Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3352 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 3352 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/02/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22928/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende;
-ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dagli AVVOCATI NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrente –
–
Oggetto: Dirigenza medica Decadenza anticipata da incarico di direttore amministrativo
per turni eccedenti
avverso la sentenza n. 354/2016 RAGIONE_SOCIALE CORTE D ‘ APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 18/04/2016 R.G.N. 1356/2013;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 2/11/2022 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
con sentenza n. 354/2016 del 18 aprile 2016, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE confermava la decisione resa dal Tribunale di Vallo RAGIONE_SOCIALE Lucania che aveva respinto la domanda di NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE intesa ad ottenere la declaratoria RAGIONE_SOCIALE illegittimità RAGIONE_SOCIALE decadenza anticipata dall’incarico di direttore amministrativo ed il risarcimento del danno;
l’attore, laureato in giurisprudenza con abilitazione all’esercizio RAGIONE_SOCIALE professione di avvocato, dopo precedenti esperienze assunto, a seguito di concorso pubblico, presso l’RAGIONE_SOCIALE con la qualifica di dirigente amministrativo, a seguito di mobilità volontaria aveva ottenuto il trasferimento presso l’RAGIONE_SOCIALE;
si era quindi iscritto, nel 2006, presso l’RAGIONE_SOCIALE per la nomina a Direttore amministrativo di AA.RAGIONE_SOCIALE e nel 2008 anche per la nomina a Direttore generale;
con delibera n. 1124 del 19/10/2006 era stato nominato Direttore amministrativo dell’RAGIONE_SOCIALE con incarico triennale;
con successiva nota del Direttore generale prot. n. 58/DG del 7/11/2007 era stato sospeso dall’incarico e quindi con delibera 1470 del 13/11/2007 era stato dichiarato decaduto dallo stesso;
le ragioni che avevano portato a tale ultimo provvedimento erano state plurime e per lo più incentrate su una serie di comportamenti attribuiti al COGNOME e ritenuti in palese contrasto con le strategie del Direttore generale, denotanti, nella prospettazione dell’RAGIONE_SOCIALE, che il predetto non era riuscito o non aveva voluto creare, ai fini del perseguimento degli interessi dell’Ente, un clima di fattiva collaborazione con i vertici aziendali (Direttore generale e Direttore sanitario), con la dirigenza, con le organizzazioni sindacali, con il personale dipendente;
NOME COGNOME aveva proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Vallo RAGIONE_SOCIALE Lucania deducendo l’illegittimità del provvedimento di decadenza aAVV_NOTAIOato dall’RAGIONE_SOCIALE (poi disciolta, oggi RAGIONE_SOCIALE) perché non preceduto da alcuna garanzia procedimentale, con conseguente lesione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa; aveva lamentato, altresì, l’infondatezza dei motivi posti a sostegno RAGIONE_SOCIALE decisione di risolvere il contratto e l’assenza di gravità degli stessi;
il Tribunale aveva respinto il ricorso rilevando che la deliberazione impugnata si fondava su addebiti disciplinari contestati al ricorrente per i quali non emergeva alcuna violazione del diritto di difesa; aveva, nel merito, osservato che l’aAVV_NOTAIOato provvedimento era legittimo sussistendo i gravi motivi che ai sensi dell’art. 8 del contratto individuale consentivano di ritenere venuto meno il rapporto fiduciario;
la decisione era confermata dalla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE;
la Corte territoriale rilevava preliminarmente che NOME COGNOME era stato messo in condizione di poter esercitare pienamente il proprio diritto di difesa;
quanto al merito, richiamava la disciplina rilevante in causa e così l’art. 1 quinquies e l’art. 3, comma 8, del d.lgs. n. 502/1992 nonché l’art. 22, commi 6, 7 e 8, RAGIONE_SOCIALE L.R. RAGIONE_SOCIALE n. 32 del 1994;
evidenziava che era espressamente prevista dal citato art. 3, comma 8, RAGIONE_SOCIALE L.R. la possibilità per il direttore generale di sospendere o dichiarare decaduti il direttore amministrativo ed il direttore sanitario ricorrendo gravi motivi;
richiamava la clausola contrattuale (art. 8) che pure prevedeva la possibilità per il Direttore generale di recedere dal contratto dichiarando la decadenza in presenza di gravi motivi e riteneva che ciò non fosse in contrasto con l’art. 97 Cost. né con le regole del diritto comune, riproducendo la clausola il contenuto RAGIONE_SOCIALE norma RAGIONE_SOCIALE L.R.;
assumeva che era emersa dagli atti di causa la fondatezza delle accuse di scorrettezza, mancanza di trasparenza ed ingiustizia nel confronti del Direttore generale, ostacolato più volte dal COGNOME nello svolgimento dei compiti essenziali per l’andamento dell’ufficio, di sistematica elusione di richieste di chiarimenti ed integrazioni con conseguenti irragionevoli ritardi nell’adozione di provvedimenti deliberativi, di manchevolezze nella gestione di compiti su di lui, in tutto o in parte, incombenti, di delegittimazione RAGIONE_SOCIALE Direzione generale nei confronti del personale RAGIONE_SOCIALE, di negligenza nel seguire procedimenti di interesse strategico per l’RAGIONE_SOCIALE;
per la cassazione di tale decisione NOME COGNOME ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, successivamente illustrati da memoria, cui l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Considerato che:
1. con il primo motivo il ricorrente denuncia error in procedendo , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per avere il giudice d’appello omesso di esaminare la circostanza -specificamente evidenziata nel ricorso in appello -relativa alla divergenza tra i motivi posti a sostegno del provvedimento di sospensione e quelli a base RAGIONE_SOCIALE decisione di far decadere il COGNOME dall’incarico, con particolare riferimento ai riflessi di tale divergenza sulle garanzie procedimentali che avrebbero dovuto precedere l’adozione del provvedimento di decadenza di cui si lamenta l’illegittimità;
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rileva, in particolare, che, nello specifico, l’adozione del provvedimento di decadenza era avvenuta per motivi diversi da quelli per i quali era stata disposta la sospensione e rispetto ai quali il COGNOME aveva fornito chiarimenti;
assume che l’RAGIONE_SOCIALE lo aveva invitato a controdedurre solo con riguardo al primo provvedimento e non anche con riguardo alle ragioni poste, poi, a base RAGIONE_SOCIALE disposta decadenza;
con il secondo motivo il ricorrente denuncia error in procedendo , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere il giudice d’appello omesso di pronunciarsi in ordine alla circostanza, puntualmente evidenziata nel ricorso in appello, relativa alla divergenza tra i motivi posti a sostegno del provvedimento di sospensione e quelli a base RAGIONE_SOCIALE decisione di far decadere il AVV_NOTAIO COGNOME dall’incarico; in altre parole, con il secondo motivo di ricorso si ripropone la stessa questione di cui al primo, ma sotto il profilo dell’omessa pronuncia;
con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., delle norme in tema di omessa specifica contestazione dei fatti costitutivi posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE domanda, con particolare riferimento all’art. 416, comma 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello ritenuto sussistenti i gravi motivi di risoluzione del contratto di diritto privato tra il direttore generale ed il AVV_NOTAIO COGNOME pur in assenza di una specifica contestazione da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
