Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4480 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 4480 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 22856-2022 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 361/2022 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 22/03/2022 R.G.N. 749/2020; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del
17/12/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 361/2022, la Corte d’appello di Catanzaro, in riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari,
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 17/12/2025
CC
ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da NOME COGNOME -operaio agricolo a tempo determinato che assumeva di essere stato illegittimamente cancellato dagli elenchi anagrafici del comune di residenza per gli anni dal 2004 al 2007, deducendo di a ver lavorato alle dipendenze dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per 102 giorni in relazione a ciascuno dei predetti anni volto ad ottenere la reiscrizione del proprio nominativo negli elenchi anagrafici e l’accertamento del proprio diritto a trattenere le prestazioni previdenziali già percepite, con la conseguente insussistenza dell’obbligo di restituirle all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
In sintesi, la Corte territoriale ha ritenuto che il ricorrente fosse incorso nella decadenza di cui all’art. 22 del d.l. n. 7 del 1970 in virtù di due alternative ragioni: a) da un lato, ha affermato che, a differenza di quanto sostenuto dal Tribunale, la notifica all’interessato del provvedimento di cancellazione mediante pubblicazione telematica degli elenchi di variazione, introdotta con il d.l. n. 98 del 2011, fosse applicabile anche alle giornate lavorative anteriori al 2011; di conseguenza, nella specie la domanda era tardiva, in quanto il ricorso era stato depositato il 27 gennaio 2015 a fronte RAGIONE_SOCIALE pubblicazione telematica degli elenchi eseguita dal 15 settembre al 25 ottobre 2012; b) dall’altro, ha rilevato che l’azione era intempestiva anche a vo ler considerare come dies a quo del termine di decadenza la data in cui l’assicurato aveva ricevuto le note del 15 maggio 2014 con cui l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE gli aveva comunicato che le prestazioni economiche relative agli anni dal 2004 al 2007 erano indebite a causa RAGIONE_SOCIALE intervenuta cancellazione dagli elenchi; secondo la Corte, considerato che il ricorso amministrativo avverso dette comunicazioni era stato presentato il 6 giugno 2014 e supponendo, quindi, che tali note fossero state ricevute dall’interessato per lo meno il giorno precedente, l’azione avrebbe dovuto essere proposta il 2 novembre
2014, mentre in realtà il ricorso era stato depositato soltanto il 27 gennaio 2015.
Avverso detta sentenza NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito mediante controricorso.
All’esito RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio del 17 dicembre 2025, il Collegio si è riservato di depositare ordinanza entro il termine di sessanta giorni ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Il primo motivo di ricorso, rubricato «Violazione e falsa applicazione dell’art. 22 del d.l. 3.2.1970 n. 7/1970 convertito con modificazioni nella legge 11.3.1970 n. 83, abrogato dall’art. 24 d.l. n. 122/2008 la cui efficacia è stata fatta rivivere dall’art. 38 comma 5 d.l. n. 98/2011», censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d’appello ha affermato che la notifica mediante pubblicazione telematica degli elenchi nominativi degli operai agricoli, introdotta dall’art. 38 del d.l. n. 98 del 2011, possa essere utilizzata anche per gli elenchi relativi alle giornate concernenti anni anteriori al 2011.
Ricostruita l’evoluzione RAGIONE_SOCIALE disciplina normativa di riferimento, parte ricorrente osserva che l’art. 12 bis del r.d. n. 1949 del 1940, aggiunto dall’art. 38, comma 6, del d.l. n. 98 del 2011, prevede la notifica telematica degli elenchi nominativi annuali in relazione «alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010», per cui il dies a quo di efficacia RAGIONE_SOCIALE nuova modalità di notificazione di tali elenchi deve ritenersi cristallizzato nelle giornate di occupazione denunciate all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a partire dal 1° gennaio 2011. Deduce, altresì, che il medesimo sbarramento temporale deve operare anche per la pubblicazione telematica degli elenchi nominativi di variazione previsti dal comma 7 dell’art. 38 cit., che espressamente rinvia al precedente comma 6, cioè
alla disciplina RAGIONE_SOCIALE pubblicazione degli elenchi annuali. Sostiene che, in virtù del menzionato rinvio, per i disconoscimenti concernenti le giornate di lavoro espletate sino al 31 dicembre 2010 continua a trovare applicazione il meccanismo di comunicazione rappresentato dalla notifica diretta al lavoratore previsto dall’art. 9 quinquies , comma 4, del d.l. n. 150 del 1996, conv. in l. n. 608 del 1996.
Il motivo è infondato, giacché la decisione impugnata è conforme all’interpretazione dell’art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, accolta dalla giurisprudenza di questa Corte e dalla quale non v’è ragione di discostarsi.
2.1. È necessario ricostruire l’evoluzione normativa RAGIONE_SOCIALE disciplina in tema di compilazione e pubblicazione degli appositi elenchi nominativi previsti dal r.d. n. 1949 del 1940, già tratteggiata da questa Corte nell’ordinanza n. 26284 del 2025, da intendersi qui richiamata.
L’art. 7 del d.l. n. 7 del 1970, conv. in l. n. 83 del 1970, attribuì la compilazione degli elenchi principali e suppletivi alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, cui fu assegnato anche il compito di accertare le giornate lavorative effettivamente prestate. Gli elenchi, quindi, contenevano non più i soli nominativi dei lavoratori iscritti, ma anche il numero delle giornate prestate.
Il successivo art. 17 introdusse per la prima volta la comunicazione al lavoratore interessato di un provvedimento diverso dagli elenchi nominativi, ossia quello di cancellazione dagli elenchi stessi. Al secondo comma, l’art. 17 cit. fece decorrere dalla n otificazione del provvedimento il termine di trenta giorni per l’impugnazione, mentre restò ferma, a norma del comma precedente, l’impugnazione dell’elenco nominativo nel termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione.
Con l’art. 6 RAGIONE_SOCIALE l. n. 459 del 1972 la comunicazione individuale del provvedimento di cancellazione venne meno, ma fu poi reintrodotta dall’art. 8, comma 5, del d.lgs. n. 375 del 1993, il quale prevedeva la notifica al lavoratore interessato del provvedimento (allora adottato a seguito di accertamento dello SCAU) di cancellazione dall’elenco nominativo, oltre che di non iscrizione totale o parziale. Inoltre, con l’art. 11 del citato d.lgs. fu fissato il termine di trenta giorni da tale comunicazione per l ‘impugnazione del provvedimento davanti alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE provinciale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il descritto sistema venne mantenuto dal d.l. n. 510 del 1996, conv. in l. n. 608 del 1996, il quale, con gli artt. 9 ter , 9 quinquies e 9 sexies , attribuì all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE le funzioni già proprie dello SCAU e precisò che la decisione di accoglimento sul ricorso proposto ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 375 del 1993 dava titolo alle prestazioni previdenziali e assistenziali previste dalla legge. L’unica variazione riguardò la sostituzione degli elenchi suppletivi trimestrali con elenchi integrativi trimestrali, i quali -come quelli annuali -dovevano contenere il nominativo dei lavoratori e le giornate lavorative prestate. Per il resto, fu mantenuta la distinzione tra l’elenco nominativo, sia annuale che trimestrale, e i provvedimenti riguardanti il singolo lavoratore disciplinati dall’art. 8 del d.lgs. n. 375 del 1993, indicati dall’art. 9 quinquies , comma 4, ultimo periodo, del d.l. n. 510 del 1996, come di «riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e pubblicazio ne dell’elenco nominativo annuale».
Conseguentemente, mentre gli elenchi nominativi annuali e gli elenchi integrativi trimestrali dovevano essere comunicati mediante affissione all’albo pretorio per quindici giorni, i
provvedimenti di disconoscimento intervenuti nelle more dovevano essere comunicati dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al lavoratore interessato.
2.2. Il delineato sistema normativo è stato inciso in modo radicale dall’art. 38 del d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011, che al comma 6 ha anzitutto aggiunto al r.d. n. 1949 del 1940 l’art. 12 bis , con cui si è stabilito che «con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ai sensi del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, articolo 6, commi 1, 3 e 4, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all’articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nel proprio sit o internet entro il mese di marzo dell’anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall’RAGIONE_SOCIALE stesso».
Il successivo comma 7 ha poi stabilito che «a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui al decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, art. 9-quinquies convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell’elenco nominativo annuale, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dal regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, art. 12-bis di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione».
Sebbene il comma 7 non rechi l’abrogazione espressa né dell’art. 8, comma 5, del d.lgs. n. 375 del 1993, né dell’art. 9 quinquies , comma 4, del d.l. n. 510 del 1996, si tratta di una conseguenza necessariamente connessa alla modifica che esso
ha apportato alla funzione dell’elenco trimestrale. Diversamente da quanto avveniva in precedenza, i provvedimenti di disconoscimento intervenuti a seguito di accertamenti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non sono più distinti dall’elenco trimestrale che prima, giusta l’art. 9 quinquies , comma 2, d.l. cit., era deputato semplicemente a indicare i nominativi dei lavoratori e le giornate di lavoro prestato -ma entrano a far parte degli elenchi trimestrali di variazione. La notificazione di tali provvedimenti -che, in base all’art. 8 del d.lgs. n. 375 del 1993 e dell’art. 9 quinquies del d.l. n. 510 del 1996, si effettuava mediante comunicazione individuale all’interessato avviene ora con la pubblicazione dell’elenco trimestrale, secondo le stesse modalità previste per la pubblicazione sul sito RAGIONE_SOCIALE degli elenchi nominativi annuali. Per completezza, mette conto aggiungere che negli anni più recenti la disciplina delle modalità di comunicazione degli elenchi nominativi annuali e trimestrali e dei provvedimenti individuali di variazione ha subito ulteriori modifiche che, tuttavia, non rilevano ratione temporis nella presente fattispecie (v. l’art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, conv. con modificazioni in l. n. 120 del 2020; v. altresì l’art. 2, comma 3, del d.l. n. 63 del 2024, conv. con modificazioni in l. n. 101 del 2024).
2.3. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, quanto al caso in scrutinio deve darsi continuità al consolidato indirizzo interpretativo secondo cui la notificazione al lavoratore del disconoscimento di giornate lavorative mediante la pubblicazione telematica da parte dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nel proprio sito internet , ai sensi dell’art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011, può avere ad oggetto anche giornate lavorative relative all’iscrizione negli elenchi nominativi annuali antec edenti l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE norma (principio di diritto affermato da Cass. n. 37974 del 2022, al quale si è uniformata la
giurisprudenza di legittimità successiva: cfr., tra le più recenti, Cass. nn. 26284, 8656, 4293 e 1544 del 2025).
Deve infatti osservarsi che il comma 7 dell’art. 38 cit. riguarda i disconoscimenti intervenuti successivamente alla «compilazione e pubblicazione dell’elenco nominativo annuale», senza alcuna limitazione espressa al solo elenco nominativo annuale di cui al precedente comma 6, relativo invece «alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010». Viceversa, l’interpretazione riduttiva che parte ricorrente propugna, oltre a non essere sorretta da alcun indizio testuale, è in conflitto con il suo incipit , che sopprime i precedenti elenchi trimestrali a far data dalla sua entrata in vigore (cioè dal 6 luglio 2011).
