SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA N. 35 2026 – N. R.G. 00000046 2024 DEPOSITO MINUTA 16 01 2026 PUBBLICAZIONE 20 01 2026
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d’Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME
Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 46/2024 R.G. cui è riunita la n. 99/2024 rimessa al
Collegio per la decisione all’udienza del 10/12/2025
la prima
d a
–
con
il
patrocinio
dell’AVV_NOTAIO
Molinari
COGNOME
NOME
elettivamente e dall’AVV_NOTAIO
APPELLANTE
c o n t r o
con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO NOME
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE CONDIZIONATO
la seconda
da
R.G.46/2024
OGGETTO:
(deposito
bancario,
sicurezza, apertura di
credito bancario)
Codice:
NOME con
il patrocinio
Contro
con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO
elettivamente e dall’AVV_NOTAIO
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia pubblicata in data 28 dicembre 2023 in data n. 3407/23.
CONCLUSIONI
Dell’appellante /appellata
‘ Nel merito:
-(Quanto al giudizio n.46/2024) In totale riforma della sentenza n.3407/2023 del 28.12.2023 del Tribunale di Brescia quanto alla posizione e, quindi, al pronunciato accoglimento dell’opposizione proposta dal sig. respingersi in quanto infondati, in fatto ed in diritto, tutti i motivi di opposizione proposti dal medesimo e per l’effetto confermarsi integralmente il decreto opposto n.5235/2019 del 21.10.2019 (Rg.14654/19Rep.7708/19).
Spese di lite di primo e secondo grado integralmente rifuse.
(Quanto al giudizio n.99/2024) Respingersi in quanto parzialmente
dell’AVV_NOTAIO
Ferrari
NOME
APPELLANTE
Molinari COGNOME NOME
inammissibili e, comunque, infondati in fatto ed in diritto i motivi di gravame proposti dal sig. e, per l’effetto, confermarsi, alla luce dei motivi tutti come esposti in narrativa, nei confronti ed in relazione alla posizione del medesimo sig. la sentenza n.3407/2023 del 28.12.2023 del Tribunale di Brescia.
Spese di lite di primo e secondo grado integralmente rifuse ‘.
Dell’appellato/appellante incidentale condizionato
‘ disattesa e reietta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
nel merito in via principale: respingere tutti i motivi di appello proposto da e la conseguente richiesta di refusione delle spese legali di primo grado in quanto infondati in fatto e in diritto per tutte le ragioni dedotte nel presente atto e, per l’effetto, confermare integralmente la sentenza gravata;
Nel merito in via riconvenzionale e subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesta Corte di Appello intendesse accogliere i motivi di appello presentati dall’Appellante, Voglia riformare la sentenza impugnata nella parte in cui non si e sprime sull’eccezione inerente alla mancata informativa resa dalla Banca al geom. in qualità di garante e, per l’effetto, condannare la al risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge e con distrazione di onorari e spese a favore del sottoscritto difensore ai sensi dell’art. 93 c.p.c . ‘.
Dell’appellante
‘ In riforma della sentenza n. 3407/2023 del 22 dicembre 2023, pubblicata in data 28 dicembre 2023 R.G. 17041/2019 Tribunale di Brescia dott. NOME COGNOME, accertata la tempestiva eccezione dell’odierno appellante di decadenza dell’azione della banca e x art. 1957 c.c., nonché accertata la nullit à della clausola contenuta all’art. 6 della lettera di fideiussione prodotta quale documento n. 9, revocare integralmente il decreto ingiuntivo 5235/2019 R.G. 14654/2019 Tribunale di Brescia, dott.ssa NOME COGNOME del 21 ottobre 2019 stante l’intervenuta decadenza da parte della convenuta opposta nei confronti dell’odierno attore, ai sensi dell’art. 1957 c.c., e la nullit à della clausola contenuta all’art. 6 della lettera di fideiussione, con rifusione di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. In subordine, nel caso di rigetto della domanda proposta nel giudizio di appello R.G. 99/2024 dal signor si aderisce alle conclusioni precisate dall’appellata
limitatamente al giudizio avanti a questa Corte d’Appello R.G. 46/2024 in quanto l’appellante signor ha interesse a sopportare il debito unitamente al cofideiussore appellato signor con rifusione di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio ‘.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Brescia ha accolto l’opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 5235/2019 con il
quale gli è stato ingiunto, quale fideiussore di
di pagare in favore della ricorrente
la somma di € 729.816,10 , oltre interessi e spese, quale residuo dovuto in forza di dei contratti di conto corrente, di mutuo ipotecario e di mutuo fondiario ed ha revocato il decreto; dato atto del pagamento medio tempore intervenuto, ha revocato il medesimo decreto pronunciato anche nei confronti dell’opponente cui era stato ingiunto il pagamento della somma di € 655.089,59 ;
ha condannato l’opposta
al pagamento delle spese in fa vore dell’opponente
ha condannato l’opponente al pagamento delle spese in
favore dell’opposta
1.1.Il Tribunale ha, innanzi tutto, richiamato la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 41994/2021, che, in tema di validità delle fideiussioni prestate in conformità al ‘modello ABI’ (oggetto di censura da parte della in funzione di autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi), ha concluso nel senso della nullità solo parziale di tali contratti ed ha rilevato che le fideiussioni prestate dal e dal riproducono lo schema ‘ABI’ .
Quanto alla opposizione proposta dal ha rilevato che:
<>;
a fronte della predetta eccezione l’istituto bancario non ha allegato e provato di aver adottato alcuna tempestiva iniziativa nei confronti della debitrice
la pubblicazione di una domanda di concordato ‘con riserva’, di cui si disconosce l’ esito necessario per verificare la persistenza del divieto di cui all’art. 168 citato , preclude al creditore l ‘esercizio delle sole azioni esecutive e cautelari e non anche di quelle di cognizione di cui non è stata allegata la proposizione;
attesa la nullità della clausola n. 6 della fideiussione prestata dal è fondata la eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. <>.
Quanto alla opposizione proposta dal ha rilevato che:
l ‘eccezione di nullità parziale della fideiussione è stata sollevata per la prima volta con la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1, c.p.c., con la quale è stata eccepita, per la prima volta, la decadenza della banca opposta dall’azione ex art. 1957 c.c. (in difetto di tempestiva iniziativa nei confronti della debitrice principale);
a norma dell’art. 1421 c.c., la nullità del contratto può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d’ufficio dal giudice e tale
rilievo può avvenire in qualsiasi stato e grado del procedimento, purché fondata su fatti tempestivamente allegati dalle parti nel giudizio;
il ha invocato la nullità (totale) della fideiussione prestata per violazione della disciplina antitrust già con l’atto di citazione e, con la successiva prima memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c., ha proposto, in via subordinata, la nuova eccezione di nullità parziale della fideiussione, limitatamente alle singole clausole oggetto di censura da parte dell’Autorità Garante;
l ‘eccezione di nullità è tempestiva e va dichiaratala nullità della clausola n. 6 della fideiussione;
la eccezione di decadenza della banca dall’azione nei confronti del fideiussore ex art. 1957 c.c. è eccezione in senso stretto ex art. 2969 c.c., che può ritenersi tempestivamente introdotta nel processo solo nel rispetto dei rigorosi termini di cui agli artt. 163, 166 e 167 c.p.c.; essa è, quindi, tardiva, perché non proposta con l’atto di citazione in opposizione ;
le contestazioni relative alla entità del credito vanno disattese in quanto generiche mentre la pretesa azionata dalla banca è stata documentata;
l ‘importo ingiunto è stato corrisposto in corso di causa con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, rimanendo però a carico dell’opponente le spese della fase monitoria, attesa l’infondatezza dei motivi di opposizione.
2.Avverso la predetta sentenza ha proposto appello
solo per il capo di sentenza con cui è stata accolta
l’opposizione di il quale ha, a sua volta proposto appello incidentale condizionato; ha proposto autonomo appello con riferimento alla statuizione con cui è stata ritenuta tardiva la eccezione di decadenza ai sensi dell’art. 1957 cod.civ.
2.1. Il Collegio ha accolto il ricorso ex art. 351 cod.proc.civ. dell’istituto bancario ed ha sospeso la efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
2.2. Le cause così introdotte, nella quali si sono costituiti, rispettivamente, e l’istituto bancario, sono state riunite.
2.3. Concessi dal Consigliere Istruttore i termini di cui all’art. 352 cod.civ., alla udienza del 10 dicembre 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appellante propone tre motivi di gravame tutti attinenti al tema della eccezione ai sensi dell’art. 1957
cod.civ. proposta da e che il Tribunale ha accolto.
1.1. Con il primo motivo lamenta che la eccezione sia stata ritenuta tempestiva benché proposta solo nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 cod.proc.civ.
1.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 112 cod.proc.civ. e 2697 cod.civ. per avere il Tribunale esaminato la eccezione in relazione a profili diversi da quelli prospettati dall’opponente, facendo riferimento alla domanda di concordato con riserva e senza che sia stata fatta questione circa
il suo esito.
1.3. Con il terzo motivo deduce che è erronea la statuizione con cui il Tribunale ha rilevato la mancata allegazione delle iniziative da essa spiegate a tutela della ragione di credito.
Con unico motivo di appello incidentale condizionato all’accoglimento dell’appello principale, chiede che venga esaminata la eccezione (che il Tribunale ha ritenuto assorbita) con cui ha lamentato la mancata informativa da parte dell’istituto b ancario circa la erogazione di ulteriori finanziamenti (in particolare il mutuo ipotecario di € 235.000,00 del 26 novembre 2015) in periodo in cui la società da egli garantita, sin dal 2014, versava in difficoltà finanziarie.
Con unico motivo di appello censura la statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto tardiva la eccezione di decadenza ex art. 1957 cod.civ. in quanto proposta solo nella memoria ai sensi dell’art. 183 sesto comma n. 1 cod.proc.civ.
Evidenzia che: si è trattato della prima difesa utile, in relazione alle eccezioni proposte dal coobbligato solo a seguito della riunione dei due giudizi di opposizione egli è venuto a conoscenza che la creditrice non aveva svolto alcuna azione nei confronti della debitrice principale; sarebbe tempestiva la modifica delle conclusioni da egli formulata nella predetta memoria in quanto la eccezione è correlata alla questione di nullità della clausola n. 6 della fideiussione.
Invoca, poi, la ‘ estensione degli effetti della sentenza ‘ pronunciata nei
confronti del coobbligato in quanto la eccezione di decadenza sarebbe un ‘ presupposto oggettivo e comune ‘.
4.Il primo motivo dell’appello principale di è fondato.
Nell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo di non è stata sollevata la eccezione di decadenza ex art. 1957 cod.civ.
Le conclusioni di merito in esso formulate sono del seguente tenore:
‘ Nel merito, in via principale e riconvenzionale:
-Accertare e dichiarare la nullità dell’intero atto di fideiussione costitutivo della domanda di parte opposta in virtù dell’adesione al modello ABI vietato e, per l’effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto.
-Accertare l’inosservanza da parte della dell’obbligo di buona fede e di trasparenza così come descritti in narrativa e, conseguentemente, dichiarare la nullità della fideiussione omnibus e, per l’effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, in via subordinata:
Previo accertamento e declaratoria di nullità delle singole clausole riportate all’art. 2, 6, 7 e 8 della Fideiussione, dichiarare nullo l’intero atto di fideiussione per i fatti descritti in narrativa e, per l’effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito sempre in via subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse riconosciuta la validità della fideiussione, accertati gli inadempimenti della banca agli obblighi ad
essa imposti così come descritti in narrativa, condannarla al risarcimento del danno che verrà quantificato in corso di ca(u)sa ‘.
Anche nella parte espositiva nell’atto di citazione in opposizione non vi è alcuna deduzione in fatto sulla base della quale possa ritenersi proposta la eccezione in questione.
