Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4053 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 4053 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12293/2022 R.G. proposto da:
Comune RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME unitamente all ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d ‘ Appello di Venezia n. 736/2021 depositata il 07/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 268 del 2015, dichiarava illegittima l ‘ adozione e la reiterazione dei contratti di lavoro a tempo
determinato intercorsi tra NOME COGNOME ed il Comune di RAGIONE_SOCIALE, e condannava il Comune al pagamento, in favore della lavoratrice, di una indennità risarcitoria pari a 4 mensilità dell ‘ ultima retribuzione di fatto, oltre interessi e rivalutazione.
2. La lavoratrice era stata assunta dal 11/6/2007 come educatrice di asilo nido presso la scuola di INDIRIZZO, per circa 5 mesi, con causale sostitutiva di collega collocatasi in aspettativa per ricongiungimento al coniuge all ‘ estero. Alla scadenza (24/11/2007) il contratto era stato prorogato fino al 12/2/2009 (‘per una sola volta’ e ‘salva risoluzione automatica dell’incarico’), per la prosecuzione dell ‘ aspettativa; e quindi ancora (invece), per la stessa ragione, ed allo stesso modo, il 13/2/2009, fino al 11/2/2011. Intervenuta quindi, da parte della lavoratrice sostituita, domanda di prosecuzione dell ‘ aspettativa fino al 2015, il contratto era stato ulteriormente prorogato dal 12/2/2011 fino al 11/7/2015. Il contratto e le proroghe erano state impugnate stragiudizialmente il 24/6/2011, prima dell ‘ impugnazione giudiziale, proposta il 23/2/2015, fondata sulla violazione dell ‘ art. 36 del d.lgs. n.165/2001 e dell ‘ art. 5 del d.lgs. n.368/2001, proposta il 23/2/2015, nel corso dell ‘ ultima proroga.
3. Il Tribunale respingeva l ‘ eccezione di inammissibilità del ricorso per decadenza sollevata dal Comune, anche per i contratti dal 2007 al 2011, giudicando ostativo al riguardo il protrarsi dell ‘ utilizzo precario anche oltre l ‘ azione giudiziale. Nel merito, pur dando atto della legittimità e veridicità della causale sostitutiva, giudicava che il protrarsi della condizione di precarietà oltre i 36 mesi previsti dall ‘ art. 5, comma 4 bis , del d.lgs. n.368/2001 ‘facesse venir meno la temporaneità/occasionalità della situazione’ legittimante secondo l’ art. 36, co. 2 cit. Stabiliva il danno in 4 mensilità sulla base di ragione risarcitoria di danno da perdita di ‘ chance ‘ presunta pari al 50% della retribuzione mensile di ogni singolo mese, motivata con l ‘ impossibilità di
cercare una nuova occupazione, in ragione del rinnovo imminente del termine.
COGNOME proponeva appello dolendosi del fatto che il Tribunale, invece di applicare ‘per intero’ l’ art. 32, co. 5 cit., lo avesse applicato in parte sulla base di una ragione di danno nemmeno dedotta (avendo ella chiesto semmai, oltre a tale indennità, l ‘ applicazione dell ‘ art. 18 della legge n.300/70), così pervenendo ad una quantificazione dell ‘ indennità inferiore al giusto.
Il Comune di RAGIONE_SOCIALE, quanto al riconoscimento di danno da perdita di ‘ chance ‘, ne significava il carattere indimostrato ed insussistente. Proponeva inoltre appello incidentale per i seguenti motivi: 1) illegittima reiezione dell ‘ eccezione di decadenza. L ‘ ultimo contatto, avente prevista scadenza il 11/7/2015, era cessato il 1/8/2014 per il rientro in servizio della lavoratrice sostituita, secondo quanto dal contratto previsto (termine individuato dal rientro salva durata massima). In rapporto a tale data, segnante la cessazione definitiva del rapporto, l ‘ azione giudiziale del 23/2/2015 era tardiva sia rispetto ai 60 giorni che ai 270 (calcolati dal 2011); 2) illegittima censura delle clausole del termine. Il primo contratto era stato stipulato, peraltro prima che nel 2007 fosse introdotto il limite triennale, e poi più volte prorogato, per una causale atta di per sé a giustificare la clausola del termine, ed in rapporto a termini sempre legati in via principale al rientro della lavoratrice sostituita; e soggetto al regime derogatorio di cui all ‘ art. 10, co.4 bis, del d.lgs. n.368/2001; 3) illegittima applicazione del cumulo tra rivalutazione ed interessi.
La Corte di appello di Venezia, con la sentenza in epigrafe: respingeva il motivo di appello incidentale sulla decadenza, sul rilievo che, se era vero che, contrariamente a quanto ritenuto in prime cure, la domanda giudiziale del 23/2/2015 era tardiva rispetto alla cessazione del rapporto del 1/8/2014, ed anche in rapporto all ‘ impugnazione
stragiudiziale del 24/6/2011, «è assai incomprensibile ritenere la parte decaduta…a fronte della intricata situazione sopra delineata» caratterizzata dal fatto che: i) l ‘ impugnazione del 24/6/2011 era tempestiva ed anzi ampiamente in anticipo rispetto all ‘ ultimo contratto stipulato il 12/2/2011 fino al 11/7/2015, peraltro senza soluzione di continuità coi precedenti; ii) la ricorrente aveva avanzato solo una pretesa risarcitoria; – nel merito, con implicito riferimento al secondo motivo di appello incidentale, osservava che se era vero che nel periodo di causa non vigeva per le pp.aa., secondo l ‘ art. 36 del TUPI, il limite complessivo dei 36 mesi, «Per altro fino al 2013 per gli Enti Locali non vigevano regole speciali rispetto alle regole generali sui limiti temporali e oggettivi ai contratti a termine»; -in accoglimento dell ‘ appello principale, giudicava la parametrazione dell ‘ indennità risarcitoria a 4 mensilità non adeguatamente ‘dissuasiva’, e la rideterminava in 7,5 mensilità, secondo il criterio di un mese ogni anno di precariato irregolare; – accoglieva infine il 3° motivo di appello incidentale, riconoscendo gli accessori solo per la maggior somma tra rivalutazione ed interessi.
Per la cassazione della sentenza ricorre il Comune di RAGIONE_SOCIALE con 8 motivi.
Resiste la COGNOME con controricorso.
Entrambe le parti hanno presentato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo (rubricato II) denuncia, in relazione al n. 3 del primo comma dell ‘ art. 360 c.p.c., violazione dell ‘ art. 2, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001 e dell ‘ art. 32 della legge n. 183/2010. Si lamenta che la Corte territoriale abbia negato la decadenza, malgrado: a) la domanda giudiziale fosse stata proposta nel febbraio 2015 ben oltre 270 giorni dall ‘ impugnazione stragiudiziale del giugno 2011, sicchè questa era divenuta inefficace; b) essa era stata proposta oltre 60 giorni dall ‘ ultima
proroga (si intende: dalla scadenza del precedente termine nel febbraio 2011, quando già pure comunque i 36 mesi erano stati superati).
Il secondo motivo (rubricato III) denuncia, in relazione al n. 3 del primo comma dell ‘ art. 360 c.p.c., violazione dell ‘ art. 32 della legge n. 183/2010 e degli artt. 1362/1371 c.c. per la stessa ragione sostanziale, al fine specifico di confutare l ‘ assunto secondo il quale potrebbe ritenersi altrimenti in ragione della «intricata situazione sopra delineata», rimarcando l ‘ irrilevanza di tale affermazione, posto che la decadenza opera oggettivamente; e comunque la sua fondatezza, posto che l ‘ impugnazione stragiudiziale del 2011 proverebbe che la ricorrente ben sapeva della decadenza introdotta nel 2010. Osserva che anche il riferimento al fatto che sia stato chiesto solo il risarcimento è irrilevante, stanti le esigenze di certezza; e peraltro non vero essendo stata chiesta anche la declaratoria di nullità del termine.