Non è stata dettata alcuna disposizione transitoria che fa salve le disposizioni previgenti in tema di notifica individuale dei disconoscimenti successivi all’entrata in vigore del d.l. n. 98 del 2011, ove riferiti agli elenchi nominativi annuali antecedenti all’anno 2011. Pertanto, deve ritenersi che, dalla data di entrata in vigore del citato d.l. e dalla contestuale abolizione dei precedenti elenchi trimestrali, il legislatore ha inteso introdurre i nuovi elenchi trimestrali, i quali assumono il ruolo prima svolto dai provvedimenti individuali di disconoscimento, non più soggetti a comunicazione individuale ma a pubblicazione telematica sul sito internet dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
2.4. Come già affermato da questa Corte (v. Cass. n. 33835 del 2023), in questo modo non è stato violato il principio di irretroattività, in base al quale la nuova legge non può essere applicata ai rapporti giuridici esauriti prima RAGIONE_SOCIALE sua entrata in vigore: «… è sufficiente, al riguardo, rilevare che, se è vero che i disconoscimenti incidono sul rapporto assicurativo, il D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 7, è norma che regola soltanto la forma dell’atto di disconoscimento, determinandone le modalità
di comunicazione, e non può che riguardare tutti gli elenchi trimestrali successivi alla sua entrata in vigore, ancorché recanti disconoscimenti relativi a periodi anteriori; la fonte del potere di disconoscimento era ed è ancora da ricercare nella più ampia potestà pubblica di cui l’ente previdenziale è attributario in ordine alla verifica dei presupposti per l’erogazione delle provvidenze per i lavoratori agricoli, ossia nel D.L. n. 7 del 1970, art. 15, comma 3, e D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9, comma 1; e relativamente ad essa, il D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 7, nulla ha disposto» (cfr. negli stessi termini anche Cass. n. 4900 del 2024, n. 37974 del 2022 e nn. 1292, 1294, 2124, 2126 del 2023).
2.5. Deve altresì aggiungersi che la Corte costituzionale (sent. n. 45 del 2021) ha ritenuto che il sistema RAGIONE_SOCIALE notificazione dei disconoscimenti mediante pubblicazione nel sito dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE costituisca forma di pubblicità idonea ad integrare gli estremi RAGIONE_SOCIALE conoscenza erga omnes dell’atto e a far decorrere il termine decadenziale di impugnazione. In questo modo, difatti, il legislatore ha contemperato la necessità di assicurare efficienza e speditezza dell’attività RAGIONE_SOCIALE pubblica amministrazione con la ga ranzia di un’adeguata conoscibilità del provvedimento impugnabile da parte del lavoratore interessato, assicurando tempi ragionevoli per poter acquisirne la conoscenza tramite la visione del sito istituzionale (cfr. ancora Cass. n. 33835 del 2023 cit.).
2.6. Come accennato, la Corte d’appello di Catanzaro si è uniformata a tale interpretazione.
Ha affermato, difatti, che il disconoscimento delle giornate lavorative in agricoltura asseritamente prestate da NOME negli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 poteva legittimamente essere comunicato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al lavoratore mediante pubblicazione telema tica dell’elenco di variazione nel sito internet dell’RAGIONE_SOCIALE.
Da ciò ha tratto la conseguenza RAGIONE_SOCIALE tardività del ricorso proposto dall’assicurato per inosservanza del termine decadenziale di 120 giorni stabilito dall’art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, decorrente dalla data in cui il provvedimento è divenuto definitivo, ossia trascorsi trenta giorni per la proposizione del ricorso amministrativo ex art . 11, comma 1, del d.lgs. n. 375 del 1993.
Si tratta di conclusione coerente con quanto la Corte stessa ha accertato in punto di fatto, ossia che la pubblicazione sul sito dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’elenco di variazione era stata eseguita dal 15 settembre al 25 ottobre del 2012, mentre il ricorso giudiziale era stato depositato il 27 gennaio 2015. Tale accertamento non è stato minimamente posto in discussione dal ricorrente, il quale -come detto -si è limitato a censurare la decisione nella parte in cui ha ritenuto applicabile anche al caso di specie la disciplina sulle modalità di comunicazione del disconoscimento delle giornate di lavoro.
Tramite il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 RAGIONE_SOCIALE l. n. 88 del 1989. Censura la sentenza impugnata laddove afferma che la parte è incorsa nella decadenza prevista dall’art. 22 del d.l. n. 7 del 1970 anche a voler considerare che, come dedotto dallo stesso lavoratore, questi era stato informato RAGIONE_SOCIALE perdita del requisito dell’iscrizione negli elenchi nominativi nel momento in cui è stato informato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, tramite missive del 15 maggio 2014, che le prestazioni economiche relative agli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 erano da considerarsi indebite proprio a causa dell’intervenuta cancellazione dai menzionati elenchi.
Nella doglianza si sottolinea, in primo luogo, che il giudizio intrapreso doveva essere correttamente inteso come diretto all’accertamento negativo degli indebiti contestati dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE,
rispetto al quale non opera la decadenza di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, prevista solo per le azioni dirette ad ottenere per la prima volta una prestazione previdenziale mai erogata.
Si evidenzia, inoltre, che nella specie non era compiuta neppure la decadenza annuale stabilita dall’art. 47, terzo comma, del d.P.R. cit., applicabile alla fattispecie in esame perché l’indennità di disoccupazione RAGIONE_SOCIALE è a carico RAGIONE_SOCIALE gestione di cui all’art. 24 RAGIONE_SOCIALE l. n. 88 del 1989. Ciò in quanto il relativo termine doveva farsi decorrere dalla scadenza dei termini prescritti per la conclusione del procedimento amministrativo, ossia decorsi trecento giorni dalla presentazione dell’istanza.
Il motivo è da ritenersi infondato, posto che anche sotto questo profilo la decisione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale è conforme agli indirizzi interpretativi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità.
4.1. Innanzitutto, la doglianza non è del tutto pertinente rispetto alla seconda ratio decidendi che sorregge la sentenza impugnata. Tale ratio , alternativa alla prima, è basata -come detto -sul rilievo che il ricorso di primo grado è da considerarsi tardivo, in quanto non rispettoso del termine decadenziale ex art . 22 del d.l. n. 7 del 1970, anche a voler considerare che la comunicazione RAGIONE_SOCIALE cancellazione dagli elenchi nominativi è intervenuta solamente tramite la ricezione delle note dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE datate 15 m aggio 2014, con cui l’RAGIONE_SOCIALE ha comunicato l’indebita percezione delle prestazioni previdenziali ricevute a seguito, per l’appunto, dell’intervenuta cancellazione del nominativo del ricorrente.
Nella parte RAGIONE_SOCIALE motivazione oggetto RAGIONE_SOCIALE censura in esame (v. punti 14 e ss.), dunque, la Corte territoriale non ha affermato che nella specie opera la decadenza di cui all’art. 47, terzo
comma, del d.P.R. n. 639 del 1970, ma ha semplicemente voluto precisare che la decadenza speciale prevista dall’art. 22 cit. è destinata ad operare anche nell’eventualità in cui si voglia individuare come dies a quo non già la data di pubblicazione telematica degli elenchi trimestrali di variazione (come affermato nella prima ratio decidendi ), bensì la data in cui il lavoratore ha ricevuto le missive con cui gli è stato reso noto l’indebito generatosi per effetto dell’intervenuta cancellazione.
4.2. Ciò posto, la censura in esame muove dal presupposto secondo cui nella specie l’oggetto RAGIONE_SOCIALE controversia è costituito dall’accertamento RAGIONE_SOCIALE insussistenza dell’indebito contestato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto le prestazioni previdenziali già erogate in relazione alle annualità per le quali è intervenuta cancellazione, sicché -a giudizio del ricorrente -nella specie non potrebbe operare la decadenza ex art . 22 del d.l. n. 7 del 1970. L’assunto su cui si basa la doglianza non può essere condiviso. Secondo il costante indirizzo di questa Corte, l’iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto indefettibile per l’attribuzione dell’indennità di disoccupazione. La prestazione, quindi, non può essere riconosciuta in mancanza di impugnazione del provvedimento amministrativo con cui è stata disposta l’esclusione da tali elenchi nel termine di decadenza sostanziale di cui all’art. 22 del d.l. n. 7 del 1970 (v. Cass. n. 7967 del 2024 e Cass. n. 6229 del 2019).
Si è ripetutamente sottolineato che il nesso inscindibile intercorrente tra l’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e l’attribuzione delle correlate prestazioni previdenziali esclude in radice la possibilità di configurare un’autonoma azione di accertamento del diritto di conseguire le prestazioni previdenziali, con la conseguenza RAGIONE_SOCIALE ritenuta irrilevanza dell’impugnazione tempestiva dei provvedimenti dell’RAGIONE_SOCIALE, che di tale diritto
rappresentano, invece, l’imprescindibile presupposto. In questo senso si è pronunciata, fra le più recenti, Cass. n. 10089 del 2024, relativa ad un ricorso nel quale si prospettava la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 22 del d.l. n. 7 del 1970 , sul rilievo -disatteso da questa Corte nel precedente appena menzionato -che la decadenza prevista dalla citata disposizione non sia applicabile all’azione che mira non a contestare il provvedimento amministrativo, ma ad accertare il diritto all’iscriz ione per gli anni in contestazione a mezzo dell’accertamento del rapporto di lavoro svolto, con declaratoria del diritto alla legittima percezione RAGIONE_SOCIALE relativa indennità di disoccupazione e RAGIONE_SOCIALE derivata illegittimità dell’indebito contestato.
4.3. L’impostazione costantemente seguita da questa Corte non è smentita dal rilievo che l’iscrizione rappresenta soltanto atto accertativo di un diritto alla iscrizione che nasce, a sua volta, dalla prestazione lavorativa. La natura dell’iscrizione comporta u nicamente l’azionabilità di tale diritto davanti al giudice ordinario, ma non consente di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dall’attualità del diritto alla iscrizione e, dunque, nell’eventualità in cui sia maturata la decadenza sostanziale prevista dall’art. 22 RAGIONE_SOCIALE l. cit. (così, in particolare, Cass. n. 6229 del 2009, in motivazione).
Ancora, ha affermato l’inammissibilità di un accertamento incidenter tantum dell’illegittimità del provvedimento di cancellazione anche Cass. n. 31927 del 2025, con cui è stato accolto il ricorso proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza che, pur dichiarando la decadenza RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente dall’impugnazione del provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, aveva accolto la domanda volta ad accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato disconosciuto all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e,
quindi, aveva ritenuto insussistente l’indebito dedotto dall’RAGIONE_SOCIALE.
D’altra parte, la tesi RAGIONE_SOCIALE ricorrente confligge con il regime di decadenza prefigurato dal legislatore, introdotto allo scopo di «accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all’iscrizione ed alle conseguenti prestazioni, avuto rig uardo alla circostanza che l’atto di iscrizione negli elenchi costituisce presupposto per l’accesso alle prestazioni previdenziali collegate al solo requisito assicurativo, quali la indennità di malattia o di maternità, e titolo per l’accredito, per ciascu n anno, dei contributi corrispondenti al numero di giornate di iscrizione negli elenchi stessi» (v. Corte cost., sent. n. 192 del 2005; v. anche Cass. n. 23648 del 2025).
Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il ricorso dev’essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità vanno dichiarate non ripetibili nei confronti del ricorrente, poiché sussistono i presupposti dell’esonero ex art . 152 disp. att. c.p.c. Oggetto del giudizio, infatti, non è solo l’accertamento del diritto RAGIONE_SOCIALE parte ad ottenere la reiscrizione negli elenchi agricoli, ma anche l’accertamento negativo dell’indebito a titolo di indennità di disoccupazione (v. Cass. n. 1544 del 2025, Cass. n. 37973 del 2022 e Cass. n. 24365 del 2022).
Deve infine darsi atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l’inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., Sez. Un., n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; dichiara irripetibili nei confronti del ricorrente le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025
La Presidente
NOME COGNOME