Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19683 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 19683 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 28745/2019 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, presso cui è domiciliato in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv ocatura generale dello Stato, presso cui è domiciliato in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Roma, n. 42/2019, pubblicata il 3 aprile 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due distinti ricorsi al Tribunale di Roma AVV_NOTAIO ha impugnato una serie di provvedimenti disciplinari emessi nei suoi confronti dal RAGIONE_SOCIALE (da ora RAGIONE_SOCIALE), fra cui quattro sospensioni dal servizio e dalla retribuzione (del 10 giugno 2013, del 1° luglio 2014, del 31 marzo 2015 e del 27 agosto 2015), la decadenza dalla sede di Pechino (20 agosto 2014) e il licenziamento con preavviso di 12 mesi (del 24 febbraio 2015).
Il Tribunale di Roma, riuniti i ricorsi, con sentenza n. 7420/2016, ha annullato la sola sospensione del 31 marzo 2015, rigettando le altre censure.
NOME COGNOME ha proposto appello che la Corte d’appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 42/2019, ha rigettato.
NOME COGNOME ha presentato ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Il COGNOME si è difeso con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria in data 6 maggio 2024 e, quindi, tardivamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo NOME COGNOME contesta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 112, 115 e 437 c.p.c., dell’art. 55 bis, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001, 8, p. 2, CCNL Area 1 2006/2009, 6, comma 1, CEDU, 3, 35 e 111 Cost.
Egli sostiene che la corte territoriale avrebbe errato nell’affermare che in primo grado sarebbe stato dedotto solo che l’AVV_NOTAIO,
firmatario dei provvedimenti impugnati, non avrebbe rivestito la qualifica di direttore generale, come prescritto dall’art. 55, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001 .
In realtà, il ricorrente afferma di avere chiesto sempre la dichiarazione di nullità dei provvedimenti contestati, per incompetenza, in primo grado, del AVV_NOTAIO e, in appello, dell’organo che li av esse disposti.
La sentenza impugnata sarebbe stata in contrasto anche con la giurisprudenza CEDU (casi Blunn e Monaco), che sanciva il diritto a un equo processo.
La doglianza è inammissibile.
Come riportato dallo stesso ricorrente nel suo atto di impugnazione, alle pagine 9 e 10, egli ha contestato in appello non il fatto che il AVV_NOTAIO non ricoprisse l’incarico di direttore generale (come avvenuto in primo grado) , ma che non fosse a capo dell’UPD e non ne facesse parte.
Si tratta con evidenza di un nuovo distinto motivo di censura dei provvedimenti disciplinari in esame, in quanto fondato su un fatto differente, non portato all’attenzione del Tribunale di Roma, vale a dire la non appartenenza del AVV_NOTAIO COGNOME all’UPD, e sul quale non si è potuto sviluppare il contraddittorio in primo grado.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 183 del d.P.R. n. 18 del 1967, RAGIONE_SOCIALE artt. 112 e 115 c.p.c., dell’art. 2103 c.c., RAGIONE_SOCIALE artt. 3, 35 e 111 Cost.
Egli contesta il provvedimento che avrebbe disposto la sua decadenza dalla sede di Pechino e dal connesso incarico dirigenziale per superamento del limite massimo di 60 giorni di assenza dal servizio, come previsto dall’art. 183, comma 4, d.P.R. n. 18 del 1967.
In particolare, sostiene che i giorni di sospensione a lui inflitti non avrebbero dovuto essere conteggiati nel detto termine, atteso che, durante tale sospensione, il rapporto di servizio sarebbe stato da considerare interrotto.
Inoltre, tale decadenza avrebbe dovuto essere ritenuta costituzionalmente illegittima.
La doglianza è infondata.
L’art. 183, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 18 del 1967, nella versione in vigore dal 15 aprile 1998, stabilisce che:
‘ 1. Il limite massimo di assenza dal servizio all ‘ estero, con esclusione dei periodi di ferie, nonché delle assenze connesse al servizio stesso, è fissato in complessivi sessanta giorni in ragione d ‘ anno, durante i quali spetta il seguente trattamento economico:
(…) .
Il limite massimo di assenza previsto dal comma 1 è aumentato fino a 4 mesi nei casi in cui per infermità il personale non possa essere trasferito senza danno, ferma restando la disposizione di cui al comma 1, lettera a) ‘ .
Il successivo comma 4 del medesimo art. 183 prescrive che:
‘ 4. Trascorsi i periodi indicati ai commi 1 e 2, nonché quelli previsti dagli articoli 4 e 5 RAGIONE_SOCIALE legge 30 dicembre 1971, n. 1204, ulteriori assenze del dipendente, pur se consentite dall ‘ attuale ordinamento, comportano la decadenza dall ‘ organico dell ‘ ufficio all ‘ estero ‘ .
La disposizione, quindi, si applica ai casi di assenza dal lavoro e, come si evince dalle eccezioni previste dal comma 1, si riferisce a tutte le altre situazioni nelle quali il dipendente non fornisce la propria prestazione lavorativa all’estero.
Non vi sono elementi, di ordine formale o logico, che possano indurre a ritenere che la mancata presenza in servizio conseguente ad una sospensione disciplinare non possa venire computata ai fini RAGIONE_SOCIALE decadenza dall’organico dell’ufficio in questione , non riferendosi il termine ‘assenza’ utilizzato dalla normativa citata esclusivamente alle situazioni nelle quali il rapporto di servizio opera ordinariamente.
Inoltre, si rileva che, diversamente da quanto afferma il ricorrente, la revoca dell’incarico de qua non è una sanzione disciplinare, essendo collegata a un fatto oggettivo, come l’assenza, talora neanche dipendente dalla volontà dell’interessato.
Per ciò che concerne le denunce di illegittimità costituzionale, si osserva, in ordine alla dedotta automaticità RAGIONE_SOCIALE menzionata decadenza, che la
giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale alla quale si riferisce il ricorrente interessa il conferimento di incarichi dirigenziali a livello ministeriale ai sensi del d.lgs. n. 165 del 2001, mentre la presente vicenda attiene all’assegnazione all’estero d i personale del RAGIONE_SOCIALE, di varie categorie, ex d.P.R. n. 18 del 1967.
In relazione, infine, al dedotto eccesso di delega, motivato dalla considerazione che l ‘art. 1, comma 138, RAGIONE_SOCIALE legge delega n. 662 del 1996, sulla base del quale era stato approvato l’art. 14, d.lgs. n. 62 del 1998, che aveva introdotto il comma 4 dell’art. 183 del d.P.R. n. 18 del 1967 , non avrebbe potuto occuparsi dello status del dipendente pubblico, ma esclusivamente del suo trattamento economico, si sottolinea che l’art. 183, comma 4, del d.P.R. n. 18 del 1967, in vigore dal 15 aprile 1998, non incide su detto status e, comunque, riproduce, nella sostanza, pur specificandone il contenuto, coerentemente con la vigente regolamentazione, la previsione dell’art. 143, u.c., del d.P.R. n. 18 del 1967, nel testo vigente sino al 14 aprile 1998, per il quale ‘ Il personale in servizio all ‘ estero collocato in aspettativa cessa di appartenere ad ogni effetto all ‘ organico dell ‘ ufficio ‘ .
Pertanto, il superamento di determinati periodi di astensione dal servizio avrebbe comportato già in passato la revoca dell’incarico all’estero .
Il ricorso è rigettato, in applicazione del seguente principio di diritto:
‘Il periodo di sospensione dal servizio conseguente all’irrogazione di una sanzione disciplinare deve essere computato ai fini RAGIONE_SOCIALE decadenza dall ‘ organico dell ‘ ufficio all ‘ estero prevista d all’art. 183, comma 4, d.P.R. n. 18 del 1967’.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.
Si attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in complessivi € 4.000,00 per compenso, e a rimborsare le spese prenotate a debito;
attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE IV Sezione Civile RAGIONE_SOCIALE