Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4362 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 4362 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 11893-2025 proposto da:
COSTEA VASILE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 724/2024 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 13/12/2024 R.G.N. 295/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Oggetto
Iscrizione elenchi
Decadenza
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 17/12/2025
CC
FATTI DI CAUSA
1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Bologna, Sezione Lavoro, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Ravenna ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da NOME COGNOME -operaio agricolo a tempo determinato che assumeva di aver lavorato alle dipendenze della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e di essere stato iscritto negli elenchi anagrafici del comune di residenza -diretto ad ottenere l’annullamento dei provvedimenti di indebito comunicati dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, contenenti la richiesta di restituzione dell’indennità di disoccupazione ricevuta per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, l’accertamento che nulla era dovuto all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e la condanna dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE alla restituzione di quanto eventualmente percepito in virtù delle citate comunicazioni.
La Corte territoriale ha ritenuto che il ricorrente fosse incorso nella decadenza di cui all’art. 22 del d.l. n. 7 del 1970. Ha premesso che, secondo l’accertamento compiuto dal Tribunale, le note con le quali l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva comunicato l’indebito erano state ricevute dal lavoratore. Questi aveva presentato il ricorso amministrato oltre il termine, previsto dall’art. 11 del d.lgs. n. 375 del 1993, di 30 giorni dalla ricezione delle note e, quindi, aveva depositato il ricorso giudiziale allorquando era decorso il termine perentorio di 120 giorni dalla data di definitività del provvedimento stabilito dall’art. 22 cit. Disattendendo la ricostruzione accolta dal Tribunale di Ravenna, ha ritenuto che il termine di cui all’art. 22 cit. fosse operante anche nel presente giudizio di accertamento negativo dell’indebito, in quanto l’iscrizione negli elenchi anagrafici costituiv a il presupposto per l’attribuzione della prestazione previdenziale.
Avverso detta sentenza NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito mediante controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
All’esito della camera di consiglio del 17 dicembre 2025, il Collegio si è riservato di depositare ordinanza entro il termine di sessanta giorni ai sensi dell’art. 380 bis .1, secondo comma, c.p.c.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, rubricato «Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa decisione da parte del Giudice del merito su domanda ritualmente introdotta in giudizio», la parte ricorrente lamenta che la Corte d’appello non si sarebbe pronunciata sulle comunicazioni dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE del 16 e 18 novembre 2022, che avevano annullato e sostituito le precedenti richieste di rimborso comunicate il 12 luglio 2022, evidenziando che aveva domandato in giudizio l’annullamento di tutte le richie ste provenienti dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo è infondato.
2.1. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il vizio di omessa pronuncia ricorre ove manchi qualsivoglia statuizione su di un capo della domanda o su di un’eccezione di parte, così dando luogo all’inesistenza di una decisione sul punto della controversia, per la mancanza di un provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, non potendo dipendere dall’omesso esame di un elemento di prova (v. Cass. n. 7472 del 2017; in senso conforme v. anche, più di recente, Cass. n. 27980 del 2023, non massimata).
In particolare, è stato chiarito che la differenza fra l’omessa pronuncia di cui all’art. 112 c.p.c. e l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., applicabile ratione temporis al caso di specie, si coglie nel senso che, nella prima, l’omesso esame concerne direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in
causa (e, quindi, nel caso del motivo d’appello, uno dei fatti costitutivi della ‘domanda’ di appello), mentre nella seconda ipotesi l’attività di esame del giudice, che si assume omessa, non concerne direttamente la domanda o l’eccezione, ma una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un’eccezione e, quindi, su uno dei fatti principali della controversia (v. Cass. n. 1539 del 2018, la quale richiama Cass. n. 25761 del 2014, Cass. n. 25714 del 2014 e Cass. n. 5444 del 2006).
2.2. Nella specie, parte ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale ha ritenuto verificata la decadenza considerando quale dies a quo la data di ricezione delle note dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE del 27 giugno 2022, senza avvedersi che le stesse erano state sostituite e annullate da successive comunicazioni del 16-18 novembre 2022.
È evidente che, in questo modo, la parte denunzia la completa pretermissione, da parte della Corte, di un fatto storico ben preciso, ossia l’invio di note di indebito sostitutive delle precedenti. A suo dire, l’apprezzamento di tale circostanza avrebbe pot uto condurre ad esito decisionale diverso in merito all’eccezione di decadenza sollevata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e, siccome disattesa dal Tribunale, fatta valere dall’RAGIONE_SOCIALE tramite l’appello.
È altrettanto evidente che la censura in esame non può dirsi fondata nei termini prospettati dalla parte, giacché l’omissione ascritta alla Corte territoriale riguarda non già la domanda in sé, bensì una specifica circostanza fattuale reputata decisiva. Va escluso, pertanto, che la sentenza impugnata sia affetta dal vizio lamentato, ossia che la Corte abbia provveduto mancando di decidere su di una domanda che, ritualmente e
incondizionatamente proposta, richiedeva una pronuncia di accoglimento o di rigetto (cfr. Cass. n. 3417 del 2015).
2.3. Né in senso contrario vale obiettare che la domanda aveva per oggetto l’annullamento anche delle comunicazioni di indebito del 16-18 novembre 2022.
Innanzitutto, parte ricorrente ha del tutto trascurato di riprodurre il contenuto dell’atto introduttivo della lite, sicché è preclusa la possibilità di verificare se effettivamente, come denunziato dalla stessa, la Corte territoriale abbia omesso di pronunciarsi sull’autonoma domanda che si sostiene non sia stata vagliata. Così facendo la parte è venuta meno all’onere di riportare nel ricorso per cassazione la domanda autonomamente apprezzabile nei suoi esatti termini. Non essendo detto vizio rilevabile d’ufficio, difatti, la Corte di cassazione, quale giudice del ‘fatto processuale’, può esaminare direttamente gli atti processuali solo quando il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all’onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un’autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (cfr. Cass. n. 28072 del 2021 e Cass. n. 15367 del 2014).
Inoltre, occorre rammentare che nel giudizio instaurato per contrastare la pretesa restitutoria dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE l’oggetto della domanda non è rappresentato dalla caducazione degli atti di recupero provenienti dall’RAGIONE_SOCIALE, bensì dall’accertamento del diritto dell’ accipiens a conseguire la prestazione contestata o comunque l’esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (cfr. Cass., Sez. Un., n. 18046 del 2010). Ne deriva che, al di là del tenore testuale delle conclusioni dell’atto introduttivo (peraltro, come detto, neppure riportate nel ricorso), non può ritenersi che la domanda proposta dal
lavoratore abbia avuto ad oggetto la caducazione delle note di indebito del 16-18 novembre 2022.
2.4. D’altro canto, anche a voler ritenere che tramite la doglianza in esame la parte, pur denunciando erroneamente la violazione dell’art. 112 c.p.c., abbia nella sostanza inteso lamentare l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le part i, è palese l’insufficiente articolazione della censura. Ed infatti, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, l’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agos to 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6), e 369, secondo comma, n. 4), c.p.c., il ricorrente deve indicare il ‘fatto storico’, il cui esame sia stato omesso, il ‘dato’, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il ‘come’ e il ‘quando’ tale fatto sia stato oggetto di discussione processua le tra le parti e la sua ‘decisività’ (v. Cass., Sez. Un., n. 8053 del 2014; sono conformi Cass. n. 25216 del 2017, Cass. n. 9253 del 2017, Cass. n. 27415 del 2018 e Cass. n. 17005 del 2024). Il motivo di ricorso in scrutinio non soddisfa i requisiti contenutistici appena indicati, giacché non indica in alcun modo il ‘come’ e il ‘quando’ il fatto potenzialmente decisivo addotto (ossia la ricezione di note di indebito successive a quelle prese in considerazione dalla Corte territoriale) abbia formato oggetto di discussione tra le parti. È evidente, perciò, che la censura non
può trovare utile ingresso in sede di giudizio di legittimità, nel quale la cognizione della Corte è circoscritta al vaglio di motivi strutturati secondo criteri di chiarezza, precisione e specificità. In ogni caso, il motivo caso è da ritenersi infondato per quanto sarà esplicato con riferimento agli ulteriori motivi di ricorso, in ragione della decadenza ex art . 22 del d.l. n. 7 del 1970, rilevata dalla Corte d’appello, che preclude la contestabilità delle richieste di indebito avanzate dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (ivi comprese anche quelle del 16 e 18 novembre 2022).
Il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente in quanto fra loro connessi.
3.1. Tramite il secondo motivo si denunzia la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 22 comma 1 del D.L. 7/1970, con mancato superamento del termine di decadenza, per insussistenza nell’atto dei ‘tratti essenziali’ previsti dalla legge», censurandosi la se ntenza impugnata laddove ha affermato l’applicabilità dell’art. 22 cit. senza considerare che nella specie le richieste restitutorie dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si traducevano in una vuota intimazione. Il ricorrente deduce che, quando manchino i tratti essenziali della richiesta di restituzione, non si applica la disciplina sulla ripetizione in materia previdenziale o assistenziale, bensì la disciplina generale in materia di indebito. Sostiene, quindi, che in tali evenienze alcuna decadenza può venire in rilievo, altrimenti si violerebbero gli artt. 24 e 3 della Costituzione, giacché il lavoratore sarebbe costretto ad agire entro un termine di decadenza brevissimo e, peraltro, ‘al buio’.
3.2. Nel terzo motivo si denunzia la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 22 comma 1 del D.L. 7/1970, con mancato superamento della decadenza, in quanto il Giudice del merito ha dichiarato la decadenza eliminando il requisito di legge per cui il provvedi mento dev’essere ‘definitivo’». La censura attinge la
parte della sentenza in cui il termine decadenziale di 120 giorni è stato fatto decorrere -secondo il ricorrente -dalla data di ricezione delle prime note di indebito, cioè dal 12 luglio 2022, senza considerare i trenta giorni seguenti, previsti dall’art . 11 del d.lgs. n. 375 del 1993 per proporre ricorso amministrativo, affinché i provvedimenti di cancellazione potessero essere considerati definitivi.
Nel motivo si rimarca che, nella specie, considerata la decorrenza dei termini dalla data di ricezione delle successive note di indebito, risalenti al 16 e 18 novembre 2022, il deposito del ricorso giudiziale (avvenuto il 28 marzo 2023) era da considerarsi tempestivo, in quanto non era trascorso un lasso di tempo nel complesso superiore a 150 giorni.
Entrambi i motivi sono infondati.
4.1. Come accertato nella sentenza impugnata, le note di indebito predisposte dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e comunicate nel mese di luglio del 2022 avevano permesso al lavoratore di acquisire consapevolezza delle intervenute variazioni degli elenchi anagrafici del comune di residenza, in modo da consentirgli prima di attivare il prescritto procedimento amministrativo e poi di adire il giudice per tutelare i propri diritti (v. pag. 2: «Il primo Giudice, dato atto che la comunicazione della variazione degli elenchi nominativi d ei lavoratori agricoli … aveva avuto luogo nei confronti del COGNOME il 12.7.2022, che l’impugnazione del provvedimento in sede amministrativa aveva avuto luogo il 14.10.2022 … e che il ricorso giurisdizionale era stato proposto in data 28.3.2023 …»).
Sulla scorta di tale accertamento in fatto, risulta apodittica la tesi del ricorrente secondo cui, nella specie, la Corte territoriale avrebbe violato o falsamente applicato l’art. 22 cit., che non avrebbe potuto decorrere -secondo la prospettazione della
parte -perché le comunicazioni dell’RAGIONE_SOCIALE non avrebbero consentito di avere contezza dell’intervenuta variazione degli elenchi. Al contrario, la circostanza accertata nella sentenza impugnata rende palese che le comunicazioni ricevute dal lavoratore ne l mese di luglio del 2022 erano senz’altro idonee a rendergli nota tale variazione e, dunque, a permettergli di azionare tempestivamente gli strumenti di tutela approntati dall’ordinamento.
4.2. Quanto alla data di decorrenza del termine decadenziale, la Corte territoriale ha correttamente affermato che la presentazione tardiva ricorso amministrativo (avvenuta il 14 ottobre 2022, ossia oltre il termine perentorio ex art . 11 del d.lgs. n. 375 del 1993 di trenta giorni a partire dal 12 luglio 2022, data di ricezione delle note di indebito) non vale a spostare in avanti il dies a quo del termine di decadenza per la proposizione della domanda giudiziale (v. Cass. n 12603 del 2007) né determina alcuna rimessione in termini dell’interessato (cfr. Cass. n. 7527 del 2010). Ed infatti, il termine di decadenza di centoventi giorni previsto dall’art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. in l. n. 83 del 1970, per impugnare in sede giurisdizionale la mancata iscrizione o la cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, decorre in ogni caso dalla data in cui il relativo provvedimento amministrativo diviene definitivo, indipendentemente dalla causa per cui si verifica la definitività (cfr. Cass. n. 7986 del 2024). Anche di recente questa Corte ha ribadito che in caso di rigetto del ricorso ovvero di mancata presentazione del medesimo il provvedimento di mancata iscrizione diviene definitivo e inizia a decorrere il termine di decadenza di 120 giorni ex art . 22 cit. (cfr. Cass. n. 2512 del 2025, in motivazione).
Erra però il ricorrente innanzitutto nell’individuare i provvedimenti impugnabili entro i suddetti termini di decadenza, che non
sono quelli di ripetizione dell’indebito (nemmeno quelli del 16 e 18 novembre 2022, sostitutivi delle precedenti richieste di restituzione, emessi a seguito di un ricalcolo dell’indebito effettuato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), ma quelli precedenti, denominati ‘provvedimenti di riconoscimento/disconoscimento di giornate di lavoro agricolo intervenute dopo la pubblicazione degli elenchi annuali’, relativi alle medesime annualità 2014 -2018, oggetto della comunicazione del 27 giugno 2022, pacificamente ricevuta il 12 luglio, di cui la parte ha altresì richiesto l’annullamento.
Tali provvedimenti, come correttamente chiarito nella sentenza della Corte, qui gravata da ricorso, andavano impugnati giudizialmente nel termine di decadenza di 120 giorni, indicato dall’art. 22 del d.l. n. 7 del 1970. L’iscrizione negli elenchi, difatti, costituisce presupposto per richiedere la indennità di disoccupazione agricola e non consente di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale in caso di maturazione della decadenza prevista dall’art. 22 cit., che ha natura di decadenza sostanziale (cfr. Cass. n. 26284 del 2025; n. 9622 del 2015, n. 9595 del 1997, n. 5942 del 2001, n. 16803 del 2003, n. 15460 del 2004, n. 10393 del 2005 e n. 13092 del 2009).
Sotto altro profilo, si è già chiarita la ragione per la quale non può trovare accoglimento il motivo di ricorso secondo cui la Corte avrebbe errato per non aver preso in esame le successive comunicazioni ricevute dall’interessato il 16 e 18 novembre 2022. Pertanto, considerata la ricezione delle comunicazioni dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nel mese di luglio 2022 e aggiungendo il termine di trenta giorni per proporre ricorso amministrativo ex art . 11 del d.lgs. n. 375 del 1993, la domanda giudiziale risulta comunque tardiva, in quanto il deposito del ricorso è avvenuto soltanto il 28 marzo 2023.
4.3. Altrettanto corretta è l’affermazione sempre contenuta nella sentenza impugnata -secondo cui il termine decadenziale di cui all’art. 22 cit. opera anche nel presente giudizio, dissentendo così dalla tesi del Tribunale in base alla quale tale termine no n è applicabile all’azione di accertamento negativo dell’indebito proposto dall’ accipiens nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Come già rilevato, difatti, più volte questa Corte ha affermato che, in tema di disoccupazione agricola, l’iscrizione negli elenchi anagr afici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l’attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione (oppure, come verificatosi nel caso in esame, di variazione del numero delle giornate lavorative) da tali elenchi, entro il termine decadenziale di cui all’art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modificazioni in l. n. 83 del 1970 (cfr. Cass. n. 13312 del 2024 e Cass. n. 7967 del 2024).
4.4. Vanno senz’altro disattesi anche i dubbi di costituzionalità adombrati nel ricorso sul doppio versante della violazione del diritto di azione (art. 24 Cost.) e del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.). Deduce il ricorrente, in proposito, che la domanda del lavoratore è soggetta ad un termine di decadenza brevissimo che inizia a decorrere anche senza egli possa conoscere con esattezza le ragioni della variazione degli elenchi.
Al riguardo, la Corte costituzionale (sent. n. 192 del 2005) ha spiegato che non confligge con gli artt. 3 e 38 Cost. la previsione di un termine di decadenza di soli 120 giorni -decorrenti dalla notifica o dal momento della conoscenza del provvedimento -dall’azione giudiziaria nei confronti dei provvedimenti definitivi relativi alla mancata inclusione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato ovvero alla cancellazione dagli stessi. Ciò in base al rilievo secondo cui la
previsione di termini decadenziali per contestare in sede giurisdizionale i provvedimenti di cancellazione o di mancata inclusione negli elenchi nominativi è giustificata dall’esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto, avuto riguardo alla circostanza che l’atto di iscrizione costituisce presupposto per l’accesso alle prestazioni previdenziali collegate al solo requisito assicurativo, quali l’indennità di malattia e di maternità, e titolo per l’accredito, in ciascun anno, dei contributi (corrispondenti al numero di giornate di iscrizione negli elenchi stessi).
In sostanza, la fissazione di un termine di decadenza risponde all’esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti giuridici, in un settore contraddistinto da un’apprezzabile difficoltà di accertamento (cfr. Cass. n. 10220 del 2024, in motivazione).
Inoltre, questa Corte ha già chiarito che la previsione di tale termine per l’esercizio dell’azione giudiziaria non viola neppure gli artt. 24 e 113 Cost., atteso che esso non si risolve in un ostacolo apprezzabile e ingiustificato per la tutela della posizione assicurativa dell’interessato (v. Cass. n. 15460 del 2004).
È assorbito il quarto motivo, mediante il quale si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. sostenendosi che è a carico dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE l’onere di provare il diritto a conseguire la restituzione di prestazioni previdenziali indebite e le ragioni per le quali sono stati modificati gli elenchi nominativi degli operai agricoli. È evidente che, ritenuta immune da censure la decisione della Corte d’appello in ordine alla decadenza dall’azione giudiziaria, è superflua la disamina della doglianza relativa alla ripartizione degli oneri probatori, in quanto attinente al merito della controversia.
Il quinto ed ultimo motivo di ricorso addebita alla sentenza impugnata la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.
per omessa decisione sulla domanda, proposta in via subordinata, di risarcimento dei danni per violazione di legge».
Il ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello ha omesso di pronunciarsi sulla domanda, formulata in via subordinata, di risarcimento del danno, quantificabile nelle giornate dell’indennità di disoccupazione, cagionato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con il suo comport amento. A detta del lavoratore, difatti, l’RAGIONE_SOCIALE aveva ostacolato l’esercizio dei suoi diritti, in quanto le comunicazioni relative agli indebiti erano prive di motivazione e, comunque, nulla era stato chiarito in ordine alle ragioni della pretesa, né nel verbale ispettivo né in corso di causa, sebbene il Tribunale di Ravenna avesse espressamente chiesto all’Ente di chiarire come aveva determinato le giornate di lavoro sulla scorta delle quali era stata formata la richiesta di indebito.
7. Il motivo è inammissibile.
7.1. Si è già evidenziato che, nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia ex art . 112 c.p.c. postula che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate. Va ricordato, inoltre, che la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l’onere di proporre appello incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni non accolte (perché superate o non esaminate in quanto assorbite), ma deve solo riproporle espressamente nel giudizio di impugnazione, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo, non essendo a tal fine sufficiente un generico richiamo alle eccezioni contenute nelle difese del precedente grado di giudizio, siccome inidoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata domanda o eccezione (v. Cass. n. 33649 del 2023).
7.2. Nel caso in esame, parte ricorrente era risultata pienamente vittoriosa in primo grado, sicché a fronte dell’appello proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sarebbe stato suo onere riproporre la domanda subordinata della cui mancata disamina si lamenta in questa sede. Tuttavia, nel ricorso non viene dedotto in modo specifico che tale onere di riproposizione sia stato assolto e non emerge con chiarezza la riproposizione della domanda nella memoria costitutiva in appello. Ciò preclude la possibilità di valutare se la Corte territoriale sia incorsa nel denunciato errore.
7.3. A ciò si aggiunga che la sentenza impugnata dà atto del fatto che l’appellato aveva in subordine chiesto la condanna dell’RAGIONE_SOCIALE alle spese processuali a titolo risarcitorio (v. pag. 4). Si tratta in modo evidente di una pretesa subordinata dal contenuto sensibilmente diverso da quello della domanda di cui si riferisce nel ricorso per cassazione, in cui il risarcimento del danno è rapportato alle giornate dell’indennità di disoccupazione. Ne consegue che l’evidenziato deficit deduttivo rende manifestamente inammissibile la censura, non essendo possibile ricavare dalla lettura del ricorso l’effettivo contenuto della pretesa subordinata sulla quale, secondo la parte ricorrente, la Corte d’appello non si sarebbe pronunciata. Il motivo, quindi, non è autosufficiente ed è sotto più profili inammissibile.
Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il ricorso dev’essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico del ricorrente. La liquidazione, affidata al dispositivo che segue, è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche (sostituite, da ultimo, con d.m. n. 147 del 2022) e del valore della causa.
10. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l’inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., Sez. Un., n. 4315 del 2020).
P Q M
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025
La Presidente
NOME COGNOME