Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35844 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35844 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 37785/2019 r.g. proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO COGNOME, con cui elettivamente domiciliano presso lo studio del primo in RAGIONE_SOCIALE, al INDIRIZZO.
-ricorrenti contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Milano, alla INDIRIZZO, in persona del procuratore speciale AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al controricorso, da ll’ AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domicilia in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO.
-controricorrente –
e
STORNELLI NOME.
-intimato –
avverso la sentenza, n. cron. 6243/2019, della CORTE DI APPELLO DI ROMA depositata in data 17/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno
30/11/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con citazione notificata il 2 agosto 2006, NOME COGNOME e NOME COGNOME convennero RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE innanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE lamentando l’illegittimità degli addebiti operati sul conto corrente bancario n. 51113-31 ed analiticamente elencati nei paragrafi da 6.a] a 7] (da 7.a] a 7.f]) del menzionato atto e chiedendo, conseguentemente: 1) accertarsi la responsabilità contrattuale o extracontrattuale dei predetti istituti di credito, all’epoca distinti, condannandoli, in solido tra loro o per quanto di rispettiva ragione, alla restituzione della somma di € 387.178,00 (pari agli illegittimi addebiti contestati) oltre interessi legali, nonché al risarcimento degli ulteriori danni, patrimoniali e non, maggiorati di rivalutazione ed interessi legali. A sostegno di tali domande, dedussero l’inadempimento delle banche alle obbligazioni nascenti dal contratto di conto corrente bancario e/o la loro responsabilità extracontrattuale, per il fatto illecito dei propri dipendenti, per avere addebitato sul conto gli importi ivi analiticamente indicati con le relative causali.
1.1. Con il medesimo atto, inoltre, contestarono, sempre con riferimento al suddetto contratto di conto corrente, l’illegittima applicazione di interessi passivi anatocistici e di commissioni di massimo scoperto e spese, capitalizzati trimestralmente, e chiesero la condanna di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, in solido tra loro o per quanto di rispettiva ragione, al pagamento della differenza tra l’importo dovuto a seguito del ricalcolo dei saldo del conto corrente ottenuto con l’eliminazione, tempo per tempo, dei menzionati addebiti a titolo di interessi passivi e commissioni di massimo scoperto con capitalizzazione trimestrale e l’importo di € 1.111,43 corrisposto
dalla RAGIONE_SOCIALE alla data di chiusura del conto corrente, oltre interessi legali dal 7 dicembre 2001.
1.2. Si costituì RAGIONE_SOCIALE, eccependo la nullità dell’atto di citazione e la decadenza degli attori dalla possibilità di effettuare contestazioni in relazione agli addebiti operati sul conto corrente per cui era causa stante l’omessa contestazio ne degli estratti conto trimestrali nel termine di cui all’art. 1832, comma 1, cod. civ., richiamato dall’art. 1857 cod. civ.. Quanto al merito, concluse per il rigetto delle avverse pretese. Chiese ed ottenne, infine, di essere autorizzata a chiamare in causa NOME COGNOME, per essere da lui garantita e manlevata nell’ipotesi di accoglimento delle domande proposte dagli attori.
1.2.1. RAGIONE_SOCIALE e, a seguito della chiamata in causa, NOME COGNOME rimasero contumaci.
1.3. Con ordinanza ex art. 186ter cod. proc. civ. del 7 aprile 2009, provvisoriamente esecutiva, l’adito tribunale ingiunse ad RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE s.p.a.) di restituire al COGNOME ed alla COGNOME il complessivo importo di € 360.804,11, relativi alle operazioni contes tate (pari alla somma di tutti gli addebiti contestati, con l’esclusione di quelli concernenti le causali ‘ prelevamento con moduli di sportello ‘, perché rinunciati, e ‘ utilizzo carte di credito ‘, rimasti non provati), e, successivamente, decise la causa con sentenza n. 13866/2014, con la quale, tra l’altro: i ) revocò la suddetta ordinanza ex art. 186ter cod. proc. civ.; ii ) rigettò tutte le domande restitutorie e risarcitorie degli attori; iii ) accertata l’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dalla data di apertura del conto corrente n. 51113-31 fino al 30 giugno 2000, condannò RAGIONE_SOCIALE s.p.a. al pagamento, in favore della COGNOME e del COGNOME, di € 2.740,54, oltre interessi legali dalla data di chiusura del conto al saldo.
Pronunciandosi sui gravami, principale ed incidentale, promossi, rispettivamente, dagli originari attori e da RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE ed incorporante RAGIONE_SOCIALE) , l’adita Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza del 17 ottobre 2019, n. 6243, così decise: ‘ In aggiunta a quanto statuito nella sentenza impugnata, dichiara RAGIONE_SOCIALE tenuta a pagare
a COGNOME NOME e a COGNOME NOME l’ulteriore importo di € 59.490,42, oltre interessi legali dal 7.12.20017; effettuata la compensazione giudiziale tra le poste attive di cui alla sentenza impugnata e alla presente sentenza e quelle passive derivanti dall’obbligo di restituzione di quanto percepito in esecuzione della ordinanza ex art. 186ter c.p.c. del 7.4.2009 revocata, condanna COGNOME NOME e COGNOME NOME a restituire a RAGIONE_SOCIALE s.p.a. quanto percepito in eccedenza in esecuzione dell’ordinanza ex art. 186ter c.p.c. revocata con l’impugnata sentenza rispetto ai crediti accertati, oltre interessi legali dalla ricezione delle suddette somme al saldo ‘
2.1. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte: i ) ritenne opportuno « evidenziare il thema decidendum come definito nel primo grado di giudizio dal combinato dell’atto di citazione e della memoria ex art. 183, VI co., n.1. c.p.c.. Gli odierni appellanti avevano lamentato esclusivamente l’abusiva esecuzione sul conto corrente 511113-31 di una serie di operazioni. Ciò è stato ben evidenziato dal tribunale »; ii ) quanto « alla dedotta violazione dell’art. 1832, I e II comma, c.p.c., ritenendo gli appellanti non applicabile l’istituto della decadenza », considerò sufficiente richiamare le pronunce rese da Cass. n. 30000 del 2018 e Cass. n. 23421 del 2016, facendone conseguire « che la realtà effettuale delle operazioni richiamate nell’atto di appello è ormai divenuta incontestabile. Ed è del tutto irrilevante che i clienti si fossero domiciliati presso l’istituto di credito »; iii ) osservò, poi « che, per quanto concerne gli investimenti in titoli e fondi comuni, la doglianza va respinta per un duplice autonomo ordine di motivi. Da un lato, essa è inammissibile ex art. 342 c.p.c. ». Descritto l’ orientamento di legittimità desumibile dalle statuizioni rese da Cass. n. 9244/2007, Cass. n. 8771/2010 e Cass., SU, n. 27199/17, opinò che « A tale proposito, il Tribunale ha osservato: ‘Discorso non dissimile va svolto anche per le altre contestazioni elencate ai punti 6.e e 6f e dai punti 7.a. a 7.f dell’atto di citazione, accomunate dal fatto di avere tutte ad oggetto operazioni di acquisto e, in parte, rivendita di valori mobiliari (polizze assicurative vita, fondi comuni di investimento, quote di gestione patrimoniale, titoli vari) nonché di accredito delle relative cedole o dei ricavi della cessione. Anche in questo caso, gli attori non deducono affatto vizi
genetici del rapporto contrattuale che sta alla base delle singole operazioni (e cioè del contratto di intermediazione finanziaria, che essi, invero, non nominano neppure) ma si limitano a negare di avere compiuto (o meglio, di avere ordinato) le singole prestazioni esecutive di detto contratto. Peraltro, essi, non soltanto allegano la nullità del contratto, ma neppure affermano espressamente e chiaramente la nullità dei singoli atti (negoziali, ma, come si è detto, meramente esecutivi di quello) che ne costituirebbero attuazione (acquisti, rivendite, accredito di cedole ecc.): nullità, peraltro, stabilite a protezione del cliente e, pertanto, non rilevabili d’ufficio; essi, inoltre, non fanno alcun cenno alla sorte da riservarsi ai valori mobiliari oggetto delle contestate operazioni, a riprova del fatto che non ritengono di non averne acquisito la titolarità. In altre parole, ancora una volta, la contestazione non verte sull’esistenza e legittimità della fonte contrattuale da cui traggono origine gli addebiti (in ipotesi contabilmente corretti e corrispondenti ad eventi realmente accaduti e riconducibili al correntista, ma fondati, a monte, su una pattuizione viziata), bensì soltanto sulla corrispondenza degli addebiti ad operazioni effettivamente compiute dagli attori. I quali sollevano, cioè, un’eccezione che tipicamente ricade nell’ipotesi normativa di cui al primo comma dell’art. 1832 c.c.. Il motivo è inammissibile. Parte appellante non ha neppure dedotto in quale atto difensivo (atto di citazione, ovvero memoria ex art. 186 -ter , n. 1, c.p.c., che costituiva il limite temporale per l’ emendatio libelli -e non certo la comparsa conclusionale -) si rinverrebbe una confutazione più ampia di quella evidenziata come carente dal tribunale. Sotto altro autonomo profilo, la doglianza è infondata nel merito. Questa Corte, non solo condivide e fa proprio quanto sopra rilevato dal tribunale, ribadendo quanto osservato dal tribunale »; iv ) « In ordine alla rinuncia all’eccezione di decadenza, si osserva che la ric hiesta di revoca dell’ordinanza ex art. 186 -ter c.p.c., all’udienza di precisazione delle conclusioni emessa per l’importo di € 360.804,11, ‘per quanto di ragione’ costituisce una formula non implicativa di una generale rinuncia alla eccezione di decadenza, posto che la difesa dell’istituto di credito s viluppata nella comparsa di risposta si sostanziava in una eccezione di genericità ed
indeterminatezza della domanda, ed in una eccezione di decadenza e prescrizione. In tale contesto, era implicito che la richiesta di revoca dell’ordinanza ex art. 186 -ter non poteva che essere riferibile all’unica eccezione di merito idonea a paralizzare nel merito la domanda attrice, sicché l’eccezione di decadenza non può intendersi rinunciata per le voci che erano state recepite nella ordinanza ingiunzione sino al limita to importo di € 325.104,85, per una differenza di € 35.699,26 per la quale sussiste effettivamente un abbandono della contestazione. Detta eccezione deve invece intendersi non riproposta con riferimento alle voci escluse dalla predetta ordinanza ex art. 186 -ter c.p.c.. Ne consegue che per l’importo di € 23.791,61 relativo alle operazioni eseguite con carte di eredito, la domanda attrice deve trovare accoglimento per mancata produzione delle contabili relative. RAGIONE_SOCIALE va pertanto condannata al pagame nto dell’ulteriore importo di € 59.490,42, oltre interessi legali dal 7.12.2001 ».
Per la cassazione di questa sentenza hanno promosso ricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME, affidandosi a tre motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.. Ha resistito, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE s.p.a., mentre è rimasto solo intimato NOME COGNOME.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è rubricato « Violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 189 e 281 -quinquies c.p.c. e nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. ». Si contesta alla corte capitolina di non avere ritenuto rinunciata da RAGIONE_SOCIALE l’eccezione di decadenza ex artt. 1832 e 1857 cod. civ., dalla stessa sollevata con la comparsa di risposta, anche con riferimento alle contestazioni, in ordine agli addebiti operati sul conto corrente per cui è causa, per l’acquisto di fondi comuni di investimento e/o di quote di gestioni patrimoniali e per quello di titoli azionari. Infatti, non era stata « indagata la complessiva condotta processuale della RAGIONE_SOCIALE» ed era stato «attribuito un (peraltro erroneo) significato alla espressione ‘per quanto di ragione’ esclusivamente riferendosi alla comparsa di risposta relativa al giudizio di primo grado ».
1.1. Questa censura si rivela infondata.
1.2. Invero, richiamato anche in questa sede, per intuibili ragioni di sintesi, quanto si è già esposto nel § 2.1. dei ‘ Fatti di causa ‘ circa la motivazione adottata dalla corte distrettuale per respingere l’eccezione suddetta, osserva, innanzitutto, il Collegio che l’abbandono tacito di un’eccezione può desumersi soltanto in presenza di condotte processuali inequivocabilmente incompatibili con la volontà di coltivarla ( cfr ., sebbene con riferimento all’eccezione di incompetenza territoriale, Cass. n. 327 d el 2023; Cass. n. 14383 del 2008; Cass. n. 9742 del 2005). Costituiscono, inoltre, consolidati orientamenti di legittimità quelli per cui: i ) la mancata riproposizione di un’eccezione nella precisazione delle conclusioni comporta l’abbandono della stessa, assumendo rilievo solo la volontà espressa della parte, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo civile, con conseguente irrilevanza della volontà rimasta inespressa ( cfr . Cass. n. 22887 del 2019; Cass. n. 16840 del 2013); ii ) affinché una domanda possa ritenersi abbandonata dalla parte, non è sufficiente che essa non venga riproposta nella precisazione delle conclusioni, costituendo tale omissione una mera presunzione di abbandono, dovendosi, invece, necessariamente accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa ( cfr . Cass. n. 17875 del 2015; Cass. n. 15860 del 2014; Cass. n. 1603 del 2012; Cass. n. 1754 del 2007).
1.2.1. Fermo quanto precede, rileva il Collegio che, nella specie, stando a quanto riportato dagli stessi ricorrenti nella doglianza odierna ( cfr . pag. 1215 del ricorso), la banca aveva chiesto la revoca dell’ordinanza ex art. 186ter cod. proc. civ. limitatamente ad alcuni soltanto degli importi (non a tutti, dunque) che ne avevano determinato il suo totale. Pertanto, è inipotizzabile che, attraverso una richiesta di revoca parziale di detta ordinanza, la stessa avesse inteso rinunciare all’eccezione di decadenza originariamente promossa, ex art. 1832 cod. civ., con riferimento a tutti gli importi suddetti e così ribadita, peraltro, nella prima udienza di precisazione delle conclusioni del 5 giugno 2012. Infatti, solo nella successiva udienza del 3 dicembre 2013,
pure fissata per la precisazione delle conclusioni, era astata formulata la richiesta di revoca parziale della menzionata ordinanza.
1.2.2. In altri termini, il più -vale a dire la eccepita decadenza dalla possibilità di chiedere la restituzione di tutti gli importi -contiene il meno, cioè la decadenza dalla possibilità di chiedere la restituzione solo di una parte di essi, senza rinunciare al residuo, come sostanzialmente, ed affatto ragionevolmente, ha opinato la corte d’appello.
Il secondo motivo di ricorso prospetta la « Violazione e falsa applicazione dell’articolo 342 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. ». Si ascrive alla corte territoriale di avere dichiarato inammissibile l’appello sempre con riferimento alle contestazioni in ordine agli addebiti, operati sul conto corrente per cui è causa, per l’acquisto di fondi comuni di investimento e/o di quote di gestioni patrimoniali e per quello di titoli azionari. Assumono i ricorrenti che « la Corte Territoriale ha ritenuto che, nell’impugnare la sentenza di primo grado, gli odierni esponenti non avrebbero indicato le ragioni per le quali la decisione sarebbe erronea nella parte in cui ha accolto l’eccezione di decadenza, osservando che le contestazioni degli odierni esponenti non verterebbero sull’esistenza e sulla legittimità della fonte contrattuale ma sulla corrispondenza degli addebiti ad operazioni effettivamente compiute; e ciò in quanto nell’impugnazione non sarebbe stato indicato ‘in quale at to difensivo (atto di citazione, ovvero memoria ex art. 183, n. 1, c.p.c., che costituiva il limite temporale per l’ emendatio libelli -e non certo la comparsa conclusionale) si rinverrebbe una confutazione più ampia di quella evidenziata come carente’ in ordine alla circostanza che gli odierni esponenti: (a) non avrebbero dedotto ‘vizi genetici del rapporto contrattuale che sta alla base delle singole operazioni (e cioè del contratto di intermediazione…’, ma si sarebbero limitati a ‘negare di avere di avere compiuto (o meglio attribuito) le singole prestazioni esecutive di detto contratto’; (b) non avrebbero affermato la ‘nullità del contratto’ e neppure ‘espressamente e chiaramente la nullità dei singoli atti (negoziali, ma, come si è detto, esecutivi di quello) che … costituirebbero attuazione’ del contratto quadro; ‘nullità peraltro stabilite a protezione del cliente e, pertanto, non
rilevabili di ufficio’; (c) non avrebbero fatto ‘cenno sulla sorte da riservarsi ai valori mobiliari oggetto delle contestate operazioni, a riprova del fatto che non ritengono di non averne acquisito la titolarità’. La declaratoria di inammissibilità viola l’art. 342 c.p.c. e si pone in contrasto con i princìpi affermati dalle Sezioni Unite di codesta Ecc.ma Suprema Corte nella sentenza 27189/2017 ». Aggiungono che, dal semplice esame dell’atto di appello allegato al fascicolo di parte, di cui vengono riportati ampi stralci, appare « chiarissimo che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’Appello, l’impugnazione proposta (in relazione al profilo in esame) non era affatto inammissibile ex art. 342 c.p.c., perché, in conformità con i princìpi affermati nella citata sentenza 27189/2017 delle Sezioni Unite di codesta Ecc.ma Suprema Corte, l’appello individuava chiaramente le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata, le relative doglianze, la parte volitiva e la parte argomentativa con la quale sono state analiticamente confutate e contrastate le ragioni poste dal Giudice a base dell’erronea decisione ». Si osserva, infine, che « anche la parte della motivazione in cui si afferma che gli odierni esponenti non avrebbero indicato ‘in quale atto difensivo (atto di citazione, ovvero memoria ex art. 183, n. 1, c.p.c., che costituiva il limite temporale per l ’emendatio libelli e non certo la comparsa conclusionale) si rinverrebbe una confutazione più ampia di quella evidenziata come carente’, si pone in chiaro contrasto con i principi dettati dalle Sezioni Unite di codesta Ecc.ma Suprema Corte nella citata sentenza 27199/2017, perché volta a configurare il giudizio di appello come una fase a critica vincolata, laddove invece esso costituisce un mezzo ordinario di impugnazione, nel quale la causa passa alla cognizione piena del giudice superiore nei limiti dei motivi ».
2.1. Rileva, preliminarmente, il Collegio che la corte territoriale, dopo aver dichiarato inammissibile, per difetto di specificità ex art. 342 cod. proc. civ., la doglianza degli appellanti riferita alle contestazioni in ordine agli addebiti operati sul conto corrente per cui è causa per l’acquisto di fondi comuni di investimento e/o di quote di gestioni patrimoniali e per quello di titoli azionari, ha poi considerato la medesima doglianza pure « infondata nel merito ». Tanto affermando che (così letteralmente) « Questa Corte, non solo
condivide e fa proprio quanto sopra rilevato dal tribunale, ribadendo quanto osservato dal tribunale ».
2.2. Giova ricordare, dunque, che, come recentemente ribadito da Cass. n. 24550 del 2023, « ove il giudice d’appello abbia dichiarato inammissibile uno dei motivi di gravame per difetto di specificità, affermandone poi comunque nel merito l’infondatezza, la parte rimasta soccombente che ricorra in Cassazione contro tale sentenza, ove intenda impedirne il passaggio in giudicato, ha l’onere di impugnare la relativa statuizione, da sola sufficiente a sorreggere la decisione, dato che il passaggio in giudicato della pronuncia di inammissibilità priverebbe la medesima parte dell’interesse a far valere in sede di legittimità l’erroneità delle ulteriori statuizioni della decisione impugnata » ( cfr . Cass. n. 21514 del 2019; Cass. n. 9243 del 2004).
2.2.1. Correttamente, quindi, i ricorrenti, con la censura in esame, hanno contestato, innanzitutto, la statuizione di inammissibilità del loro predetto motivo di appello come ritenuta dalla corte capitolina.
