Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32839 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 32839 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 29957-2021 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3234/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/06/2021 R.G.N. 614/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/11/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 05/11/2025
CC
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, confermando la pronuncia del giudice di primo grado, ha dichiarato NOME COGNOME decaduto dall’impugnazione di contratti a tempo determinato svolti con la società RAGIONE_SOCIALE.
La Corte territoriale ha rilevato che dalle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo del giudizio nonché dalla documentazione proAVV_NOTAIOa dalla società emergevano sufficienti elementi di prova presuntivi che facevano ritenere stipulati, tra le parti, i contratti a tempo determinato, sicchè la domanda giudiziale di declaratoria di illegittimità o inesistenza dell’apposizione del termine al contratto di lavoro soggiaceva al termine di decadenza dettato dall’art. 32 della legge n. 183 del 2010. La Corte territoriale rilevava, infine, che le circostanze del deposito di un ricorso c.d. Fornero e di un ulteriore ricorso ex art. 414 c.p.c. integravano elementi nuovi, introAVV_NOTAIOi unicamente in sede di note scritte sostitutive della discussione orale, non contenuti nell’atto di impugnazione, e, dunque, tardivi e inammissibili; ciò nonostante, il Tribunale aveva acquisito come dati pacifici sia un atto di impugnazione dei contratti a termine (dell’8.7.2015) sia una iniziativa giudiziaria (del 9.7.2015) che era stata dichiarata inammissibile e non era stata opposta, con conseguente estinzione del procedimento giudiziario e inefficacia degli atti compiuti; tale statuizione non aveva costituito oggetto di appello.
Il lavoratore ha proposto, avverso tale sentenza, ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La società resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, a sua volta articolato in tre parti, si denunzia violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. avendo, la Corte territoriale: erroneamente ritenuto che la domanda giudiziale del lavoratore fosse quella della declaratoria di illegittima o inesistente apposizione del termine al contratto di lavoro, mentre -non essendo mai stato stipulato un contratto tra le parti -la domanda giudiziale era di accertamento di un rapporto di lavoro full time tra le parti a tempo indeterminato; erro neamente affermato che l’eccezione di decadenza fosse stata sollevata solo dopo la mancata esibizione degli originali dei contratti di lavoro a termine; ingenuamente affermato che il lavoratore, all’atto della comunicazione della cessazione del rapporto, a nziché chiedere chiarimenti in merito all’esistenza di un termine, contestava unicamente l’erroneo computo delle ferie; illogicamente affermato che a fronte della insussistenza di un contratto a tempo determinato il lavoratore doveva impugnare il contratto.
Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. avendo, la Corte territoriale, erroneamente ritenuto che il documento proAVV_NOTAIOo dalla società dimostrasse la stipulazione di un regolare contratto di lavoro tra le parti nonché erroneamente affermato che il disconoscimento della copia rispetto all’originale è cosa diversa dalla contestazione del contenuto di un documento proAVV_NOTAIOo in copia.
Con il terzo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della legge n. 183 del 2010 avendo, la Corte territoriale, erroneamente affermato che la proposizione di un ricorso giudiziale ( ex legge Fornero) non andasse intesa
come iniziativa idonea ad impedire l’inefficacia dell’impugnazione stragiudiziale dell’atto datoriale.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
4.1. La disciplina dettata dall’art. 112 c.p.c. implica unicamente il divieto, per il giudice, di attribuire alla parte un bene non richiesto o, comunque, di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti o qualifichi diversamente i fatti medesimi. Il principio della necessaria corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato può essere ritenuto violato solo qualora il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione ( petitum e causa petendi ), attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell’ambito del petitum , rilevi d’ufficio un’eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall’attore, può essere sollevata soltanto dall’interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda (in tal senso fra le più recenti Cass. n. 29200/2018).
4.2. Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule
sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all’art. 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Cass. Sez.U., n. 17931/2013).
4.3. In ogni caso, questa Corte ha già statuito che la decadenza dall’impugnativa del contratto a tempo determinato si applica anche all’ipotesi in cui il lavoratore invochi la nullità del contratto per mancanza di forma scritta (Cass. n.19153/2025; Cass. n. 19216/2023).
Il secondo motivo di ricorso non è fondato.
5.1. Questa Corte ha da tempo consolidato il principio secondo cui una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può avere ad oggetto l’erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo il fatto che questi abbia posto a base della decisione prove non deAVV_NOTAIOe dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, o abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., Cass. S.U. n. 20867 del 2020; nello stesso senso, fra le più recenti, Cass. n. 6774 del 2022, Cass. nn. 1229 del 2019, 4699 e 26769 del 2018, 27000 del 2016), restando
conseguentemente escluso che il vizio possa concretarsi nella censura di apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti (Cass. n. 18665 del 2017) o, in più in generale, nella denuncia di un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali, non essendo tale vizio inquadrabile nè nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nè in quello del precedente n. 4, che, per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, attribuisce rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. n. 11892 del 2016).
Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.
6.1. Si tratta, invero, di censure rivolte direttamente contro la sentenza di primo grado e non contro la sentenza di appello (sulla inammissibilità di siffatte censure v. Cass. n. 5637/2006, Cass. nn. 11026 e 15952/2007, Cass. n. 6733/2016).
6.2. In disparte i pur decisivi profili di difetto di specificità, mancando del tutto la trascrizione anche delle parti rilevanti del ricorso depositato dal lavoratore ai sensi della c.d. procedura Fornero di cui si lamenta l’omessa valutazione, le censure non colgono la ratio decidendi perché il ricorrente insiste sulla mancata considerazione delle impugnative dei contratti a termine e della proposizione di un giudizio c.d. Fornero ma nulla deduce sulla mancata deduzione, in sede di appello, del deposito di un ricorso c.d. Fornero e di un successivo ricorso ex art. 414 c.p.c. posti a fondamento della pronuncia impugnata e sulla mancata proposizione di un motivo di appello sulla statuizione del giudice di primo grado.
In conclusione, il ricorso non è fondato e le spese del presente giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introAVV_NOTAIOo dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonchè in Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, da distrarre.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME