Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2291 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2291 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 25768/2024 r.g. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (quale procuratrice di RAGIONE_SOCIALE), con sede in San Donato Milanese INDIRIZZO, alla INDIRIZZO, in persona della procuratrice speciale dottAVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, con cui elettivamente domicilia in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
-controricorrente – avverso la SENTENZA, n. cron. 1469/2024, emessa dalla CORTE D’APPELLO DI ANCONA in data 10/10/2024.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 21/01/2026 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza dell’8 gennaio 2021, n. 8, il Tribunale di Ancona rigettò le opposizioni separatamente promosse, e poi riunite, da RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, anche, breviter , RAGIONE_SOCIALE), NOME COGNOME e NOME COGNOME, avverso il decreto ingiuntivo n. 1468/2015, provvisoriamente esecutivo, emesso dal medesimo tribunale, nei loro confronti, su richiesta di Banca delle Marche s.p.a. (cui in corso di giudizio, era succeduta, ex art. 111 cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE, resasi cessionaria del credito ingiunto ed ivi costituitasi a mezzo della sua mandataria di allora, RAGIONE_SOCIALE), per la somma di € 458.076,12 , oltre interessi e spese di procedura, a titolo di saldo del conto corrente n. 365 intestato alla RAGIONE_SOCIALE, per la quale il COGNOME ed il COGNOME avevano prestato fideiussione generica limitata.
Il gravame promosso dal COGNOME contro quella decisione fu respinto dal l’adita Corte di appello di Ancona, con sentenza del 10 ottobre 2024, n. 1469, resa nel contraddittorio con RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, quest’ultima già intervenuta in primo grado, ex art. 111 cod. proc. civ., essendosi resa medio tempore cessionaria del credito monitoriamente azionato.
Per quanto qui ancora di interesse, quella corte disattese il motivo rubricato alla lett. B) dell’atto di appello, con cui il COGNOME aveva dedotto la decadenza della banca all’assunzione della prova volta a dimostrare la veridicità delle sottoscrizioni apposte dall’appellante sulle fideiussioni. In particolare, muovendo dal rilievo che « l’appellante afferma che il giudice sarebbe incorso nella violazione dell’art. 208 c.p.c. in quanto, dopo aver rinviato la causa a precisazione delle conclusioni a seguito della mancata comparizione della banca opposta all’udienza fissata per 18.9.2018 per l’assunzione del saggio grafico, aveva, su richiesta della banc a, revocato l’ordinanza di rinvio a precisazione delle conclusioni e disposto il
proseguimento della c.t.u. », la corte dorica ritenne di aderire « a quanto già deciso dal primo giudice nonché dal Collegio del Tribunale nel procedimento di ricusazione avverso il predetto giudice, vale a dire che la disposizione di cui all’art. 208 c.p.c. non trova applicazione nei confronti della consulenza tecnica che non è mezzo di prova vero e propria, principio espressamente riconosciuto dalla Suprema Corte, : ‘ la disposizione dell’art. 208 c.p.c. non trova applicazione nei confronti della consulenza tecnica che non è un mezzo di prova vero e proprio ‘ (Cass., 23 ottobre 1959, n. 3059) ».
Per la cassazione di questa sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso affidandosi a quattro motivi. Ha resistito, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE (quale procuratrice di RAGIONE_SOCIALE).
In data 15/17 marzo 2025, il consigliere delegato ha depositato una proposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380bis cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Con istanza del 15/16 aprile 2025, NOME COGNOME ha chiesto la decisione del suo ricorso. Sono state depositate memorie ex art. 380bis .1 cod. proc civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:
« Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Violazione, per falsa applicazione e/o disapplicazione, dell’art. 208, primo comma, c.p.c., intervenuta decadenza dal procedimento di verificazione e comunque dall’ assunzione di saggio grafico e di perizia calligrafica, revoca del decreto ingiuntivo opposto ». Si assume che la mancata comparizione , all’udienza in primo grado del 18 settembre 2018, « delle opposte ad impulso delle quali si doveva svolgere il procedimento di verificazione attraverso l’assunzione del saggio grafico e della perizia ed in presenza della parte opponente che non ha chiesto procedersi ed ha formulato istanza per il rinvio per la precisazione delle conclusioni (accolto), era condizione già sufficiente per ritenere l’intervenuta decadenza dal procedimento di verificazione, atteso il necessario impulso di parte per come pacifico nella sopra riportata giurisprudenza della S.C . .
Non rientra comunque nel potere officioso del Giudicante, all’interno di un procedimento di verificazione, sostituirsi alla parte e sopperire al suo difetto di impulso istruttorio, per cui la decadenza ex art. 208, I comma, c.p.c., ove occorrer possa, è comunque intervenuta anche relativamente alla c.t.u. grafologica ed al saggio grafico quali fonti oggettive di prova ad impulso di parte. Sarebbe conseguita la decisione della causa in assenza della prova documentale posta a fondamento dell’ingiunzione con ogni conseguenza circa la revoca del decreto ingiuntivo opposto »;
II) « Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Violazione, per falsa applicazione, dell’articolo 115 c.p.c. ed art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell’art 112 c.p.c. ». Richiamate le argomentazioni di cui al motivo che precede e relativamente al medesimo passaggio motivazionale della sentenza impugnata, si deduce che quest’ultima, in parte qua , è anche « nulla o annullabile per avere il Giudicante esorbitato dai limiti imposti dall’art. 115 c.p.c., ove risulta violato il principio dispositivo applicabile ove ‘ il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli ‘. . La sentenza è altresì nulla o annullabile ex art. 112 c.p.c. per non avere il Giudicante pronunciato sulla precisa eccezione già formulata all’udienza del 16 gennaio 2019 e poi formulata come precisa domanda pregiudiziale di rito a pag. 18 dell’atto di appello e nelle relative conclusioni »;
III) « Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. Violazione, per falsa applicazione e/o disapplicazione, dell’art. 208, secondo comma, c.p.c., nullità delle udienze di primo grado successive al 16 gennaio 2019 e della sentenza di primo grado ed in parte qua di quella di secondo grado ». Si insiste nel sostenere la « chiara violazione dell’art. 208, II comma, c.p.c., per avere il Giudice di prime cure revocato l’ordinanza di rinvio della precisazione delle conclusioni rimettendo la parte decaduta in istruttoria in aperta violazione delle condizioni tassativamente previste dalla norma, con la conseguenza che tutte le udienze svoltesi dal 16 gennaio 2019 in avanti sono nulle e pure nulla è la sentenza di primo grado e quella di secondo grado in parte qua per
radicale difetto di motivazione. Il Giudice di prime cure ed anche il Giudice di appello avrebbero dovuto decidere la causa allo stato degli atti al 16 gennaio 2019 con conseguente inutilizzabilità delle fidejussioni prodotte e conseguente revoca del DI opposto »;
IV) « Art. 360, comma 1, n 4, c.p.c. Nullità della sentenza per violazione per disapplicazione dell’art. 112 c.p.c. ». Si deduce che « un autonomo motivo di nullità o invalidità della sentenza di secondo grado, sempre in parte qua, è costituito dal fatto che sulla dedotta violazione dell’art. 208, secondo comma, la Corte di Appello di Ancona non si è proprio pronunciata ».
Va rilevato, innanzitutto, che la menzionata proposta ex art. 380bis cod. proc. civ. ha il seguente tenore:
« 1. Il primo, il secondo ed il quarto motivo di ricorso, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connessi, si rivelano complessivamente insuscettibili di accoglimento.
In proposito, infatti, è sufficiente ricordare, oltre alla pronuncia (risalente ma successivamente mai smentita), già richiamata dalla corte distrettuale, resa da Cass. n. 3059 del 1959, secondo cui: ‘la disposizione dell’art. 208 c.p.c. non trova applicazione nei confronti della consulenza tecnica che non è un mezzo di prova vero e proprio’, anche, e soprattutto, ove si voglia considerare la menzionata disposizione codicistica come non riferita alla sola prova testimoniale -la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui spetta esclusivamente al giudice del merito valutare se sussistono giusti motivi per revocare l’ordinanza di decadenza della parte dalla prova per sua mancata comparizione all’udienza in proposito fissata, esulando dai poteri della Corte di cassazione accertare se l’esercizio di detto potere discrezionale sia avvenuto in modo opportuno e conveniente (cfr. Cass. n. 9840 del 2018; Cass. nn. 18478 e 14098 del 2014; Cass. n. 4189 del 2010; Cass. n. 14098 del 2006; Cass. n. 5119 del 1990; Cass. n. 2745 del 1979).
A tanto deve aggiungersi, con specifico riferimento al secondo ed al quarto motivo, che: i) ove pure volesse escludersi, in via di mera ipotesi, la configurabilità di un rigetto implicito (come tale idoneo ad escludere qualsivoglia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Cfr. Cass. n. 4024 del
2024; Cass. n. 1863 del 2024; Cass. n. 1798 del 2024; Cass. n. 2151 del 2021; Cass. n. 24953 del 2020), nelle argomentazioni della corte distrettuale, dell’eccezione di violazione dell’art. 208 cod. proc. civ. ivi sollevata dall’odierno ricorrente, ciò comunque non condurrebbe all’accoglimento dei motivi suddetti, posto che costituisce indirizzo ermeneutico costante che l’art. 112 cod. proc. civ. non può essere invocato allorquando si lamenti l’omessa pronuncia su eccezioni di natura processuale (quale innegabilmente è quella di cui qui si discute), potendo il vizio di omessa pronuncia formularsi solo in relazione a motivi afferenti il merito delle questioni (cfr. Cass. n. 26913 del 2024; Cass. n. 6174 del 2018; Cass. n. 321 del 2016; Cass. n. 22952 del 2015); ii) come chiarito, tra le tante, da Cass. n. 35041 del 2022 (cfr. in motivazione) un’autonoma questione di malgoverno dell’art. 115 cod. proc. civ. può porsi solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che ‘ è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. ‘ ).
Il terzo motivo di ricorso si rivela parimenti destituito di fondamento, posto che, come affatto condivisibilmente osservato dalla controricorrente, il primo giudice, nel revocare l’ordinanza emessa all’udienza del 18 settembre 2018, ha sostanzialmente agito nell’esercizio del potere attribuitogli dall’art. 177 cod. proc. civ. (“le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate”), che consente al giudicante -su istanza delle parti e/o d’ufficio -di rivisitare la questione ed eventualmente revocare/modificare tale provvedimento, qualora ritenuto non corretto e/o inopportuno» .
Il Collegio reputa affatto condivisibile tali conclusioni, che, pertanto, ribadisce interamente, facendole proprie, altresì rimarcando che nemmeno persuade, in contrario, quanto esposto dal ricorrente nella sua memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ., posto che quest’ultimo non si confronta in alcun
modo con la consolidata giurisprudenza di legittimità, già richiamata nella menzionata proposta ex art. 380bis cod. proc. civ., secondo cui spetta esclusivamente al giudice del merito valutare se sussistono giusti motivi per revocare l’ordinanza di decadenza della parte dalla prova per sua mancata comparizione all’udienza in proposito fissata, esulando dai poteri della Corte di cassazione accertare se l’esercizio di detto potere discrezionale sia avvenuto in modo opportuno e conveniente ( cfr . Cass. n. 9840 del 2018; Cass. nn. 18478 e 14098 del 2014; Cass. n. 4189 del 2010; Cass. n. 14098 del 2006; Cass. n. 5119 del 1990; Cass. n. 2745 del 1979).
In conclusione, quindi, l’odierno ricorso di NOME COGNOME deve essere respinto, restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente.
4.1. Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta ex art. 380bis , comma 1, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), va disposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.
Vale rammentare, in proposito, che, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380bis , comma 3, cod. proc. civ. (pure novellato dal menzionato d.lgs. n. 149 del 2022) -che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ. -codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente ( cfr . Cass., SU, n. 28540 del 2023; Cass. nn. 11346 e 16191 del 2024). Pertanto, non ravvisando il Collegio (stante la complessiva ‘tenuta’ del provvedimento della PDA rispetto alla motivazione necessaria per confermare l’in fondatezza del ricorso) ragioni per discostarsi dalla suddetta previsione legale ( cfr ., in motivazione, Cass., SU, n. 36069 del 2023), il ricorrente suddetto, va condannato, nei confronti della costituitasi controricorrente, al pagamento della somma equitativamente determinata di
€ 6.000 ,00, oltre che al pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
4.2. Deve darsi atto, infine, -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr . Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso proposto da NOME COGNOME e lo condanna al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida, in favore della costituitasi controricorrente, in € 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.
Condanna il medesimo ricorrente al pagamento della somma di € 6.000,00 in favore della controricorrente e di una ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di NOME COGNOME, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 21 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME