SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 1683 2025 – N. R.G. 00001661 2022 DEPOSITO MINUTA 30 09 2025 PUBBLICAZIONE 30 09 2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D ‘A PPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa NOME COGNOME
Presidente
D.ssa NOME COGNOME Consigliere relatore
Dott. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta a ruolo il 27.9.2022 al numero 1661/2022 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 673/2022 emessa dal Tribunale di Pistoia il 15.7.2022 e pubblicata il 18.7.2022
pendente fra
(C.F. e P.IVA
), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOMEC.F. ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti; P. C.F.
PARTE APPELLANTE
contro
(P.IVA
), in
persona del
legale
P.
rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’ Avv. NOME COGNOMEC.F.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore, giusta procura in atti; C.F.
PARTE APPELLATA
sulle seguenti conclusioni:
Parte appellante: ‘Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, accogliere l’appello proposto e conseguentemente, in totale riforma dell’impugnata sentenza n.
673/2022 (R.G. n. 92/2018) del Tribunale di Pistoia, Giudice Dott.ssa NOME COGNOME emessa il 15.7.2022 e pubblicata il 18.7.2021 (repert. n. 1347/2022 del 18/07/2022), riformare la Sentenza per i motivi di appello di cui al presente atto e, per l’effetto, (a) in via preliminare: sospendere l’efficacia esecutiva, ex artt. 283 e 351 c.p.c., della sentenza appellata; (b) accogliere le domande di rigettate in primo grado e qui di seguito riproposte anche ai sensi dell’art. 346 c.p.c.: – nel merito, previa revoca del Decreto Ingiuntivo e, accertati i ritardi, la incompletezza della fornitura e la presenza di vizi nei manufatti forniti, nonché gli interventi di al fine di eliminare vizi e mancanze della fornitura, determinare la somma eventualmente dovuta dall’appellante nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per l'(imperfetta) esecuzione dei manufatti di cui è causa; – in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la contrarietà a buona fede contrattuale della condotta tenuta da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di e determinare il relativo risarcimento in favore della stessa, in via di equità; – compensare parzialmente o totalmente le ragioni di credito e debito delle parti, in ragione di quanto statuito nei motivi di appello, e per l’effetto condannare RAGIONE_SOCIALE al pagamento di quanto risulti effettivamente dovuto a ; – condannare RAGIONE_SOCIALE ex art. 96 c.p.c. per aver agito in via monitoria in mala fede. Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio o, in ipotesi di rigetto del presente appello, con integrale compensazione delle stesse. In via istruttoria , si domanda: (a) l’acquisizione al presente giudizio dei fascicoli del procedimento monitorio, Tribunale di Pistoia, R.G. n. 3261/2017, e del procedimento di primo grado, Tribunale di Pistoia, R.G. n. 92/2018; (b) che Codesta Ecc.ma Corte di Appello Voglia accogliere le istanze istruttorie presentate in sede di memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c. e rigettate dal Tribunale di Pistoia, qui da intendersi integralmente richiamate ‘ .
Parte appellata: ‘ Voglia l’Ecc.ma Corte di appello di Firenze, rigettata la domanda di cui all’atto di appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, confermare in ogni sua parte la sentenza n.673/2022 emessa in data 15.07.2022 il Tribunale di Pistoia -in persona dell’Ill.mo Giudice Dott.ssa NOME COGNOMECon vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio ‘.
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione contenente domanda riconvenzionale, ha adito il Tribunale di Pistoia proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1200/2017, emesso dal Tribunale di Pistoia, con il quale le veniva intimato il pagamento in favore di (nel proseguo: Vi della somma di € 7.320,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria , a saldo del corrispettivo dovuto in virtù del contratto di subappalto avente ad oggetto la realizzazione di scala da esterni e ringhiera ai lati da eseguirsi presso il cantiere d ell’RAGIONE_SOCIALE, in INDIRIZZO a Montecatini Terme (PT) (all.2 fascicolo di primo grado ; ha chiesto, previa revoca del decreto ingiuntivo, di determinare la somma eventualmente dovuta da a per l’imperfetta fornitura dei manufatti di cui è causa e, in via riconvenzionale, di determinare il relativo risarcimento in suo favore, in via di equità, e di compensare le eventuali ragioni di credito e debito delle parti, con condanna di Vi. al pagamento di quanto dovuto a Co
Co
Ha dedotto che si era resa inadempiente con riferimento ad alcune prestazioni previste nel contratto di subappalto del 19.12.2015 e che, in particolare, non aveva adempiuto alla consegna completa dell’opera, ovvero alla fornitura dei corrimano ed al ripristino delle saldature e delle verniciature, prevista dall’art.3 del contratto, da effettuarsi entro il 4.3.2016, tanto che si era vista costretta a far eseguire le lavorazioni mancanti da altre imprese con un esborso di € 800,00 (all.6 fascicolo di primo grado , come denunciato con le comunicazioni versate in atti (all.3, 4, 5 fascicolo di primo grado ; non aveva eseguito i lavori a regola d’arte , tantochè la committenza non li aveva mai accettati per i vizi dell’opera presenti, consistenti nella asimmetria dei doppi montanti verticali della scala, con conseguente esborso pari ad € 400,00 per le opere di ripristino eseguite da altra impresa (all.7 fascicolo di primo grado , e nella asimmetria dei gradini in ferro, con conseguente esborso di € 462,28 e di € 297,68 (all.8, 9 fascicolo di primo grado per opere di riparazione eseguite da altra impresa, oltre alla nota di rimborso per € 1.050,00 per n.35 ore di lavoro dei dipendenti; ha chiesto quindi il rimborso complessivo della somma di € 3.009,96, a titolo di costi sostenuti al fine di completare e riparare la fornitura di Vi. richiesto con lettera del 29.8.2017 (all. 11 fascicolo di primo grado , senza positivo riscontro.