2.3. Va rimarcato, poi, che: i ) il ricorrente per cassazione che intenda impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata nella parte relativa alla dichiarata inammissibilità di uno dei motivi di gravame, ha l’onere ( a ) di denunziare l’errore in cui è incorsa la sentenza predetta e ( b ) di dimostrare che il motivo d’appello, ritenuto non specifico, aveva, invece, i requisiti di cui all’art. 342 cod. proc. civ. ( cfr. Cass. n. 18776 del 2023; Cass. n. 21514 del 2019; Cass. n. 9243 del 2004; Cass. n. 2749 del 1995); ii ) ai fini della specificità dei motivi d’appello richiesta dall’art. 342 cod. proc. civ., l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado; non è, pertanto, necessaria l’allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice ( cfr . Cass. n. 2320 del 2023; Cass. n. 23781 del 2020. Si vedano pure Cass., SU, n. 36481 del 2022 e Cass., SU, n. 27199 del 2017, a tenore delle quali ‘ Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo
formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata ‘). Invero, essendo l’appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi – previsto dall’art. 342, comma 1, cod. proc. civ. – prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l’impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell’impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure ( cfr . Cass. n. 2320 del 2023; Cass. n. 21745 del 2006).
2.4. Tanto premesso, la doglianza in esame si rivela inammissibile.
2.4.1. Essa, invero, si limita a riportare ( cfr . pag. 17-18 del ricorso) ampi stralci dell’atto di appello promosso dagli odierni ricorrenti contro la decisione del tribunale al fine di dimostrare l’idoneità delle censure ivi formulate a sottoporre la prima a critica adeguata e specifica in parte qua .
2.4.2. Così operando, tuttavia, la stessa non si confronta adeguatamente (come sarebbe stato suo specifico onere), innanzitutto, con l’affermazione tramite cui la corte distrettuale, dopo aver rimarcato che il giudice di prime cure aveva osservato che, pure in relazione alle contestazioni ‘ elencate ai punti 6e e 6f e dai punti 7.a. a 7.f dell’atto di citazione ‘ (riguardanti, appunto,
gli addebiti, operati sul conto corrente per cui è causa, per l’acquisto di fondi comuni di investimento e/o di quote di gestioni patrimoniali e per quello di titoli azionari), gli attori ‘ non deducono affatto vizi genetici del rapporto contrattuale che sta alla base delle singole operazioni (e cioè del contratto di intermediazione finanziaria, che essi, invero, non nominano neppure) ma si limitano a negare di avere compiuto (o meglio, di avere ordinato) le singole prestazioni esecutive di detto contratto. . In altre parole, ancora una volta, la contestazione non verte sull’esistenza e legittimità della fonte contrattuale da cui traggono origine gli addebiti (in ipotesi contabilmente corretti e corrispondenti ad eventi realmente accaduti e riconducibili al correntista, ma fondati, a monte, su una pattuizione viziata), bensì soltanto sulla corrispondenza degli addebiti ad operazioni effettivamente compiute dagli attori. I quali sollevano, cioè, un’eccezione che tipicamente ricade nell’ipotesi normativa di cui al primo comma dell’ art. 1832 c.c. ‘, aveva considerato il corrispondente motivo di gravame inammissibile perché parte appellante neppure aveva «dedotto in quale atto difensivo (atto di citazione, ovvero memoria ex art. 186 -ter , n. 1, c.p.c., che costituiva il limite temporale per l’ emendatio libelli -e non certo la comparsa conclusionale -) si rinverrebbe una confutazione più ampia di quella evidenziata come carente dal tribunale ».
2.4.2. Ciò avrebbe imposto, infatti, alla COGNOME ed al COGNOME di dimostrare (riproducendone, anche sinteticamente, nel loro ricorso, il contenuto, sul punto), in primis , che, diversamente da quanto opinato dalla corte predetta, già la citazione introduttiva e/o l’eventuale memoria ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ. contenessero quelle contestazioni più specifiche ritenute carenti, invece, dalla corte capitolina, così da inficiarne la contraria affermazione, insufficiente rivelandosi, a tal fine, la mera descrizione del loro atto di appello.