Il riferimento all’art. 1957 cod.civ. è, infatti, operato con riferimento alla sola eccepita nullità della fideiussione o della clausola di deroga, prospettando, comunque che ‘ anche a voler considerare nulle le singole clausole vietate … debba escludersi la possibilità di sostituire le clausole nulle con la normativa codicistica… ‘, non venendo, quindi, neanche prospettata (ed anzi venendo esclusa), prima della memoria ai sensi dell’art. 183 sesto comma n. 1 cod.proc.civ. la possibile operatività della disciplina codicistica e, perciò, della decadenza in essa prevista.
La fondatezza della eccezione di nullità parziale della clausola n. 6 in quanto conforme allo schema ABI, su cui il Tribunale si è pronunciato con statuizione non oggetto di gravame (e sulla quale si è formato il giudicato interno) è, quindi, irrilevante nel caso di specie in quanto, non incide in alcun modo sull’obbligo del garante di pagare l’importo ingiunto , in assenza della tempestiva proposizione della eccezione di decadenza della garanzia ai sensi dell’art. 1957 c.c. (né venendo in rilievo la operatività delle ulteriori clausole di cui pure è stata dichiarata la nullità).
Si tratta, infatti, come del resto rilevato dal Tribunale, di eccezione in senso stretto, che avrebbe dovuto essere tempestivamente proposta con l’atto di
citazione in opposizione.
La Suprema Corte ha ribadito che ai fini della <> <> (Cass. n. 1851/2025).
Nella eccezione di nullità della clausola non può ritenersi ricompresa la eccezione di decadenza ex art. 1957 cod.civ. che richiede la tempestiva allegazione degli elementi fattuali su cui essa si fonda (la mancata proposizione, da parte del debitore, delle istanze contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale).
Si tratta di rilievo sostanziale e non formale: in tal senso, non occorrono formule sacramentali per ritenere proposta l’eccezione purché vi sia stata tempestiva allegazione dei fatti posti a fondamento della eccezione stessa; il che, nel caso di specie è mancato posto che tale allegazione sarebbe dovuta avvenire necessariamente nell’atto di citazione in opposizione proposto avverso a decreto ingiuntivo che la banca ha chiesto ed ottenuto proprio sulla base della fideiussione prestata da
a seguito dell’azione condotta dall’istituto bancario a produzione della Pertanto, il primo motivo di gravame proposto dall’istituto bancario va accolto e rimangono assorbiti gli ulteriori motivi di appello principale.
Le considerazioni già svolte comportano il rigetto dell’appello proposto da fondato sulla pretesa estensione in suo favore degli effetti della sentenza pronunciata in favore del coobbligato ma che al riguardo va, come esposto, riformata.
Fermo restando che la eccezione di decadenza ex art. 1957 cod.civ. ha natura personale e non ne potrebbe essere invocato un effetto estensivo in favore del coobbligato solidale che non l’abbia proposta.
Pertanto, la sentenza impugnata con riferimento alla statuizione d’inammissibilità della eccezione di decadenza proposta da va confermata.
Anche l’appello incidentale condizionato proposto da con riferimento alla eccezione ex art. 1957 cod.civ. che il Tribunale ha ritenuto assorbita è infondato.
6.1. Il presupposto su cui si fonda l’ art. 1956 cod. civ. è che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la autorizzazione del fideiussore abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell’intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche.
L’onere del creditore, previsto dall’art. 1956 c.c., di richiedere l’autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano notevolmente peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l’autorizzazione, all’adempimento di un’obbligazione divenuta,
senza sua colpa, più gravosa.
Detta disposizione è assolutamente chiara nel porre un limite al divieto della concessione di nuova finanza al debitore principale, le cui condizioni patrimoniali si siano aggravate al punto tale da rendere incerto, o comunque più difficile, il soddisfaci mento del credito, tracciato dall’accettazione del fideiussore, definita ‘speciale autorizzazione’, purché non preventiva (che, altrimenti, si risolverebbe in una preventiva rinuncia ad avvalersi della liberazione, invalida secondo il disposto di cui al capoverso di tale articolo). 6.2. Nel caso di specie le circostanze da cui dovrebbe desumersi l’asserito peggioramento delle condizioni economiche a partire dal 2014 non è stato oggetto di alcuna illustrazione nell’atto di opposizione e negli scritti difensivi in primo grado (oltre ch e nell’atto di appello), a fronte, peraltro, della esplicata destinazione del mutuo del 2015 a cui l’appellante fa riferimento al ‘ consolidamento delle passività ‘.