Ha dedotto inoltre che, ai sensi degli artt. 3 e 11 del contratto, il pagamento dei lavori era subordinato alla consegna della dichiarazione di conformità delle opere, mai eseguita dalla subappaltatrice.
Infine, ha contestato la violazione degli obblighi di correttezza commerciale e di buona fede, e degli artt. 1375 e 2598 c.c., da parte di laddove la medesima, dopo la stipula del contratto di subappalto del 19.12.2015 per il costo di € 9.000,00 IVA compresa, ha contattato direttamente l’RAGIONE_SOCIALE per offrire la fornitura della scala al minor prezzo di € 5.190,00 oltre IVA, circostanza contestata alla subappaltatrice con lettera del 31.3.2017 (all.13 fascicolo di primo grado ; per tale motivo, ha chiesto un risarcimento per danni all’immagine, valutato in via equitativa pari al costo della fornitura, e cioè € 7.320,00. Co
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta con la quale chiedeva il rigetto dell ‘opposizione e della domanda riconvenzionale , contestando la sussistenza di alcun inadempimento, e deducendo che la subappaltatrice si sarebbe dovuta occupare esclusivamente del primo punto del preventivo del 19.12.2015 (all.3 fascicolo di primo grado , ovvero della realizzazione della ‘ scala come da vostro disegno composta da n.22 pedate e n.22 pianerottoli telai per gradini in ferro a elle 45x30x4, ringhiera ai lati composta da doppio montante e corrimano compreso zincatura e montaggio con autogru (escluso gradini e vetro per ringhiera)’ , mentre i lavori indicati nei punti successivi sarebbero stati a carico di inoltre, nel fascicolo monitorio, era presente la dichiarazione del committente attestante la realizzazione a regola d’arte dei lavori e l’integrale pagamento degli stessi a (all. 4 fascicolo monitorio . Co Co
Circa il ritardo nella consegna dei lavori ha dedotto che lo stesso era da attribuirsi alla mancata esecuzione di opere preliminari da parte della appaltatrice, che non aveva provveduto alla fondazione dei plinti e dal fissaggio degli stessi e dei tirafondi.
Circa la mancata fornitura dei corrimano, ha precisato che successivamente alla firma del preventivo, aveva comunicato di voler realizzare gli stessi in acciaio e legno anziché in ferro, come originariamente concordato, e che tale richiesta non poteva essere soddisfatta dalla esecutrice; sollecitata senza esito una risposta sulle modalità di realizzazione delli corrimano, Vi. con mail
del 7.6.2017, si era quindi resa disponibile alla fornitura dei corrimano come da preventivo (all. 3, 4, 5 fascicolo di primo grado .
In merito ai vizi di verniciatura ha rilevato che, in base al preventivo sottoscritto, la stessa avrebbe dovuto provvedere alla verniciatura completa di scala e ringhiera, tantoché le comunicazioni prodotte in merito a siffatti lavori intercorrono tra l’odierna appellante e alla quale, peraltro, fu richiesto il certificato di lavorazione a regola d’arte senza opporre alcuna contestazione (all.7 fascicolo di primo grado Vi. ; con riferimento alla contestazione sull’asimmetria della scala, ha dedotto che la stessa fu realizzata come da disegno.
Ha contestato i documenti di spesa prodotti da in quanto generici e non temporalmente riconducibili alle opere per cui è causa, ed ha dedotto la tardività delle contestazioni, avvenuta con missiva del 29.8.2017, e quindi oltre il termine di decadenza.
Infine, ha argomentato di aver inviato le certificazioni di esecuzione dei lavori a regola d’arte a mezzo comunicazione del 26.5.2016, e di essersi resa disponibile per la consegna degli originali a con la quale aveva preso accordi in merito (all.9 fascicolo di primo grado . Co
Circa il danno all’immagine richiesto da ha precisato di aver inoltrato il preventivo all’Hotel Corallo , che comunque aveva ad oggetto opere diverse da quelle precedentemente appaltate, solamente in data 28.3.2017, e quindi oltre un anno dopo la conclusione dei lavori appaltati (doc.10 fascicolo di primo grado , e successivamente alla fatturazione del precedente lavoro.
Ha eccepito, infine, che era decaduta dall’azione, non essendo intervenuta la tempestiva denuncia dei vizi nei termini di legge, dal momento che la fattura relativa ai lavori svolti in subappalto era datata 30.4.2016 (all.2 fascicolo monitorio Vi. , e che le effettive contestazioni dei vizi erano intervenute in epoca molto successiva; non poteva considerarsi come effettiva denuncia dei vizi delle opere la mail inviata dall’appellante il 1.7.2016 (con richiesta di ripristino delle saldature e successiva verniciatura), poiché seguita da pronta smentita dell’appellata in merito a precedenti contestazioni dei lavori (doc.6 fascicolo primo grado , essendo stata inviata la mail in questione a distanza di oltre due mesi dalla conclusione dei lavori, e successivamente all’accettazione dell’opera da parte del committente. Co
Il Tribunale di Pistoia, rigettate la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e le richieste istruttorie formulate dalle parti con sentenza n.673/2022, così statuiva: ‘Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando, così dispone: a) rigetta l’opposizione e per l’effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto; b) rigetta le domande risarcitorie proposte in via riconvenzionale dall’opponente; c) rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 96 c.p.c.; d) condanna la società alla rifusione delle spese di lite in favore della società che liquida in euro 4.355,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa, come per legge’.
Argomentava il primo Giudice che l ‘eccezione di inadempimento consistente nel ritardo nella fornitura del corrimano era da ritenersi infondata, dal momento che, con email del 5.7.2016, prodotta da entrambe le parti in causa quale all. 4, risultava che la subappaltatrice aveva formulato un’offerta seria e precisa della prestazione, così avvalorando la tesi della parte opponente Vi. secondo la quale il ritardo nell’esecuzione di tali lavori era in realtà imputabile alla società opponente che non aveva eseguito le opere preliminari, circostanza questa peraltro non contestata da e che aveva chiesto delle variazioni rispetto al progetto originario, senza tuttavia provare documentalmente il contenuto del nuovo accordo con indicazione del materiale concordato per la realizzazione dei corrimano.
Parimenti infondata, secondo il Giudice di primo grado, doveva ritenersi l’eccezione di inadempimento consistente nel ritardo nell’esecuzione delle verniciature; invero, sul preventivo delle opere datato 19.12.2015 accanto alla voce relativa alla verniciatura della scala e della ringhiera era apposta la dicitura ‘Diretto’ e ‘Alla ‘ ; inoltre, nell’oggetto del contratto di subappalto, non si rinveniva alcun riferimento alla verniciatura della scala.
Secondo il primo Giudice, la mancata prova di un accordo tra le parti per l’esecuzione della verniciatura , e la mancata contestazione da parte dell’opponente , rendevano del tutto irrilevante il generico riferimento al ripristino delle saldature e della verniciatura della scala contenuto nella email del 5.7.2016, in assenza di specifico impegno all’esecuzione del lavoro .
Anche l’eccezione di inadempimento con riferimento alla consegna della dichiarazione di conformità, doveva ritenersi infondata, dal momento che risultava in atti che i certificati oggetto di contratto erano stati consegnati in copia tramite
email, con tempestiva offerta di consegna degli originali (all.9 fascicolo di primo grado RAGIONE_SOCIALE)
Il Tribunale di Pistoia respingeva la domanda riconvenzionale di accertamento dei vizi dell’opera , ritenendo fondata l’eccezione di decadenza dall’azione ex art. 1667 c.c. sollevata dall’opposta in quanto risultava documentalmente provato dalla dichiarazione sottoscritta dal committente in data 16.1.2017 (all. 4 fascicolo monitorio Vi che, a quella data, i lavori oggetto del contratto di appalto fossero stati ultimati, senza contestazioni, e con pagamento del corrispettivo all’appaltatore pertanto, i vizi dell’opera erano da ritenersi già scoperti in epoca precedente alla data del 16.1.2027, e in parte eliminati prima della consegna dell’opera , come dichiarato da nella memoria ex art.183, comma 6, n.1 c.p.c., e denunciati tardivamente, ovvero solamente in data 29.8.2017 (all. 11 fascicolo di primo grado , con riferimento alla asimmetria della scala e dei gradini. Co
Il Tribunale di Pistoia respingeva altresì la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dell’immagine commerciale , da ritenersi infondata alla luce del fatto che aveva provato di aver trasmesso preventivi alla committente solo in data 28.3.2017 (doc. n. 10 fascicolo primo grado , ben oltre la conclusione del contratto di appalto; inoltre, il danno non patrimoniale lamentato era stato solamente genericamente allegato, e non provato, dalla parte opponente in primo grado.
Il giudizio di secondo grado
2.1 ha appellato la sentenza e ha rassegnato le istanze, anche istruttorie, sopra trascritte.
Ha dedotto i seguenti motivi:
I) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1321, 1460, 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. Erroneità della sentenza impugnata laddove ha valutato solo parzialmente l’apparato probatorio portato da , e ha portato a fondamento della propria decisione unicamente l’onere probatorio incombente sulle controparti, così erroneamente escludendo in toto la responsabilità di da un lato, per il ritardo o l’errata esecuzione di alcuni lavori e, dall’altro, per il mancato svolgimento di quelli residui. Co Co
L’appellante lamenta che il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente valorizzato alcune circostanze, in realtà ininfluenti, trascurando di considerarne altre, al contrario dirimenti.