2.4.3. Tanto non si rinviene, però, nel contenuto della doglianza in esame, la quale, pertanto, va considerata inammissibile, dovendosi qui solo ricordare che, secondo consolidato e qui condiviso indirizzo di legittimità, la Corte di cassazione, allorquando sia denunciato (come nella specie) un error in procedendo , è sì anche giudice del fatto processuale ( cfr . Cass. n. 33173
del 2023; Cass. n. 28385 del 2023 Cass., SU, n. 20181 del 2019; Cass. n. 1738 del 1988; Cass., SU, n. 3195 del 1969) e ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa al fine di valutare la fondatezza del vizio denunciato, purché, tuttavia, lo stesso sia stato ritualmente indicato ed allegato nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.; è necessario, perciò, non essendo tale vizio rilevabile ex officio , che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il fatto processuale di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni ed i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale ( cfr., ex multis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 4391 del 2022; Cass. n. 28072 del 2021; Cass. n. 15807 del 2021; Cass. n. 25432 del 2020, in motivazione; Cass, SU, n. 20181 del 2019; Cass. n. 7499 del 2019; Cass. n. 2771 del 2017; Cass. n. 19410 del 2015). Alteris verbis , il potere-dovere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali non significa che la medesima debba ricercarli autonomamente, spettando, invece, alla parte allegarli ed indicarli ( cfr . Cass. n. 33173 del 2023; Cass. n. 28385 del 2023; Cass. n. 978 del 2007).
3. Il terzo motivo di ricorso è rubricato « Nullità (parziale) della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. perché corredata da motivazione apparente in violazione degli artt. 112, 113 c.p.c., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. e violazione e/o falsa applicazione degli 1832 e 1857 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ». La COGNOME ed il COGNOME assumono che: i ) nel loro atto di appello (di cui riportano, sebbene sinteticamente, i corrispondenti stralci), avevano censurato la sentenza di primo grado, per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1832 e 1857 cod. civ., nella parte in cui aveva affermato che erano soggetti al termine di decadenza di cui al comma 1 dell’art. 1832 cod. civ. le cont estazioni che, senza porre in discussione la validità ed efficacia del contratto di conto corrente (o singole sue clausole), hanno ad oggetto l’inesistenza e/o la nullità e/o l’annullabilità e/o la rescindibilità e/o la risolubilità e/o comunque l’invalidità e l’inefficacia degli
atti giuridici, di natura negoziale, da cui derivano le singole scritturazioni; ii ) « la corte di merito ha liquidato tali censure ritenendo infondato l’appello limitandosi, da un lato, ad affermare che ‘con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 1832, I e II comma, c.p.c.’ appariva sufficiente richiamare le pronunce di codesta Ecc.ma Suprema Corte n. 3000/2018 e n. 2324/2016, per ritenere che ‘la realtà effettuale delle operazioni richiamate nell’atto di appello è ormai divenuta incontestabile’ e, dall’altro lato, ad osservare ‘sotto diverso ed autonomo profilo (rispetto all’erronea pronuncia sull’inammissibilità) che ‘condivide e fa proprio quanto sopra rilevato dal tribunale, ribadendo quanto osservato dal tribunale’ »; iii ) « Consegue, da quanto appena esposto, che la sentenza è, in primo luogo, nulla ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. sia perché corredata da motivazione apparente in violazione degli artt. 132 c.p.c. e dell’articolo 1118 disp. att. c.p.c., sia perché, la parte in cui la Corte Territoriale ha reso una motivazione per relationem , è priva dei requisiti minimi tali da poter essere ritenuta comprensibile e giuridicamente valida »; iv ) altrettanto chiara è la violazione e falsa applicazione degli artt. 1832 e 1857 cod. civ. nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto (parzialmente) infondata l’impugnazione atteso che anche la corte d’appello, uniformandosi al giudice di prime cure, non ha tenuto conto dei principi, ripetutamente sanciti da questa Corte, riguardanti l’effettivo perimetro delle contestazioni precluse dall’avvenuta approvazione tacita di un estratto conto.
3.1. Questa doglianza deve considerarsi assorbita, ad avviso di questo Collegio, atteso l’esito dello scrutinio del precedente motivo ed il principio, già in quella sede richiamato ( cfr . § 2.2. di questa motivazione, da intendersi qui riportato per intuibili ragioni di sintesi), sancito da Cass. n. 24550 del 2023.
In conclusione, dunque, l’odierno ricorso di NOME COGNOME e NOME COGNOME deve essere respinto, restando a loro carico, in via solidale, le spese di questo giudizio di legittimità tra le sole parti costituite, altresì dandosi atto, -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr . Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del
2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, dei parte dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso di NOME COGNOME e NOME COGNOME e li condanna, in solido tra loro, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla controricorrente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, liquidate in complessivi € 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio della Prima sezione civile