Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23463 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 23463 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 26551-2021 proposto da:
NOME COGNOME, domiciliata in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; – intimato – avverso la sentenza n. 20/2021 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 15/04/2021 R.G.N. 278/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/03/2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
Oggetto
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/03/2024
CC
R.G. 26551/21
Rilevato che:
Con sentenza del 15.4.21 n. 20 , la Corte d’appello di Cagliari accoglieva la domanda dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e riformava la sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva accolto la domanda di COGNOME NOME, già dipendente della società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (quest’ultima società dall’1.5.2010 aveva cessato di corrispondere le retribuzioni ai dipendenti, mentre dal 23.7 2010 la ricorrente ha dichiarato che la prestazione lavorativa era stata sospesa; inoltre, il 29.9.2010 la stessa lavoratrice aveva presentato le dimissioni per giusta causa, ed infine la società era stata dichiarata fallita il 23.12.2010), volta a ottenere l’intervento del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, condannando l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a liquidare in suo favore i crediti da lei vantati, ammessi al passivo della società, incluse le ultime tre mensilità di retribuzione, ex art. 2del d.lgs. n. 80/92 (maggio, giugno e luglio 2010, quest’ultimo mese riconosciuto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), con interessi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro alla data del fallimento.
Il tribunale rigettava l’eccezione di decadenza dall’azione giudiziaria, che aveva sollevato l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE previdenziale ed accoglieva nel merito la domanda della lavoratrice.
La Corte d’appello, a sostegno dei propri assunti di accoglimento del gravame dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, accoglieva invece l’eccezione, sollevata dall’RAGIONE_SOCIALE, di decadenza de lla ricorrente, ex art. 47 del D.P.R. n. 639/70, dall’azione giudiziaria per decorso del termine annuale (in riferimento al mancato percepimento delle ultime tre retribuzioni mensili, prima del fallimento della società ex datrice di lavoro) dalla scadenza del termine per pronunciarsi sul ricorso amministrativo che era stato presentato.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, COGNOME NOME ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, mentre l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE riserva ordinanza nel termine di sessanta giorni, dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione dell’art. 47 del DPR n. 639/70, per erronea individuazione del dies a quo del termine decadenziale di un anno per l’esercizio dell’azione giudiziale: infatti, in conseguenza del rigetto del ricorso amministrativo, oltre il termine fissato di 90 gg., riferito alla domanda di ammissione al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, si sarebbe dovuto appl icare il termine decadenziale ‘residuale’ di 300 gg. (di cui alla terza ipotesi dell’art. 47 cit.) dalla presentazione della domanda amministrativa (intesa quale dies a quo ) per la proposizione dell’azione giudiziale, e non il termine di 90 gg. dalla presentazione del predetto ricorso amministrativo (che la Corte territoriale aveva individuato quale dies a quo per calcolare il termine decadenziale di un anno per l’esercizio dell’azione giudiziale).
Con il secondo motivo la ricorrente prospetta il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 80/92, per non aver riconosciuto la Corte d’appello il diritto di essa lavoratrice a vedersi erogate le mensilità di maggio e giugno 2010, che pure erano state riconosciute dal giudice delegato ed ammesse allo stato passivo.
In via preliminare e dirimente, COGNOME NOME ha depositato atto di rinuncia al ricorso, in quanto il proprio difensore, in data 31.12.22, si è cancellato dall’Albo e il
25.11.23 è deceduto, così da non aver più interesse a coltivare il presente procedimento.
Stante quanto sopra, il presente giudizio va, pertanto, dichiarato estinto per rinuncia, ex artt. 390 e 391 c.p.c. La mancata predisposizione di difesa scritte da parte dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE esonera il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dal provvedere sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara estinto il giudizio per rinuncia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28.3.24.