Circa l’eccezione di inadempimento consistente nel ritardo, da parte di nella fornitura del corrimano, il Giudice di primo grado non avrebbe considerato che, dal contenuto della mail del 5.7.2016 (all.4 fascicolo di primo grado , si poteva evincere che non era stata definito il materiale di realizzazione dello stesso, e che l’offerta di procedere con la fornitura come da preventivo , non rifiutata dall’appellante, era avvenuta oltre quattro mesi dopo la data in cui i lavori avrebbero dovuto essere ultimati; la contestazione della richiesta di pagamento e dei vizi delle opere erano comprovati anche dal contenuto della PEC di del 2.3.2017 (doc.5 fascicolo di primo grado e . Co
Il primo Giudice non avrebbe considerato che la subappaltatrice era stata inadempien te rispetto all’obbligo di fornire i corrimano, che furono invece consegnati da altra ditta in caricata dall’appellante (all.6 fascicolo di primo grado ; l’appella ta non avrebbe dimostrato che la realizzazione dei plinti e il fissaggio dei tirafondi da parte di indicati come causa del ritardo nel l’esecuzione dell’opera, fossero effettivamente opere necessarie e comunque le medesime non erano relative all’esecuzione dei corrimano, ma della scala, successivamente fornita seppur in ritardo e con vizi. Co
Circa l’eccezione di inadempimento consistente nel ritardo, da parte di nell’esecuzione della verniciatura, l’appellante lamenta che il Tribunale non avrebbe dato il giusto peso all’indicazione contenuta nella email del 5.7.2016 (all.4 fascicolo primo grado e , in cui si legge la frase ‘ fermo restando il ripristino delle saldature e della verniciatura della scal a’ , da intendersi in realtà quale ammissione delle opere che dovevano essere ancora eseguite; inoltre , nell’interpretazione del preventivo, il Giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere che la dicitura ‘ Alla ‘, apposta sol amente vicino all’indicazione ‘ Diretto ‘ relativa ad altra voce del preventivo, fosse da intendersi come intrinsecamente riferita a tutte le voci, tra cui la verniciatura, accanto alle quali era indicato ‘ Diretto ‘. Co
Eccepisce inoltre che la dichiarazione di accettazione dei lavori rilasciata dalla committente Hotel Corallo del 16.1.2017 (all. 4 fascicolo monitorio Vi. , era stata tempestivamente contestata da in quanto relativa a lavori fatti eseguire anche da altre ditte, e mancante di data certa; inoltre, la sentenza di primo grado non darebbe atto del documento prodotto quale all. 14 del fascicolo
di primo grado dell’appellante, con cui l’Hotel Corallo riconosce va che aveva eseguito alcune riparazioni alla scala.
2) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1667, 2697 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c. Erroneità e della sentenza impugnata laddove, con una errata interpretazione delle norme di legge e delle prove addotte dalla scrivente, si statuisce l’intervenuta deca denza di dalla denunzia per vizi.
Nel considerare l’appellata decad uta dalla denuncia per vizi, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale, il Tribunale, secondo la parte appellante, non avrebbe tenuto in debita considerazione: che la dichiarazione di accettazione delle opere sottoscritta da RAGIONE_SOCIALE in data 16.1.2017 (all.4 fascicolo monitorio era stata contestata da in quanto priva di data certa; che il committente aveva riconosciuto che le opere mal eseguite (scala esterna) erano state adeguate da (‘ eseguite opere di ripristino ‘ all. 14 fascicolo primo grado ; che con email del 5.7.2017 (all.4 fascicolo primo grado , aveva riconosciuto la mancata esecuzione di alcune opere; che in data 2.3.2017 (all. 5 fascicolo primo grado l’appellante aveva contestato i vizi della scala fornita e le ulteriori problematiche; che vi erano agli atti le fatture relative ai lavori eseguiti da altre società nel luglio 2017 (all. 6-10 fascicolo primo grado , nonché i DDT relativi alla consegna dei prodotti utilizzati per risanare le opere (all. 15 fascicolo primo grado , a comprova dell’effettivo svolgimento delle riparazioni da parte di Inoltre, i lavori non sarebbero stati ultimati alla data del 16.1.2017, ma successivamente agli interventi delle altre ditte incaricate nel luglio 2017 da cosicché sia la denunzia del 2.3.2017 (all.5 fascicolo di primo grado , sia quella del 29.8.2017 (all.11 fascicolo di primo grado sarebbero tempestive. Co Co
3) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1375, 2697 c.c., 115, 116 c.p.c., 111 Cost. Erroneità della sentenza impugnata laddove non sono state apprezzate le prove portate da a fondamento dell’avvenuta violazione, da parte di COGNOME, del canone di buona fede e correttezza contrattuale.
