lavoro agricolo
Decadenza
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 17/12/2025
CC
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Lecce, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto la domanda dell’odierna ricorrente volta a ottenere la reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, per gli anni dal 2009 al 2012, e la condanna dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE alla restituzione dell’importo delle indennità di disoccupazione già corrisposte.
1.1. A fondamento del decisum, vi è la statuizione di intervenuta decadenza, ai sensi dell’art. 22 D.L. n. 7 del 1970.
1.2. La Corte di appello ha osservato che, alla stregua della causale addotta nella comunicazione del 23 dicembre 2015 per specificare le ragioni dell’indebito, la conoscenza legale della cancellazione, per gli anni in contestazione, risaliva alla pubblicazione dei relativi elenchi di variazione, avvenuta telematicamente, per le giornate degli anni 2009/2014, fino al 10.1.2015 e, per le giornate dell’anno 2011, fino al 30.9.2014.
1.3. Ha rilevato come il Tribunale avesse considerato anche un secondo dies a quo del termine ex art. 22 cit., fissandolo al momento della diffida dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE del 23 dicembre 2015.
1.4. La Corte territoriale ha, quindi, argomentato che, pure a voler calcolare il termine decadenziale dalla data più favorevole per l’interessata (23 dicembre 2015), lo stesso, al momento del deposito del ricorso (12 giugno 2017), era senz’altro maturato.
1.5. Infatti, tanto dal termine ultimo di pubblicazione degli elenchi sul sito internet, quanto dalla notifica della diffida, iniziava a decorrere il termine per l’impugnazione in via amministrativa. La mancata presentazione del ricorso aveva reso definitivo il provvedimento di cancellazione, decorsi 30
giorni. Non poteva, infatti, sostenersi che il termine di 120 giorni, per la presentazione dell’azione giudiziaria, decorresse dal compimento «virtuale» dell’intero procedimento amministrativo.
Avverso la decisione, ha proposto ricorso la parte privata con tre motivi, successivamente illustrati con memoria. Ha resistito l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
All’esito della camera di consiglio del 17 dicembre 2025, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza ai sensi dell’art. 380 bis .1, secondo comma, c.p.c..
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo -ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.- è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 22, co. 1, D.L.n. 7 del 1970 e dell’art. 38, co. 6, D.L. n. 98 del 2011, conv. in legge n. 111 del 2011, che ha introdotto l’art. 12 bis nel R.D. n. 1949 del 1940
4.1. Il motivo, nel suo complesso, censura la decisione della Corte di appello per aver applicato la decadenza di cui al cit. art. 22 alla fattispecie concreta che riguarda, invece, un provvedimento di indebito e la richiesta di restituzione di somme a titolo di indennità di disoccupazione. I termini di cui all’art. 22 atterrebbero unicamente all’impugnazione dei provvedimenti di mancata iscrizione o cancellazione dagli elenchi agricoli. In ogni caso, sarebbe errato applicare il procedimento di «notificazione mediante pubblicazione telematica» di cui all’art. 12 bis R.D. n. 1949 del 1940 anche per i provvedimenti di «cancellazione retroattiva» ovvero relativi a disconoscimenti di giornate lavorative precedenti l’entrata in vigore della novella.
Con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. L’omissione è riferita alla mancata conoscenza del provvedimento di cancellazione.
I due motivi si prestano ad una trattazione congiunta, perché intimamente connessi, e sono, nel loro complesso da disattendere.
6.1. Va premesso che ogni verifica demandata al Collegio muove dai fatti, come gli stessi risultano accertati nella sentenza impugnata. Ogni diversa ricostruzione è, infatti, impedita dalla presenza di una pronuncia cd. doppia conforme.
Tanto chiarito, sono infondati i prospettati errori di diritto.
7.1. Come noto, a norma dell’art. 11 del D.Lgs. n. 375 del 1993 cit., «il provvedimento adottato in materia di accertamento degli operai agricoli» può essere impugnato, entro trenta giorni, dinanzi alla commissione provinciale che deve decidere nei successivi novanta giorni. Decorso tale termine, il provvedimento si intende respinto. Avverso il provvedimento di rigetto, è data la facoltà di adire la commissione centrale entro l’ulteriore termine di 30 giorni.
7.2. L’art. 22 cit. stabilisce, poi, che «contro i provvedimenti definitivi l’interessato propone azione giudiziaria nel termine di 120 giorni» (per mera completezza, si rammenta che la disposizione, abrogata dal D.L. n. 112 del 2008, entrato in vigore il 25 giugno 2008, è stata successivamente ripristinata per effetto del DL 6 luglio 2011 nr. 98, art. 38, comma 5).
Nel tempo, questa Corte si è occupata dell’interpretazione di dette norme.
8.1. Per quanto qui più rileva, ha ritenuto che il dies a quo dei termini indicati deve essere fissato al momento di notifica del provvedimento lesivo ( recte : del provvedimento di cancellazione) o dalla «presa di conoscenza» del provvedimento medesimo (argomentando da Cass. n. 2853 del 2006; Cass. n. 15813 del 2009; Cass. n.9622 del 2015. In particolare, Cass. n. 17653 del 2020 ha ritenuto che, dalla comunicazione di rigetto della domanda di disoccupazione agricola, per difetto di iscrizione negli elenchi anagrafici, decorrono i termini ex artt. 11 e 22 cit., trattandosi di atto idoneo a palesare l’intervenuta cancellazione).