Il terzo motivo denuncia, sempre in relazione al n. 3 del primo comma dell ‘ art. 360 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 414 c.p.c., e 2967 c.c., perché a ritenere, in denegata ipotesi, che la decadenza non precludesse anche il risarcimento di diritto comune, il danno non era stato provato e nemmeno allegato, essendosi la COGNOME limitata in primo grado a dedurre di aver perso occasioni di lavoro e di non aversi potuto dedicare alla relativa ricerca; mentre il danno comunitario spettava solo in caso di reiterazione, qui insussistente essendosi sempre trattato di un unico contratto.
Il quarto motivo denuncia, sempre in relazione al n. 3 del primo comma dell ‘ art. 360 c.p.c., violazione dell ‘ art. 112 c.p.c., per essere la Corte incorsa in extrapetizione/ultrapetizione, posto che la COGNOME aveva denunciato solo la violazione degli artt. 1 e 5 del d.lgs. n. 368/2001, mentre la Corte aveva giudicato violato l ‘ art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 e riconosciuto danni diversi dall ‘ illecito comunitario, che solo era stato chiesto.
Il quinto motivo (rubricato secondo IV) denuncia, sempre in relazione al n. 3 del primo comma dell ‘ art. 360 c.p.c., violazione dell ‘ art. 32 della legge n. 183/2010 in punto di quantificazione dell ‘ indennità risarcitoria. Premesso che sia il Tribunale che la Corte di Appello avevano determinato il numero delle mensilità in ragione degli anni lavorati in precarietà ‘irregolarmente’ (un mese ogni anno) la Corte di Appello aveva errato nel calcolare 7,5 mensilità invece di 4, considerando irregolare tutto il periodo 2007/2014, invece che (come il Tribunale) l ‘ eccedenza dei tre anni.
Il sesto motivo denuncia, sempre in relazione al n. 3 del primo comma dell ‘ art. 360 c.p.c., violazione degli artt. 1 e 5 del d.lgs. n. 368/2001. Premesso che la COGNOME aveva denunciato solo la violazione di dette due disposizioni, si lamenta che queste, prima del 20/5/2014, data di entrata in vigore del d.l. n. 34/2014, poi convertito in legge n. 78/2014, non prevedevano, nel caso, qui ricorrente, di unico contratto a termine ancorchè prorogato, alcun termine di durata massima, chiedendo solo, l ‘ art. 1, l ‘ indicazione della causale, e riguardando l ‘ art. 5 solo la successione di contratti distinti.
Il settimo motivo denuncia, sempre in relazione al n. 3 del primo comma dell ‘ art. 360 c.p.c., violazione degli artt.32 della legge n.183/2010, della direttiva 99/70/CE, dell ‘ art. 2697 c.c., e dell ‘ art. 5 del d.lgs. n. 368/2001. Come insegnato da questa Corte, nel caso, che si assume qui ricorrente, di unico contratto a termine, non si rientra nell ‘ ipotesi comunitaria di abuso in reiterazione di cui alla Clausola 5 della direttiva, sicchè il danno andrebbe provato e non potrebbe essere presunto.
L ‘ ottavo motivo denuncia, sempre in relazione al n. 3 del primo comma dell ‘ art. 360 c.p.c., violazione dell ‘ art. 36 del d.lgs. n.165/2001 e degli artt. 7 e 13 del CCNL Autonomie Locali 14/9/2000. Si lamenta che la Corte territoriale abbia ignorato che l ‘ art. 36 cit., nel testo vigente
all ‘ epoca dei fatti, nel consentire il ricorso al lavoro precario per ‘esigenze temporanee ed eccezionali’, rimandava per le relative causali alla contrattazione collettiva, che nella specie consentiva l ‘ apposizione della clausola ‘per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto’ (art. 7) quale era, secondo l’ art. 13, la dipendente in aspettativa per coniuge in servizio all ‘ estero; e non contemplava alcun limite massimo di durata.