La parte appellante lamenta che il Tribunale, nel respingere erroneamente la domanda di condanna della controparte per violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale, avrebbe irragionevolmente omesso di considerare che l’offerta al ribasso formulata da nei confronti della committente, benché Co
inviata con email del 28.3.2017, recava la data del 10.5.2016, quando i lavori non erano ancora conclusi.
Falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c. Erroneità della sentenza impugnata laddove condanna l’odierna appellante alla refusione delle spese legali avversarie, quale conseguenza dell’errato accoglimento delle domande proposte dall’appellata e dall’erroneo rigetto delle domande, tra cui la riconvenzionale, proposte in primo grado dalla scrivente. Erroneità della sentenza di primo grado allorquando viene in tale sede rigettata, quale conseguenza del rigetto di tutte le pretese avanzate dalla scrivente, altresì la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
La parte appellante contesta la condanna alla refusione delle spese di lite posta a suo carico, in quanto la sentenza di primo grado non avrebbe tenuto in debita considerazione le difese e le produzioni documentali, con la conseguenza che la soccombenza nella causa non poteva essere integralmente ascritta a inoltre, insiste affinchè, dal diverso esame del materiale probatorio, derivi la mala fede o colpa grave con cui aveva agito la controparte e il conseguente accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dall ‘ appellante.
2.2 Si è costituita chiedendo il rigetto dell’impugnazione, perché infondata, e la conferma della Sentenza di primo grado, riproponendo le proprie difese svolte dinanzi al Tribunale.
In particolare, deduce come il Giudice di primo grado avesse correttamente valutato l’apparato probatorio portato da concludendo per l’infondatezza dell’opposizione.
Circa la fornitura dei corrimano, ricorda che l’art.2 del contratto di subappalto prevedeva che la che effettua lavorazioni in ferro, realizzasse dei corrimano in acciaio; precisa che, intervenuta successivamente una richiesta di variazione da parte di l’appellata comunicava l’impossibilità di realizzazione dei suddetti corrimano in legno e, nel silenzio della controparte, con comunicazione del 5.7.2016, si dichiarava disponibile alla fornitura dei corrimano in acciaio. Co
Argomenta che l’allegazione da parte di della fattura emessa dalla non fosse sufficiente a dimostrare l’inadempimento della rispetto ad una obbligazione di fornitura di corrimano in legno che non era mai stata assunta dall’appellata; inoltre, non avrebbe contestato specificatamente la mancata realizzazione dei lavori propedeutici. Co
Circa l’eccezione di inadempimento consistente nel ritardo nelle opere di verniciatura, eccepisce che queste non formavano oggetto del contratto di subappalto e che, anzi, erano state affidate dall’appellante alla salvo poi richiederne la realizzazione all’appellata.
Circa l’adempimento dell’obbligo di consegna delle dichiarazioni di conformità, insiste nella correttezza della decisione del Giudice di primo grado, e precisa che la contestazione sulla data certa della dichiarazione resa dall’Hotel Corallo contenente l’accetta zione dei lavori era stata sollevata per la prima volta in appello ed era pertanto da ritenersi eccezione nuova ed inammissibile; inoltre, nel corso del giudizio, non era emersa l’esistenza di contestazioni avanzate dal committente sui lavori per cui è causa.
In relazione al secondo motivo di appello, insiste per la conferma della sentenza di primo grado, essendo indubbiamente decaduta dall’azione ex art.1667 c.c., avute a riferimento la dichiarazione della committente di accettazione dei lavori del 16.1.2017 e la tardiva denuncia dei vizi.
Circa il terzo motivo di appello, argomenta di aver provato di aver trasmesso i preventivi all’Hotel Corallo in data 28.3.2017, ovvero a distanza di 14 mesi dalla consegna dei lavori oggetto dell’appalto, e che comunque i danni lamentati dall’appellante no n erano stati in alcun modo provati in giudizio.
Di conseguenza, eccepisce l’infondatezza anche del quarto motivo di appello ed eccepisce l’inammissibilità della domanda di rinnovo dell’istruttoria avanzata da argomentando che l’ordinanza del Giudice di primo grado del 24.10.2018, che aveva respinto le istanze istruttorie, non era stata reclamata ex art.178 c.p.c. dall’odierna appellante e non ne era stata chiesta la revoca in sede di precisazione delle conclusioni.
2.3 La Corte, con ordinanza del 18.10.2024, ha dichiarato non ammissibili le istanze istruttorie della parte appellante, in mancanza di specifico motivo di gravame relativo alla statuizione del primo giudice di rigetto delle suddette istanze, peraltro, nella specie, specificatamente motivato con ordinanza istruttoria del Tribunale di Pistoia 24.10.2018 e, all’udienza del 18.3.2025 , ha raccolto le conclusioni delle parti, sopra trascritte, e ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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3 . L’istanza di inibitoria avanzata dalla parte appellante resta assorbita dalla presente decisione.
L’istanza con la quale la parte appellante ripropone le istanze istruttorie formulate e non ammesse nel giudizio di primo grado deve essere dichiarata inammissibile.
Osserva il Collegio che si è limitata a reiterare genericamente in sede di appello le istanze istruttorie richieste e non ammesse in primo grado, senza tuttavia articolare in merito specifico motivo di impugnazione con indicazione dei motivi per i quali il primo Giudice avrebbe dovuto ammetterle, né argomentando analiticamente circa la rilevanza delle prove richieste e non ammesse in primo grado, ed il rilievo che la loro ammissione avrebbe avuto ai fini decisori.
A tale proposito è necessario considerare che, per costante giurisprudenza, allorché il Giudice di primo grado abbia rigettato l’ammissione di una deduzione istruttoria, ritenendola irrilevante, l’appellante ha l’onere di censurare la statuizione di rigetto dell’istanza con uno specifico motivo di gravame, non essendo sufficiente che egli impugni la sentenza, lamentando l’omessa pronuncia su domande e l’errata valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice, affinché il Giudice d’appello debba compiere un nuovo apprezzamento discrezionale della complessiva rilevanza delle richieste istruttorie disattese in primo grado (Cass. n. 25490/2024,; Cass. n. 5741/2019; Cass. n. 1532/2018).
L’appellata avrebbe avuto quindi l’onere di formulare specifico motivo di gravame con il quale riproporre le istanze istruttorie non ammesse in prime cure, con indicazione della loro utilità ai fini decisori, affinché la Corte potesse valutarne la rilevanza ai fini di causa.
Per tali motivi, l ‘istanza si profila dunque non ammissibile ; appare in ogni caso condivisibile la valutazione di inammissibilità, operata dal giudice di primo grado, e motivata nell’ordinanza istruttoria del 24.10.2018 .
L’appello va rigettato.
3.1 Il primo motivo è infondato.
Circa la fornitura dei corrimano, osserva la Corte che, benché la ‘Descrizione dettagliata dei lavori’ di cui all’art.2 del contratto di subappalto del 19.12.2015 non indichi con chiarezza il materiale di realizzazione pattuito tra le parti, dall’analisi del complesso del materiale probatorio offerto, si possa
ragionevolmente ritenere che la fornitura inizialmente concordata prevedesse un corrimano in acciaio, coerente con la tipologia delle lavorazioni eseguite da specializzata, appunto, in opere in ferro.
Tale interpretazione, ovvero un iniziale accordo sulla realizzazione dei corrimano in ferro, trova conferma nell’all. 3 del fascicolo di primo grado ovvero nella email del 7.1.2016, dalla quale si desume che, a fronte di una intervenuta richiesta di modifica avanzata dall’appellante, riferiva a RAGIONE_SOCIALE
di non poter realizzare la ringhiera in acciaio e legno.
Solo nella comparsa conclusionale in appello, contesta il sopra richiamato documento, sostenendo essere riferito ad altro cantiere, e far riferimento ad una ringhiera e non ad un corrimano. Tale contestazione, oltre che tardiva, perché sollevata per la prima volta in appello, appare non fondata, dal momento nel corso del giudizio di primo grado non è stata offerta nessuna prova idonea a dimostrare il riferimento della comunicazione email prodotta fin dal primo grado dall’odierna appellata ad un diverso cantiere, e che la dizione ‘ringhiera’ ben possa intendersi riferita al corrimano, che è parte integrante della stessa.
Il fatto che l’originario accordo sui corrimano prevedesse la loro realizzazione in ferro, risulta confermato anche dalla successiva email del 5.7.2016, depositata da entrambe le parti in primo grado come all. 4, nella quale l’appellata scrive che, in assenza di una definizione circa la fornitura dei corrimano, provvederà a fornirli come da preventivo.
Secondo la Corte, è altresì condivisibile l’argomentazione del Giudice di primo grado laddove evidenzia la contraddittorietà della posizione assunta sul punto dalla difesa di laddove:
nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, afferma che ‘nessun preventivo poi prevede, come erroneamente affermato da la fornitura di corrimano in ferro, ma la fornitura di ‘scala come da progetto fornito dall’arch. , progetto che invece prevedeva, sulla base delle indicazioni degli Uffici Urbanistici, corrimani e gradini in legno’ omettendo, tuttavia, di produrre agli atti il suddetto progetto; Co Co
nella memoria ex art.183, comma 6, n.2 formula un capitolo di prova diretto a provare la mancata indicazione del materiale di realizzazione dei corrimano ‘1) Vero che il progetto della scala fornita dalla Ditta RAGIONE_SOCIALE alla Ditta RAGIONE_SOCIALE per l’installazione nell’Hotel Corallo di Montecatini Terme non indicava il materiale dei
corrimano si indica quale teste il progettista arch. INDIRIZZO Pistoia’ ;
– nella memoria conclusionale di primo grado, sembra prima ammettere che il materiale concordato per la realizzazione dell’intera scala fosse il ferro: ‘Il fatto è molto semplice: la Ditta RAGIONE_SOCIALE, appaltatrice di lavori di ristrutturazione dell’Hotel Corallo in Montecatini Terme, ha chiesto, e la Ditta RAGIONE_SOCIALE ha fornito, in regime di subappalto, una scala in ferro da istallare presso l’hotels’ (pag.1), per poi affermare l a mancata indicazione del materiale anche nel progetto dell’Arch.
‘un ‘attenta lettura del contratto di subappalto esclude l’affermazione della Ditta opposta che il materiale previsto per il corrimano fosse il ferro, rinviando al progetto dell’Arch. che ugualmente non specifica il materiale del corrimano’ (pag.4).
Ciò premesso, la Corte ritiene che l’incertezza sull’oggetto della prestazione appaltata con riferimento al materiale dei corrimano può essere definitivamente superata dal dato concreto, e documentalmente provato, dell’offerta della prestazione effettuata da con la mail del 5.7.2016, offerta nei fatti rifiutata da che si è successivamente rivolta ad altra ditta, RAGIONE_SOCIALE che ha rilasciato fattura datata 26.7.2017, per la fornitura ed il montaggio di corrimano in legno con esborso di € 800,00 (all.6 fascicolo di primo grado . Co
Infatti, l ‘art.1460 c.c., richiamato dalla parte appellante, che prevede la possibilità per ciascun contraente di rifiutarsi di adempiere alla propria obbligazione, limita questa possibilità al caso in cui la controparte non abbia adempiuto, o non abbia offerto di adempiere, alla propria obbligazione; nel caso di specie, si rivela dirimente la mail sopra richiamata del 5.7.2016, con la quale offriva l’adempimento della prestazione come da preventivo, per escludere che si possa ricadere nell’ipotesi di cui all’art.1460 c.c. , con la conseguenza che non poteva legittimamente rifiutarsi di adempiere alla propria obbligazione. Co
Parimenti infondata, a parere del Collegio, la doglianza dell’appellante inerente il ritardo nell’esecuzione delle verniciature.
D alla lettura dell’art.2 del contratto di subappalto del 19.12.2015 , rubricato ‘Descrizione dettagliata dei lavori’ , non si desume alcun riferimento all’opera di verniciatura della scala, che quindi non può ritenersi ricompresa tra le obbligazioni contrattuali; la circostanza è confermata anche dal preventivo, recante pari data
ove, accanto alla voce ‘verniciatura completa di scala e ringhiera con vernice a polvere a forno’ , così come accanto alla voce ‘scalini e pianerottoli della ditta RAGIONE_SOCIALE compreso montaggio’ e a quella ‘ vetro Visarm 10/11 filo lucido su 4 lati per ringhiera su due lati della scala compreso staffe di ancoraggio per vetro e montaggio’ , si legge la dicitura ‘D iretto ‘ , con l’apposizione, in basso, dell’indicazione ‘A lla ‘ .
Contrariamente a quanto sostenuto da che vorrebbe questa ultima indicazione riferita alla sola voce inerente il montaggio del vetro, osserva la Corte che la medesima non può che riferirsi alla tre prestazioni per cui è stata inserita la dizione ‘Diretto’ ; in caso contrario, infatti, non si comprenderebbe perché si sia limitata a richiedere a l’esecuzione della sola verniciatura, e non anche delle altre voce di preventivo in cui è indicata la parola ‘Diretto’ . Del resto, il corrispettivo pattuito nel contratto stipulato dalle parti è pari a € 9.000,00 oltre Iva (art. 2), cioè pari a quello indicato per la sola prima voce del preventivo. Co
Ritiene conseguentemente il Collegio che sia condivisibile la valutazione di irrilevanza operata dal primo Giudice in merito al riferimento al ripristino delle saldature e verniciatura della scala contenuta nella mail di del 5.7.2016 (all.4 fascicolo primo grado e , non risultando contrattualmente assunto dall’appellata alcun obbligo rispetto a siffatta lavorazione. Co Co
Anche la doglianza relativa alla mancata consegna delle dichiarazioni di conformità appare infondata; in proposito, come correttamente argomentato dal Giudice di prime cure, assume valenza dirimente la email del 26.5.2016 (doc.9 fascicolo dalla quale si desume la trasmissione da parte di della copia dei suddetti documenti, e la messa a disposizione degli originali presso l’ufficio, con indicazioni per il ritiro degli stessi. Co
3.2 Il secondo motivo è infondato.
Ritiene il Collegio che la valutazione del compendio probatorio effettuata dal Giudice di primo grado sia corretta.
Invero, nessuna delle circostanze e dei documenti citati dalla parte appellante come irragionevolmente trascurati dal Tribunale è idonea ad integrare gli estremi della formale denuncia dei vizi o riconoscimento dei vizi da parte dell’appellata ex art. 1667 c.c., ovvero: la email del 5.7.2016 (all.4 fascicolo primo grado
, che la parte appellante indica a dimostrazione del
riconoscimento da parte di della mancata esecuzione di alcune opere; le fatture relative ai lavori eseguiti da altre società nel luglio 2017 (all. 6-10 fascicolo primo grado ; i DDT relativi alla consegna dei prodotti utilizzati per risanare le opere (all. 15 fascicolo primo grado , che l’appellante cita a comprova dell’effettivo svolgimento delle riparazioni da parte di Co
Invero, la mail del 5.7.2016 non può essere intesa come riconoscimento da parte di della mancata esecuzione di alcune opere, contenendo solo un inciso in cui si legge un generico riferimento al ripristino delle saldature e della verniciatura della scala (senza precisazione del soggetto che avrebbe dovuto effettuarlo); le fatture relative ai lavori eseguiti da altre società nel luglio 2017 ed i DDT relativi alla consegna di materiali costituiscono meri documenti fiscali e di trasporto idonei a dimostrare esclusivamente l’esecuzione di alcune prestazioni da parte di soggetti terzi. Co
Inoltre , venendo ad analizzare l’all.14 del fascicolo di primo grado di che la parte appellante indica come ingiustamente trascurato, ma in realtà a suo avviso dirimente al fine del riconoscimento da parte del committente che sull ‘ opera mal eseguita da erano stati eseguiti interventi di ripristino da parte di osserva la Corte che trattasi, in realtà di una ‘Richiesta rimborso spese’ proveniente da senza indicazione di destinatario, e manchevole della data, emessa per ‘costi della manodopera sostenuti per la riparazione della scala esterna fornita dalla C/O RAGIONE_SOCIALE‘ , su cui è stata vergata a mano l’indicazione ‘Eseguite opere di ripristino da società ‘ seguita da timbro dell’RAGIONE_SOCIALE
Tale documento non è idoneo a comprovare che le opere di riparazione che si resero necessarie, in epoca peraltro sconosciuta, fossero da attribuirsi a vizi riconducibili alle lavorazioni eseguite dalla parte appellata invece che dalle altre ditte che, come da ammissione della stessa ebbero a intervenire sulla scala fornita dalla Co
Nei fatti, ha avanzato valide e formali denunce dei vizi delle opere realizzate da esclusivamente con le comunicazioni del proprio difensore del 2.3.2017 (all. 5 fascicolo primo grado , avente ad oggetto i vizi della verniciatura della scala (oltre che la mancanza dei corrimano, di cui si è discorso esaminando il primo motivo), e del 29.8.2017 (all. 11 fascicolo Co
primo grado , avente ad oggetto l’asimmetria della scala e dei gradini.
Osserva la Corte che, se alla data del 16.1.2017 (all.4 fascicolo monitorio Vi. il committente RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato l’accettazione dei lavori e l’intervenuto pagamento, gli stessi dovevano essere necessariamente conclusi, circostanza questa confermata anche dall’aver emesso già in data 30.4.2016 la fattura a saldo delle opere subappaltate (all.2 fascicolo monitorio Vi. . La denuncia effettuata il 29.8.2017 deve dunque ritenersi irrimediabilmente tardiva rispetto al termine decadenziale di sessanta giorni di cui all’art. 1667 c.c. Quanto alla missiva del 2.3.2017, si è già detto di come i vizi in questione si riferiscano a lavorazioni (verniciatura) che, sulla base del contratto, non erano di spettanza di RAGIONE_SOCIALE
3.3 Il terzo motivo è infondato.
Osserva la Corte che l’all. 12 del fascicolo di primo grado di che la parte appellante chiede alla Corte di valutare, in quanto dimostrerebbe la violazione da parte di dei principi di correttezza e buona fede, consiste in un preventivo lavori indirizzato dall’appellata all’Hotel Corallo, datato 10.5.2016, avente ad oggetto opere che, peraltro, non risultavano ricomprese nel contratto di subappalto con (montaggio gradini e pianerottoli), in quanto, come sopra detto, queste ultime erano state convenute come rimesse all ‘ esecuzione diretta di Co
La Corte evidenzia che la parte appellante si è limitata alla mera produzione del suddetto preventivo, senza allegare alcuna prova in ordine alla data di effettivo invio della suddetta proposta all’Hotel Corallo ; di contro, ha prodotto in giudizio, quale doc.10 del proprio fascicolo di primo grado, la mail con la quale ha effettivamente proceduto all’invio dei preventivi richiesti all’Hotel Corallo, che risulta datata 28.3.2017, ovvero in epoca di molto successiva alla conclusione dei lavori. Co
La produzione documentale di cui all’all. 12 del fascicolo di primo grado di pertanto, si rivela irrilevante ed inefficace ai fini della prova dell’assunto dell a parte appellante per cui avrebbe violato gli obblighi di correttezza e buona fede. Co
3.4 Il quarto motivo è pure infondato.
La condanna alle spese legali in capo a operata dal Tribunale è corretta in virtù della totale soccombenza della stessa nel giudizio di primo grado.
Le spese – liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM 10.3.2014 n. 55 e succ. modif., ad esclusione della fase istruttoria, che non si è tenuta in questa fase del giudizio, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
respinge l’appello e per l’effetto conferma integralmente la sentenza n. 673/2022 emessa dal Tribunale di Pistoia il 15.7.2022 e pubblicata il 18.7.2022;
condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge;
dà atto che ricorrono nei confronti dell’appellante i presupposti per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13/1 quater DPR n. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 19.9.2025
LA CONS. EST.
D.ssa NOME COGNOME
LA PRESIDENTE
D.ssa NOME COGNOME
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell’ambito strettamente processuale, è condizionata all’eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.