Nulla è stato dedotto circa il modo in cui tale circostanza abbia inciso in maniera negativa sulla condizione economica della società, al punto da aggravarla, e sulla esistenza di un maggior rischio di soddisfacimento del credito, rischio di cui non vi è stata allegazione, prima ancora che la prova.
Atteso l’accoglimento dell’appello principale di e il rigetto dell’appello incidentale condizionato proposto da in parziale riforma della sentenza impugnata la opposizione proposta da va, pertanto, rigettata.
Circa la domanda proposta dall’appellante di conferma del decreto ingiuntivo
revocato con la sentenza impugnata, la Corte osserva che <> (Cass. 20868/2017; ).
Non può, dunque, essere accolta la domanda di conferma del decreto ingiuntivo in quanto, l’accoglimento dell’opposizione ne comporta la definitiva caducazione e la riforma della sentenza non determina la riviviscenza del decreto ingiuntivo già revocato; occorre comunque pronunciarsi sulla pretesa creditoria, con condanna di al pagamento della somma di € 729.816,10, al lordo dei pagamenti già effettuati dal coobbligato solidale e di cui dà atto il Tribunale, oltre interessi e spese come da domanda proposta con ricorso per decreto ingiuntivo.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano (nei rapporti tra e anche riguardo alle spese del giudizio di primo grado) come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. (scaglione di riferimento da € 520.000 a € 1.000.000) ad eccezione della ‘fase di trattazione’ relativa al presente grado liquidata in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell’attività difensiva svolta in questa fase.
Si precisa che in relazione al presente grado le spese relative alla ‘fase di studio’ ed alla ‘fase introduttiva’ vengono liquidate autonomamente a carico di e di mentre, avendo riguardo alla successiva riunione delle cause, essi vanno condannati, in solido, al pagamento del compenso in relazione alla ‘fase di trattazione’ ed alla ‘fase decisionale’ liquidate la ‘fase di trattazione’ e la ‘fase di decisione’.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell’art 13 comma 1, quater del DPR 115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico incidentale nella causa 46/24 e dell’appellante nella causa 99/2024
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Brescia Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.accoglie l’appello principale proposto da
avverso la sentenza n. 3407/2023 del Tribunale di Brescia pubblicata in data 28 dicembre 2023 e rigetta l’appello incidentale condizionato proposto da , per l’effetto, rigetta la opposizione da questi proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 5235/2019 e lo condanna al pagamento della somma di € 729.816,10, al lordo dei pagamenti già effettuati dal coobbligato solidale di cui ha dato atto il Tribunale in sentenza, oltre interessi e spese come da domanda proposta con ricorso per decreto ingiuntivo;
2.rigetta l’appello proposto da avverso la predetta sentenza
che conferma;
3. condanna al pagamento in favore di delle spese di entrambi i gradi che liquida per il primo grado come da liquidazione del Tribunale e per il presente grado ‘fase introduttiva’,
in € 5.706,00 per la ‘fase di studio’ ed € 3.328,00 per la oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge;
4. condanna al pagamento in favore di
delle spese del grado che liquida in € 5.706,00 per la ‘fase di studio’ ed € 3.328,00 per la ‘fase introduttiva’, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge;
5.condanna e in solido al pagamento in favore di del compenso relativo alla ‘fase di trattazione’ che liquida in € 3.822,00 e alla ‘fase decisionale’ che liquida in € 9.487,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell’art 13 comma 1, quater del DPR 115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di appellante incidentale condizionato nella causa 46/2024 e appellante nella causa 99/2024.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 07 gennaio 2026.
Il Consigliere est. Il Presidente
NOME COGNOME