Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5212 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 5212 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 8182-2020 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME, NOME COGNOME NOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 84/2019 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 21/08/2019 R.G.N. 10/2017;
Oggetto
Contributi
decadenza
R.G.N. 8182/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 14/01/2026
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha accolto il gravame proposto dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, ha annullato l’avviso di addebito n. 368 2012 00074036 12 000 emesso per contributi dovuti alla gestione aziende con lavoratori dipendenti in relazione al periodo da settembre 2008 a novembre 2009, chiesti dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in quanto committente obbligata in solido ex art . 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 con l’appaltatore RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per le omissioni contributive della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, subappaltatrice e datrice di lavoro.
La Corte d’appello ha accolto il motivo di impugnazione a mezzo del quale la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva censurato la sentenza di primo grado laddove aveva respinto l’eccezione di decadenza per inosservanza del termine biennale stabilito dall’art. 29, comma 2, del d.lgs. cit. Ha osservato, difatti, che il menzionato art. 29 doveva ritenersi applicabile a tutte le azioni esperibili dai lavoratori nei confronti dei committenti, sia quelle finalizzate al recupero delle retribuzioni sia quelle volte alla tutela della loro posizione contributiva, sicché anche il diritto di credito facente capo all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE doveva ritenersi assoggettato al medesimo termine decadenziale. Ha rilevato altresì che, nella specie, tra la data di cessazione dell’appalto (31 dicembre 2009) e la data di notifica dell’avviso di addebito (luglio 2012) erano trascorsi più di due anni, senza che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avesse intrapreso alcuna azione finalizzata al recupero dei contributi in questione.
Avverso la citata pronuncia l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito mediante controricorso, illustrato da successiva memoria.
All’esito della camera di consiglio del 14 gennaio 2026, il Collegio si è riservato di depositare ordinanza entro il termine di sessanta giorni ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Entrambi i motivi di ricorso, rubricati «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003, così come modificato, prima, dall’art. 6, commi 1 e 2, d.lgs. 251/2004 e, poi, dall’art. 1, comma 911, l. 296/2006 e successivamente dall’ar t. 21, comma 1, d.l. 5/2012, conv. con modificazioni dalla l. 35/2012 ed infine dall’art. 4, comma 31, lett. a) e b), l. 92/2012 (art. 360 n. 3 c.p.c.)», attengono alla parte della decisione in cui la Corte d’appello ha affermato che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE era incorso nella decadenza ex art . 29 del d.lgs. n. 276 del 2003.
1.1. Nel primo motivo si rileva che l’art. 29 cit. sancisce la responsabilità solidale del committente per retribuzioni e contribuzioni dovute dall’appaltatore, entro il termine di due anni dalla cessazione dell’appalto, soltanto nei confronti dei lavoratori, senza alcun riferimento agli enti previdenziali. Si evidenzia che tali enti non possono decadere dal potere di recuperare la contribuzione, trattandosi di potere connesso ad una pubblica funzione, e che è legittima la previsione di un regime diverso tra retribuzione e contribuzione, giacché soltanto la seconda forma oggetto di un’obbligazione indisponibile.
1.2. Tramite il secondo mezzo l’Istituto ricorrente rimprovera alla Corte territoriale di aver erroneamente affermato che la decadenza poteva essere impedita soltanto con la proposizione di un’azione giudiziale. Deduce che l’art. 29 cit. non specifica in che modo la decadenza può essere impedita, per cui -a suo avviso -deve ritenersi idoneo a tale scopo qualsiasi atto, anche
stragiudiziale, attraverso il quale viene esercitato il diritto. Rappresenta, infine, che nella specie l’esercizio del diritto era tempestivamente avvenuto mediante la notifica alla committente del verbale che conteneva l’accertamento delle irregolarità co mpiute dall’appaltatore.
Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del secondo.
2.1. Il Collegio ritiene di dover dare continuità ai precedenti di questa Corte con i quali è stato affermato che il termine biennale di decadenza non è applicabile all’azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 28720 del 2024, che richiama Cass. nn. 21390, 10778 e 10776 del 2023). Si è chiarito, infatti, che l’azione soggiace al solo termine di prescrizione (in tal senso già Cass. n. 18004 del 2019 e poi Cass. n. 19426 del 2023) e tale indirizzo interpretativo è supportato da argomenti di carattere tanto letterale quanto sistematico e teleologico tra loro indissolubilmente connessi.
2.2. Quanto al dato testuale, punto d’avvio della disamina di questa Corte (cfr. nuovamente Cass. n. 28720 del 2024), occorre considerare l’assenza di disposizioni espresse sulla decadenza degli enti previdenziali dal potere di chiedere l’accertamento della pretesa contributiva o di quella concernente i premi. Si trattai di un potere che, in generale, è soggetto alla sola operatività della prescrizione, in quanto la decadenza, che è istituto di stretta interpretazione e contraddistinto da tassativi presupposti, opera per i soli trattamenti retributivi e contributivi che i lavoratori sono legittimati a rivendicare e non vincola i soggetti terzi, come gli enti previdenziali. Ai medesimi principi era ispirata anche la l. n. 1369 del 1960 (artt. 3 e 4), che questa Corte ha menzionato nel tratteggiare l’evoluzione diacronica della
normativa di tutela, senza trascurare la peculiarità delle previsioni introdotte dal d.lgs. n. 276 del 2003 e senza dare adito all’impropria commistione tra normative diverse (cfr. Cass. n. 10778 del 2023, al punto 5.1. delle ‘Ragioni della decisione’).
2.3. Il dato letterale è poi suffragato, sul versante sistematico, dall’autonomia del rapporto previdenziale rispetto al pur correlato rapporto di lavoro e dalla natura indisponibile dell’obbligazione contributiva. Ed infatti, questa Corte ha da tempo affermato il principio secondo cui il rapporto di lavoro e quello previdenziale, per quanto tra loro connessi, rimangono del tutto diversi (cfr. ex multis Cass. n. 3422 del 2022). Di conseguenza, l’obbligazione contributiva, derivante dalla legge e che fa capo dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, è distinta ed autonoma rispetto a quella retributiva (cfr. Cass. 8662 del 2019, in tema di effetti della transazione nella controversia tra lavoratore e datore di lavoro), ha natura indisponibile e va commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente, secondo la regola del c.d. ‘minimale contributivo’, anche nei casi di mancata esecuzione della prestazione lavorativa e corresponsione della relativa retribuzione, dipendente da cause diverse da quelle previste dalla legge o dal contratto collettivo (v. Cass. n. 13650 del 2019).
Dalla peculiarità dell’oggetto dell’obbligazione contributiva, che coincide con il c.d. ‘minimale contributivo’ strutturato dalla legge in modo imperativo, discende la considerazione di rilevo sistematico che fa ritenere non coerente con tale assetto l’int erpretazione che comporterebbe la possibilità, addirittura prevista implicitamente dalla legge come effetto fisiologico, che alla corresponsione di una retribuzione -a seguito dell’azione tempestivamente proposta dal lavoratore -non possa seguire il sodd isfacimento anche dell’obbligo contributivo solo perché l’ente
previdenziale non ha azionato la propria pretesa nel termine di due anni dalla cessazione dell’appalto. In tale evenienza si spezzerebbe, senza alcuna plausibile ragione logica e giuridica, il nesso tra la retribuzione dovuta (in ipotesi addirittura effettivamente erogata) e l’adempimento dell’obbligo contributivo, con ciò generandosi un vulnus nella protezione assicurativa del lavoratore che, invece, l’art. 29 cit. ha voluto potenziare (v., in questi termini, Cass. n. 18004 del 2019, al punto 9 delle ‘Ragioni della decisione’).
In sostanza, l’indistinta operatività del termine di decadenza, ben oltre i confini tracciati dalla lettera e dalla ratio della legge, finirebbe per pregiudicare la posizione del lavoratore, in aperta contraddizione con la finalità avuta di mira dal legislatore (cfr. altresì Cass. n. 9262 del 2023 e n. 9124 del 2023, entrambe ai punti 4.2. e 4.3. delle ‘Ragioni della decisione’).
2.4. Le motivazioni dei menzionati precedenti, che il Collegio condivide, non sono in alcun modo scalfite dalle contrarie argomentazioni svolte da parte controricorrente, anche nella memoria illustrativa, per cui non vi è ragione di discostarsene.
Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il ricorso dev’essere accolto in relazione al primo motivo, mentre è assorbito il secondo mezzo, diretto a censurare la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che solo la proposizione di un’azione giudiziale impedisce la decadenza, cioè un profilo della decisione logicamente successivo rispetto a quello attinto dalla prima doglianza.
Di conseguenza, la sentenza dev’essere cassata con rinvio della causa alla Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame della controversia dando applicazione ai principi indicati e s enza tener conto, quindi, dell’eccepita decadenza. Quale
giudice del rinvio, alla Corte d’appello è demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P Q M
La Corte accoglie il primo motivo ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026
La Presidente
NOME COGNOME