rileva di aver dedicato ben 17 pagine alla dimostrazione dell’infondatezza dei motivi adAVV_NOTAIOi per la risoluzione del contratto a fronte delle quali l’RAGIONE_SOCIALE – in sole tre pagine di memoria -si era limitata a ribadire le ragioni sottese alle contestazioni del Direttore Generale in ordine alla procedura relativa all’assunzione RAGIONE_SOCIALE deliberazione di autorizzazione allo svolgimento di attività aggiuntiva del personale infermieristico e tecnico di radiologia medica, senza alcun riferimento alle deduzioni svolte dal ricorrente con riguardo alle ulteriori contestazioni mossegli dal Direttore Generale;
con il quarto motivo il ricorrente denuncia error in procedendo , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per avere il giudice d’appello omesso di pronunciarsi in ordine al motivo di gravame con il quale il AVV_NOTAIO COGNOME lamentava la violazione, da parte del giudice di prime cure, del principio di non contestazione di cui all’art. 416 cod. proc. civ.;
evidenzia che erroneamente la Corte territoriale, a fronte di una posizione di non contestazione assunta dall’RAGIONE_SOCIALE, avrebbe reputato sussistente tale contestazione sulla base RAGIONE_SOCIALE produzione documentale fornita dall’RAGIONE_SOCIALE;
il ricorso è infondato;
a base dei motivi sopra sinteticamente illustrati l’odierno ricorrente pone la circostanza che il contratto di lavoro sottoscritto con l’RAGIONE_SOCIALE, dopo aver richiamato, quanto alla decadenza per gravi motivi, la previsione dell’art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 502/1992, aveva stabilito, all’art. 8, comma 2, che ‘il Direttore generale, previa contestazione formale dell’addebito all’interessato e successive verifica in contraddittorio e con provvedimento motivato, può sospendere o recedere dal contratto dichiarandone la decadenza’;
aggiunge che la contestazione formale dell’addebito e il contraddittorio tra le parti sono le garanzie procedimentali minime per addivenire all’adozione di un provvedimento di sospensione;
precisa che, ricevuto il provvedimento di sospensione, aveva ritenuto di fornire chiarimenti con lettera prot. 8/ris/DA del 9/11/2007, successivamente integrati in data 12/11/2007 con altra lettera 8/ris/BIS, lettera con la quale si era reso disponibile ad ogni ulteriore chiarimento e confronto personale;
tuttavia, senza essere ascoltato personalmente, aveva ricevuto il provvedimento di decadenza nel quale erano state anche contestate nuove circostanze rispetto ai fatti di cui al provvedimento di sospensione;
sostiene, come già sopra evidenziato, che la diversità dei gravi motivi posti a base del provvedimento di decadenza rispetto a quello di sospensione avrebbe richiesto che tale secondo provvedimento fosse preceduto dalle garanzie procedimentali previste nel contratto;
rileva che l’invito dell’RAGIONE_SOCIALE a controdedurre aveva riguardato solo i fatti oggetto dell’incolpazione di cui al provvedimento di sospensione e non già quelli oggetto del provvedimento di decadenza;
sostiene che vi è stato un omesso esame RAGIONE_SOCIALE suddetta circostanza (divergenza dei motivi posti a base del provvedimento di sospensione rispetto a quelli del provvedimento di decadenza) puntualmente evidenziata in sede di appello con apposito motivo di gravame;
assume che vi sia stata una violazione del principio di non contestazione atteso che i giudici di appello avrebbero apoditticamente ritenuto sussistenti i gravi motivi di risoluzione del contratto senza rilevare la mancata contestazione dell’RAGIONE_SOCIALE rispetto alle argomentazioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio;
è innanzitutto infondato il motivo incentrato sulla violazione del principio di non contestazione: in primo luogo, si tenga presente che esso concerne la mancata contestazione dei fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non le mere conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti (Cass. 5 marzo 2020, n. 6172; Cass. 21 dicembre 2017, n. 30744);
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in secondo luogo, nel momento stesso in cui l’RAGIONE_SOCIALE, costituendosi in giudizio, ha insistito nei propri provvedimenti di sospensione e decadenza a carico dell’odierno ricorrente, provvedimenti che contengono già in sé una ricostruzione fattuale alternativa a quella del ricorrente, l ‘ RAGIONE_SOCIALE ha inequivocabilmente preso posizione riguardo ad ogni contraria affermazione, di guisa che per ritenere controversi i fatti oggetto di lite non vi era alcuna necessità di un’ulteriore separata e specifica reiterazione delle difese da parte dell’amministrazione;
sono, poi, infondate le doglianze con cui si deduce l’omesso esame RAGIONE_SOCIALE questione RAGIONE_SOCIALE violazione del contraddittorio e del diritto di difesa in ragione RAGIONE_SOCIALE asserita diversità dei motivi del provvedimento di decadenza rispetto a quello di sospensione;
va, al riguardo, precisato che, in termini generali, non può ritenersi sussistente un obbligo di immutabilità dei motivi posti a sostegno del provvedimento di sospensione rispetto a quelli a base RAGIONE_SOCIALE decadenza;
lo stesso ricorrente non dubita del fatto che non c ‘ è alcun rapporto tra sospensione e decadenza trattandosi di provvedimenti ontologicamente diversi, ognuno dei quali dettato da una specifica esigenza (cautelare nel primo caso, di salvaguardia RAGIONE_SOCIALE buona amministrazione nel secondo);
ed allora le ragioni che hanno inAVV_NOTAIOo l ‘ RAGIONE_SOCIALE a dichiarare NOME COGNOME decaduto dall ‘ incarico, ove pure in ipotesi diverse da quelle del provvedimento di sospensione, non rilevano, da un punto di vista procedimentale, sotto il profilo, in sé, di tale diversità, ma sotto quello del diritto di difesa;
ma proprio tale diritto di difesa è stato ritenuto dalla Corte territoriale non pregiudicato;
non emerge, innanzitutto, con chiarezza con riferimento a quali circostanze il provvedimento di decadenza sarebbe stato diverso da quello di sospensione così da aver determinato, in concreto, una violazione del diritto di difesa (che si assume esercitato solo con riguardo ai fatti contemplati dal provvedimento di sospensione -ricompresi anche nel provvedimento di decadenza -, non anche con riguardo ai fatti contemplati solo dal provvedimento di decadenza);
il ricorrente, infatti, ha trascritto nel suo contenuto solo parte del provvedimento di decadenza -pagg. 13 e 14 del ricorso -, ed in particolare quella relativa alle ‘seguenti nuove circostanze’ nonché a ‘dettagli aggiuntivi’ rispetto al provvedimento di sospensione, ma non ha riportato anche il contenuto di tale provvedimento di sospensione in modo da consentire a questa Corte di avere contezza RAGIONE_SOCIALE rilevanza dell’asserita divergenza dei fatti oggetto dell’uno e dell’altro ai fini del rispetto del diritto di difesa;
10. in ogni caso, si evince dalla sentenza impugnata che ‘il AVV_NOTAIOCOGNOME svolgeva l’incarico finché, con nota del D.G. del 7.11.2007 era sospeso cautelarmente dall’incarico
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e, successivamente, previa comunicazione di contestazione specifica e ricezione dei chiarimenti, come da documentazione in atti, era dichiarata la sua decadenza con delibera 1470 del 13.11.2007′ e, in riferimento alla contestata legittimità del provvedimento di decadenza, che ‘alla luce, invece RAGIONE_SOCIALE documentazione versata in atti si evince che il ricorrente fu messo in condizione di poter esercitare pienamente il suo diritto di difesa, come già ampiamente argomentato dal primo giudice’;
dunque, sulla base RAGIONE_SOCIALE documentazione in atti e dell’esplicita condivisione RAGIONE_SOCIALE pronuncia di prime cure, risulta esservi stata una valutazione RAGIONE_SOCIALE doglianza mossa in proposito dal ricorrente, nel rispetto RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza (v., ex aliis , Cass. 3 febbraio 2021, n. 2397) secondo cui la sentenza d ‘ appello può essere motivata per relationem , purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente e come avvenuto nel caso in oggetto, delle ragioni RAGIONE_SOCIALE conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero RAGIONE_SOCIALE identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura RAGIONE_SOCIALE parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente;
peraltro, il ricorrente, che denunci l ‘ omessa pronuncia e la nullità RAGIONE_SOCIALE statuizione di secondo grado, deve formulare il motivo nel rispetto dell ‘ onere imposto dall ‘ art. 366, n. 6, cod. proc. civ.;
hanno affermato, infatti, le Sezioni Unite di questa Corte che, ove la sentenza d ‘ appello sia motivata per relationem alla pronuncia di primo grado, al fine di ritenere assolto l ‘ onere ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ. occorre che la censura identifichi il tenore RAGIONE_SOCIALE motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice d ‘ appello, nonché le critiche ad essa mosse con l ‘ atto di gravame, che è necessario individuare per evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i propri doveri motivazionali (Cass., Sez. Un., n. 7074 del 20 marzo 2017);
tale onere non è stato soddisfatto dall ‘ odierno ricorrente, che ha riproAVV_NOTAIOo solo in parte il contenuto RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado (si veda il ricorso per cassazione alle pagg. 16 e 17), ma non anche il relativo motivo di appello;
del resto, il ricorrente sembra presupporre che l ‘ unico momento in cui l ‘ RAGIONE_SOCIALE ha formalizzato gli addebiti sia stato quello RAGIONE_SOCIALE comunicazione RAGIONE_SOCIALE sospensione, là dove, invece, la stessa sentenza impugnata distingue temporalmente tra sospensione cautelare dall ‘incarico e, come già sopra evidenziato, quanto avvenuto ‘successivamente, previa comunicazione di contestazione specifica e ricezione di chiarimenti’;
neppure sono riproAVV_NOTAIOi i chiarimenti forniti dal RAGIONE_SOCIALE con la lettera prot. 8/ris./DA del 9/11/2007, integrati con nota 8/ris/BIS del 12/11/2007 (cui lo stesso ricorrente fa riferimento – si veda il ricorso per cassazione a pag. 13 – oltre a risultare richiamati nel passaggio motivazionale RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata sopra riportato) che avrebbero
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consentito a questa Corte di avere contezza RAGIONE_SOCIALE riferita circostanza dell ‘ essere gli stessi relativi ai (soli) fatti di cui al provvedimento di sospensione e non anche a quelli che i giudici del merito hanno ritenuto essere i fatti, contestati, oggetto del provvedimento di decadenza;
le suddette considerazioni assorbono ogni pronuncia sulla eccepita carenza di autosufficienza del controricorso (v. memoria del ricorrente) per mancata allegazione RAGIONE_SOCIALE documentazione strumentale alla valutazione RAGIONE_SOCIALE fondatezza delle relative argomentazioni difensive (dovendosi d’altronde osservare che quando un controricorso non contenga anche un ricorso incidentale, l ‘ autosufficienza dello stesso, assolvendo alla sola funzione di contrastare l ‘ impugnazione altrui, è assicurata, ai sensi dell ‘ art. 370, comma 2, cod. proc. civ., che richiama l ‘ art. 366, comma 1, cod. proc. civ., anche quando l ‘ atto non contenga l ‘ autonoma esposizione sommaria dei fatti RAGIONE_SOCIALE causa, ma si limiti a fare riferimento ai fatti esposti nella sentenza impugnata ovvero alla narrazione di essi contenuta nel ricorso: v. Cass. 8 gennaio 2010, n. 76; Cass. 21 settembre 2015, n. 18483; Cass. 17 gennaio 2019, n. 76; Cass. 23 settembre 2020, n. 19941);
da tanto consegue che il ricorso deve essere respinto;
la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;
occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, RAGIONE_SOCIALE sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.200,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 -quater , dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 -bis , se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 2 novembre 2022.