Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8484 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 8484 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 8525-2021 proposto da
ISTITUTO RAGIONE_SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME, COGNOME, COGNOME con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
COGNOME rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce al controricorso, dall’avvocata NOME COGNOME con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC
-controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 720 del 2020 della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA, depositata il 21 gennaio 2021 (R.G.N. 19/2020).
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 26 novembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
R.G.N. 8525/2021
COGNOME
Rep.
C.C. 26/11/2024
giurisdizione Indennità di disoccupazione ASpI, riconoscimento parziale e decadenza.
FATTI DI CAUSA
1. -Con sentenza n. 720 del 2020, depositata il 21 gennaio 2021, la Corte d’appello di Bologna ha respinto il gravame dell’INPS e ha confermato la pronuncia del Tribunale di Modena, condannando l’Istituto a corrispondere al signor NOME COGNOME l’importo di Euro 9.484,00, oltre accessori, a titolo di indennità di disoccupazione ASpI.
Per quel che in questa sede ancora rileva, la Corte territoriale ha disatteso l’eccezione di decadenza, che l’appellante, in sede di gravame, ha incentrato sull’autonomia della domanda di anticipazione dell’indennità ASpI. A fondamento della decisione, i giudici d’appello hanno osservato che tale domanda non mira al riconoscimento di un autonomo diritto, ma concerne soltanto le modalità di corresponsione di un importo già riconosciuto: non si può ravvisare, pertanto, la decadenza che la legge correla all’es aurimento del procedimento amministrativo, nell’ipotesi di un diritto che ancora non sia stato riconosciuto.
-L’INPS ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, contro la sentenza d’appello.
-Il signor NOME COGNOME resiste con controricorso.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione dell’art. 380bis .1. cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa, in vista dell’adunanza in camera di consiglio.
-All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380 -bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’Istituto denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, nel
testo integrato dall’art. 38, comma 1, lettera d ), numero 1), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111.
La sentenza impugnata meriterebbe censura per non avere rilevato l’intervenuta decadenza: a fronte di una prestazione parzialmente erogata il primo luglio 2014, la domanda giudiziale sarebbe stata proposta soltanto il 24 novembre 2016, dopo il vano decorso del termine annuale di decadenza.
2. -Il ricorso è fondato.
-L’Istituto ripercorre con dovizia di richiami i fatti rilevanti, che emergono anche dalla sentenza d’appello e non sono controversi tra le parti.
Il signor NOME COGNOME il 18 marzo 2014, ha presentato domanda amministrativa per ottenere l’indennità mensile di disoccupazione erogata dall’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI).
La domanda è stata accolta il 23 giugno 2014, con decorrenza dal 19 marzo 2014, per un importo complessivo di Euro 8.788,28.
Il primo luglio 2014, l’INPS ha corrisposto l’importo parziale di Euro 1.316,24.
Il signor COGNOME con ricorso depositato il 24 novembre 2016, ha introdotto il giudizio dinanzi al Tribunale di Modena, al fine di conseguire il pagamento dell’importo residuo e di contrastare, in quanto illegittimo, il diniego dell’Istituto.
4. -Come il ricorrente ha debitamente allegato e comprovato (pagine 8 e 9 del ricorso), la domanda del lavoratore, sin dal primo grado, ha avuto ad oggetto la corresponsione dell’importo restante dell’indennità mensile di disoccupazione e si è incardinata sul presupposto di un pagamento solo parziale.
Anche la ratio decidendi della pronuncia d’appello muove dall a premessa che l’INPS , sulla base di considerazioni che la Corte di merito non ha ritenuto plausibili, abbia effettuato un pagamento parziale e
non abbia adempiuto all’obbligo di soddisfare per intero la pretesa del lavoratore, che pure in sede amministrativa aveva già valutato con esito favorevole.
5. -L’art. 47, sesto comma, del d.P.R. n. 639 del 1970, aggiunto dall’art. 38, comma 1, lettera d ), numero 1), del d.l. n. 98 del 2011, disciplina le azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte.
Allorché tali azioni riguardino una prestazione, come l’indennità di disoccupazione, corrisposta dalla Gestione Prestazioni Temporanee per i Lavoratori Dipendenti (art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88), la legge impone d’instaurare il giudizio entro il termine di decadenza di un anno dal riconoscimento parziale della prestazione.
6. -La decadenza opposta dall’Istituto dev’essere vagliata anche alla luce di tale disciplina.
Come evidenzia l’Istituto nella memoria illustrativa (pagine 1 e 2), questa Corte è costante nell’affermare che la decadenza legata alla tardiva proposizione dell’azione giudiziaria, in quanto presidia l’interesse pubblico alla definitività e alla certezza dei provvedimenti concernenti l’erogazione di spese gravanti sui bilanci pubblici , è sottratta alla disponibilità della parte ed è rilevabile d’ufficio, salvo il limite del giudicato (Cass., sez. VI-L, 29 febbraio 2016, n. 3990, e Cass., sez. lav., 19 marzo 2014, n. 6331).
Né giova obiettare che la questione sia stata sollevata in appello con precipuo riferimento alla domanda di anticipazione dell’indennità ASpI e alla conclusione del relativo procedimento e che la fattispecie del riconoscimento parziale non sia stata specificamente invocata.
Una volta che la questione della decadenza per intempestiva proposizione dell’azione giudiziaria sia stata introdotta nel dibattito processuale, spetta a questa Corte individuare la disciplina appropriata, sulla scorta dei dati ritualmente acquisiti al processo, e così dirimere quella che si atteggia pur sempre come una quaestio iuris .
Né si può ritenere che, sullo specifico profilo oggi dedotto, sussista una preclusione derivante dal giudicato, suscettibile d’impedire il rilievo officioso che il ricorso sollecita, senza postulare ulteriori indagini.
Le censure dell’Istituto contro la pronuncia dei giudici d’appello che ha negato la decadenza devolvono a questa Corte l’individuazione dell’esatto diritto applicabile, in relazione a tutti i profili rilevanti dell’unitaria fattispecie della decadenza per tardiva proposizione dell’azione giudiziaria.
La questione è dunque sub iudice e non è inibito a questa Corte, anche in base al principio ‘ Iura novit curia ‘, scrutinare la prospettazione propugnata nel ricorso, che investe l’appropriata qualificazione giuridica dei fatti di causa rispetto all’identica e inscindibile questione della decadenza, sottoposta al contraddittorio processuale e ancora controversa.
7. -Il versamento dell’importo di Euro 1.316,24 integra un pagamento in misura ridotta della prestazione dovuta, alla stregua delle allegazioni addotte a sostegno del ricorso introduttivo e della ricostruzione tratteggiata ne lla sentenza d’appello .
In tal senso depongono anche i princìpi di recente enunciati da questa Corte, nella disamina dell’art. 47, sesto comma, del d.P.R. n. 639 del 1970 e della fattispecie del riconoscimento parziale (Cass., sez. lav., 7 maggio 2024, n. 12400). Né il controricorso e la memoria illustrativa prospettano argomenti idonei a scalfire tale qualificazione.
Come la sentenza impugnata e il controricorrente non mancano di puntualizzare, non si controverte su un diritto che dev’essere ancora riconosciuto: in questa distinta ipotesi viene in rilievo la necessità di presentare un’autonoma domanda amministrativa e, rispetto alla conclusione del procedimento o alla scadenza dei termini previsti per completarlo, operano i termini di decadenza di cui all’art. 47, secondo e terzo comma, del d.P.R. n. 639 del 1970.
Nella fattispecie del riconoscimento parziale del diritto, che si attaglia alla vicenda controversa, la domanda amministrativa, per contro, «resta del tutto estranea anche in ordine al decorso del termine di decadenza, ancorato nel dies a quo alla data del riconoscimento della prestazione parziale o di pagamento della sorte e non ad atti diversi del procedimento amministrativo» (sentenza n. 12400 del 2024, cit., punto 21 delle Ragioni della decisione ).
-Ricondotta la fattispecie nell’alveo del riconoscimento parziale, la corretta disciplina applicabile è quella che a tale riconoscimento correla il dies a quo del termine annuale di decadenza per la proposizione dell’azione giudiziaria (art. 47, terzo e sesto comma, del d.P.R. n. 639 del 1970).
È dunque tardivo il ricorso del 24 novembre 2016, per contestare un riconoscimento parziale del primo luglio 2014.
-Dalle considerazioni svolte discendono l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.
-Non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e la causa può essere dunque decisa nel merito, rigettando , per l’intervenuta decadenza, l ‘originaria domanda, volta a ottenere l’importo residuo dell’indennità di disoccupazione ASpI.
-Le spese dell’intero processo possono essere compensate, in ragione dei recenti interventi chiarificatori di questa Corte sulla fattispecie della decadenza legata al riconoscimento parziale del diritto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda; compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione