Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7967 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 7967 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 23834-2019 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliata in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME ITALIANO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5/2019 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 29/01/2019 R.G.N. 632/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
Rep.
Ud. 16/01/2024
CC
del 16/01/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 29.1.19 la corte d’appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza del 5.4. 17 del tribunale di Palmi che aveva dichiarato inammissibile la domanda del 21.5.14 della lavoratrice in epigrafe di iscrizione negli elenchi di lavoratori agricoli, in ragione della decadenza ex art. 22 d.l. 7/70, computata a decorrere dalla data del 12.11.13, in cui alla ricorrente era stata comunicato il diniego di prestazione previdenziale per cancellazione degli elenchi dei lavoratori agricoli.
In particolare, la corte ha affermato che la decadenza era maturata e che comunque le prove richieste dalla lavoratrice erano insufficienti per provare l’effettività del rapporto.
Ricorre avverso tale sentenza per tre motivi la lavoratrice; resiste con controricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il primo motivo deduce violazione dell’articolo 32 legge 264 del 1949, 12 r.d. 1949 del 1940, nonché violazione della legge abolitrice del contenzioso amministrativo 2248 del 1865 all. E), e dell’articolo 2697 c.c., per avere la corte trascurato che il lavoratore può agire in giudizio per dimostrare l’attività anche in assenza di iscrizione.
Il secondo motivo deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata ex art. 360 co. 1 numero 5 c.p.c., per avere la corte territoriale ritenuto la richiesta di prove testimoniali inammissibile in quanto insufficiente a provare con certezza il rapporto, sebbene così non era.
Il terzo motivo riguarda la condanna alle spese in relazione
all ‘ affermata soccombenza.
Il primo motivo è infondato in quanto se da un lato la ratio decidendi della decadenza non è stata censurata, dall’altro lato la giurisprudenza di legittimità esclude l’accertamento del rapporto in presenza di decadenza.
Sez. 6 – L, Ordinanza n. 6229 del 04/03/2019 (Rv. 653142 01) ha infatti precisato che, in tema di indennità di disoccupazione agricola, l’iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l’attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all’art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970.
Il secondo motivo ed il terzo motivo restano assorbiti.
Spese secondo soccombenza, non essendovi i presupposti per l’applicazione del regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall’art. 152 disp. att. c.p.c., in considerazione dell’oggetto della domanda che ha ad oggetto esclusivo l’accertamento del rapporto di lavoro e non anche la spettanza di prestazioni previdenziali conseguenti dal detto accertamento (Sez. L – , Sentenza n. 16676 del 04/08/2020, Rv. 658638 -01).
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m. rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 16