8.2. La Corte ha, altresì, chiarito (Cass. n. 7986 del 2024) che il termine di decadenza di 120 giorni previsto dall’art. 22 del DL n. 7 del 1970 , convertito in legge n. 83 del 1970, decorre dalla data del provvedimento amministrativo definitivo di non iscrizione o cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, «quale che sia la causa della definitività di esso». Anche di recente ha ribadito che, in caso di rigetto del ricorso (amministrativo) ovvero di mancata presentazione del medesimo, il provvedimento di mancata iscrizione diviene definitivo e inizia a decorrere il termine di decadenza di 120 giorni ex art. 22 cit. (cfr. Cass. n. 2512 del 2025, in motivazione).
Sotto diverso profilo, la Corte si è preoccupata di stabilire l’ambito di applicazione dell’art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla legge n. 111 del 2011, antecedente alla modifica apportata dall’art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, conv. dalla legge n. 120 del 2020.
Ha cioè ritenuto che il sistema di notificazione mediante pubblicazione telematica sul sito internet dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si estende anche alle annualità pregresse ovvero alle «giornate lavorative
antecedenti l’entrata in vigore della norma» (Cass. n. 37974 del 2022 e altre conformi).
Ai principi indicati, si è attenuta la sentenza impugnata che è dunque immune dai mossi rilievi.
11.1. I giudici di merito hanno considerato la pubblicazione telematica da parte dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, nel proprio sito internet, degli elenchi di variazione relativi alla ricorrente (nello specifico, fino a gennaio 2015) e, comunque, hanno valutato anche la diffida del 23 dicembre 2015 (quale decorrenza più favorevole per la parte interessata) che palesava le ragioni della richiesta di restituzione dell’indennità di disoccupazione.
11.2. Accertata l’assenza di ricorsi in sede amministrativi, hanno giudicato definitivi i provvedimenti di «cancellazione» allo spirare del 30° giorno dalle date sopra indicate. Hanno, quindi, considerato l’ulteriore termine di 120 per la proposizione della domanda giudiziaria e concluso, coerentemente, per la tardività dell’azione proposta con ricorso del 12 giugno 2017.
Il sistema decadenziale è applicabile alla fattispecie di causa che concerne un’azione di accertamento negativo dell’indebito proposto dall’ accipiens nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , trattandosi di giudizio che riguarda l’accertamento del diritto a conseguire ( recte : a trattenere) le prestazioni contestate ( Cass. Sez. Un., n. 18046 del 201 0). L’ iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l’attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione (oppure, come verificatosi nel caso in esame, di variazione del numero delle giornate lavorative) da tali elenchi, entro il termine decadenziale di cui all’art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modificazioni
in l. n. 83 del 1970 (cfr. Cass. n. 13312 del 2024 e Cass. n. 7967 del 2024).
13. Con il terzo motivo è dedotta – ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. – errata e/o falsa applicazione degli artt. 24 e 96 Cost. nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, con riferimento all’errore scusabile in cui sarebbe incorsa la ricorrente per aver riposto legittimo e ragionevole affidamento circa la sussistenza di un termine di impugnativa più lungo di quello (asseritamente) fissato dalla legge, in conformità con il principio di buon andamento dell’azione amministrativa e del diritto di difesa del cittadino, entrambi costituzionalmente garantiti, e procedere alla istruzione nel merito del giudizio.
14. In disparte profili di inammissibilità delle censure che, da un lato, trascurano di considerare i ristretti limiti entro cui le disposizioni di rango costituzionale p ossono costituire oggetto del motivo di impugnazione di cui all’art. 360, n. 3 c.p.c. ( cfr. in argomento, Cass., sez. un., n.11167 del 2022) e, dall’altro, che il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. può riguardare solo fatti storici rilevanti ai fini della decisione della controversia e non questioni giuridiche, è opportuno osservare quanto segue.
15. La Corte costituzionale (sent. n. 192 del 2005) ha, da epoca risalente, chiarito che la previsione di termini decadenziali per contestare in sede giurisdizionale i provvedimenti di cancellazione o di mancata inclusione negli elenchi nominativi è giustificata dall’esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto, avuto riguardo alla circostanza che l’atto di iscrizione costituisce presupposto per l’accesso alle prestazioni previdenziali collegate al solo requisito assicurativo, quali l’indennità di malattia e di maternità, e titolo per l’accredito, in ciascun anno, dei contributi
(corrispondenti al numero di giornate di iscrizione negli elenchi stessi).
15.1. Più di recente, con particolare riferimento al sistema della notificazione dei disconoscimenti mediante pubblicazione nel sito dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, la Corte costituzionale (sent. n. 45 del 2021) ha ritenuto la prescelta modalità idonea a contemperare la necessità di assicurare efficienza e speditezza dell’attività della pubblica amministrazione con la garanzia di un’adeguata conoscibilità, assicurando tempi ragionevoli per poter acquisirne la conoscenza tramite la visione del sito istituzionale.
15.2. In definitiva, la fissazione di un termine di decadenza non pone i dubbi paventati in ricorso perché risponde all’esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti giuridici, in un settore contraddistinto da un’apprezzabile difficoltà di accertamento (cfr. Cass. n. 10220 del 2024, in motivazione). Ogni altro profilo di irragionevolezza, prospettato con riferimento alla vicenda concreta, è genericamente argomentato (cfr. Cass. n. 26284 del 2025, in motivazione).
Per quanto innanzi, il ricorso va complessivamente rigettato.
Nulla deve provvedersi in ordine alle spese di lite, sussistendo le condizioni per l’esonero ex art. 152 disp.att.c.p.c. L a relativa disciplina trova infatti applicazione anche alle controversie aventi ad oggetto l’illegittimità del provvedimento dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di ripetizione delle somme erogate a titolo di disoccupazione agricola, adottato in ragione della mancata iscrizione del beneficiario all’elenco dei braccianti (Cass. n. 10038 del 2024).
Sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, ove dovuto.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025
La Presidente NOME COGNOME