Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19587 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 19587 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19489/2020 R.G. proposto da : COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOMEricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in ROMA INDIRIZZO rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME unitamente agli avvocati COGNOME NOME -controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MESSINA n. 622/2019 pubblicata il 25/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Messina, con la sentenza n.622/2019 pubblicata il 25/10/2019, ha accolto il gravame proposto dall’ I.RAGIONE_SOCIALE nella controversia con NOME COGNOME
La controversia ha per oggetto l’accertamento della infondatezza della pretesa di ripetizione dell’indebito (pagamento della indennità di disoccupazione agricola dal 01/01/2013 al 31/12/2013), a seguito della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, oltre alla reiscrizione per l’anno 2013.
Il Tribunale di Patti accoglieva le domande proposte dalla COGNOME. 4. La corte territoriale ha accolto l’eccezione di decadenza ex art.22 d.l. n. 7/1970 (convertito dalla legge n. 83/1970; abrogato dall’art. 24 del d.l. n. 112/2008 del 2008, convertito dalla legge n. 133/ 2008; ripristinato dal d.l. n. 98/2011 convertito dalla legge n. 111/2011) e, in integrale riforma della sentenza appellata, ha rigettato le domande originariamente proposte dalla COGNOME.
Per la cassazione della sentenza ricorre la COGNOME con ricorso affidato a un unico motivo. IRAGIONE_SOCIALE. resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il motivo unico la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.22 del d.l. n.7/1970 e art.38 comma 6 del d.l. 98/2011 convertito dalla legge n. 111/2011, con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.
La ricorrente sostiene che la corte territoriale ha errato nel ritenere provata la pubblicazione della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, secondo le modalità telematiche previste
dall’art.12 bis del r.d. n.1949/1940, nel periodo dal 15/12/2014 al 10/01/2015, sulla base dei documenti prodotti in giudizio dall’ RAGIONE_SOCIALE e da lei contestati (documenti privi di sottoscrizione e attestazione di conformità).
La corte territoriale ha ritenuto provata la pubblicazione, e dunque il dies a quo per il computo della decadenza, sulla base della «produzione documentale di primo grado, nella quale è presente attestato della pubblicazione debitamente sottoscritto. Tali emergenze documentali non sono state smentite dalla ricorrente (…)».
Il motivo di ricorso si risolve nella censura del ragionamento probatorio compiuto dalla corte territoriale, fondato sull’apprezzamento dei documenti già prodotti avanti al Tribunale. Si tratta di una censura inammissibile nel giudizio di legittimità, perché ha per oggetto la valutazione di prove documentali soggette al libero apprezzamento del giudice di merito ex art.116 comma primo cod. proc. civ. La corte territoriale ha dato conto, in modo sufficiente, del suo ragionamento probatorio e le censure sollevate dalla parte ricorrente non hanno per oggetto la violazione di regole specifiche stabilite per l’assunzione o la valutazione della prova .
Per questi motivi il ricorso è inammissibile. La ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 350,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 350,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 . Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 27/05/2025.