I primi due motivi censurano la statuizione preliminare negativa compiuta dalla Corte di merito sul verificarsi di una decadenza secondo l ‘ art. 32 della legge n.183/2010; sono passibili di valutazione unitaria; e sono fondati nei termini che seguono.
Questa Corte, affrontando il tema della decadenza ex art. 32 cit. nel pubblico impiego privatizzato, ha in primo luogo affermato che essa opera, anche nei rapporti a termine, in virtù del generale richiamo alla disciplina privatistica contenuto negli artt. 2, comma 2, e 36 del d.lgs. n. 165 del 2001. Ne consegue che, in caso di conclusione tra le stesse parti di più contratti a termine, la decadenza decorre dalla cessazione di ciascuno di essi, giacché il citato art. 32, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, àncora il termine di impugnazione alla cessazione dello specifico contratto il cui termine è in discussione (Cass. n. 8038/2022). Dalla motivazione dell ‘ arresto emerge però con chiarezza che tale principio è stato declinato in relazione al caso in cui siano impugnate come tali le singole clausole apposte a contratti a termine reiterati, e non nel caso in cui sia impugnata la reiterazione, per superamento dei relativi termini massimi di durata.
Successivamente questa Corte ha affermato che in caso di azione promossa dal lavoratore per l ‘ accertamento dell ‘ abuso risultante dall ‘ utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato, il termine di impugnazione previsto a pena di decadenza dall ‘ art. 32, comma 4, lett. a), della l. n. 183 del 2010, deve essere osservato ma
decorre dall ‘ ultimo (” ex latere actoris “) dei contratti intercorsi tra le parti, atteso che la sequenza contrattuale che precede l ‘ ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare l ‘ abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell ‘ impugnazione dell ‘ ultimo contratto (Cass. n. 4960/2023, 15226/2023, 10335/2025). Questa Corte ha in particolare ritenuto che malgrado in materia di contratti a termine l ‘ art. 32 richiami gli artt. 1, 2 e 4 del d.lgs. n. 368/2001, il rinvio va inteso come riferito alla tipologia di atto e non alla tipologia di vizio, e quindi si applica anche alla nullità derivante dalla violazione dell ‘ art. 5 del d.lgs. 368/2001. Malgrado Cass. n. 4960/2023 parli di ‘ultimo contratto ex latere actoris’, quel che si intende è che i termini decorrono dalla cessazione dell ‘ ultimo contratto, così come chiaramente previsto dall ‘ art. 32, comma 4, lett. a), della legge (da ultimo, Cass. n. 21082/2025).
Alla luce di tali princìpi, nel caso in esame l ‘ impugnazione stragiudiziale del 24/6/2011 fu certo tempestiva, perché intervenne mentre l ‘ ultima proroga era ancora in corso. Si deve peraltro ulteriormente rilevare che dal 27/2/2011 l ‘ operatività delle nuove disposizioni era stata differita al 31/12/2011 da parte dell ‘ art. 2, comma 54, del D.L. n. 225/2010 conv. in legge n. 10/2011, introducente nell ‘ art. 32 un comma 1 bis.
Viene in successiva considerazione il fatto che l ‘ art. 32 cit. non prevede solo un termine di decadenza di 60 giorni per l ‘ impugnazione (anche) stragiudiziale, ma anche un successivo termine, originariamente di 270 giorni, perché all ‘ impugnazione stragiudiziale segua quella giudiziale (o il ricorso al tentativo di conciliazione o arbitrato). Dall ‘ inosservanza di tale termine discende ugualmente la decadenza, trattandosi di termine di efficacia della ‘prima’ impugnazione.
Ora questa Corte, in riferimento al caso ‘paradigmatico’ dell ‘ impugnazione del licenziamento, ha costantemente affermato che il
termine di decadenza per l ‘ impugnativa dei licenziamenti connesso al deposito del ricorso giudiziale, introdotto dall ‘ art. 6, comma 2, della l. n. 604 del 1966, come modificato dall ‘ art. 32, comma 1, della l. n. 183 del 2010, si applica anche ai licenziamenti intimati ed impugnati stragiudizialmente prima dell ‘ entrata in vigore di tale modifica (24.11.2010), sebbene solo con decorrenza dal 31.12.2011, in ragione del differimento disposto dal comma 1bis del citato art. 32, successivamente aggiunto dall ‘ art. 2, comma 54, del d.l. n. 225 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 10 del 2011 (Cass SS.UU. n. 4916/2016; Cass. nn. 14406/2015, 25103/2015, 10121/2018, 28266/2024). Si è in particolare ritenuto che a ciò non osti il principio generale di irretroattività, perchè la nuova norma (quella che, a prescindere dal termine di decadenza per l ‘ impugnazione stragiudiziale, impone l ‘ osservanza di un ulteriore termine di decadenza per l ‘ azione giudiziale) non ha modificato la disciplina del fatto generatore del diritto ma solo il suo contenuto di poteri e facoltà, suscettibili di nuova regolamentazione perché ontologicamente e funzionalmente distinti da esso e non ancora consumati, dovendosi pertanto escludere ogni profilo di retroattività; né l ‘ introduzione del nuovo termine di decadenza con efficacia ” ex nunc ” determina una violazione degli artt. 24 Cost., 47 della Carta dei diritti fondamentali della UE o 6 e 13 della CEDU, essendo stato assicurato un ambito temporale quantitativamente congruo per la conoscibilità della nuova disciplina, attesa la proroga disposta “in sede di prima applicazione” dal citato comma 1bis .
15. Lo stesso principio è ritenuto applicabile anche all ‘ impugnazione dei contratti a termine, ed alle altre fattispecie previste dall ‘ art. 32 (per le somministrazioni a termine, Cass. n. 7788/2017; per i contratti a termine, Cass SU n. 4913/2016).
16. Ritiene però il Collegio che tale principio, applicando il quale si dovrebbe ritenere che la COGNOME dovesse agìre in giudizio entro 270
giorni dal 31/12/2011, non possa trovare applicazione nel caso, quale quello in esame, in cui il contratto reiterato sia ancora in corso, dovendo il medesimo coordinarsi con la regola secondo la quale i termini di decadenza, in caso di denuncia di reiterazione, decorrono solo dal momento in cui il rapporto reiterato cessi.
Si deve allora ulteriormente rilevare che nella specie è pacifico e comunque accertato dalla Corte di merito con statuizione non impugnata che il rapporto cessò il 1/8/2014. In quel momento era già entrato in vigore l ‘ art. 1, commi 11 e 38, della legge n. 92/2012 che aveva ridotto a 180 giorni il termine di conservazione di efficacia dell ‘ intimazione stragiudiziale. Tale regola si applica alle cessazioni di rapporti a termine avvenute a partire dal 1° gennaio 2013 (art. 1, co. 12). Anche tale regola quindi non si applica solo ai licenziamenti, ma anche alle altre fattispecie regolate dall ‘ art. 32 (Cass. n. 19114/2023). Ne segue che la lavoratrice, per conservare efficacia all ‘ intimazione giudiziale del 2011, doveva agìre in giudizio entro 180 giorni dal 1/8/2014. Termine non osservato in relazione all ‘ azione proposta il 23/2/2015.
Il fatto che l ‘ impugnazione miri solo a finalità risarcitorie non osta all ‘ intervenuta decadenza (Cass. n. 8038/2022, punto 10).
La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione ai motivi accolti, restando gli altri assorbiti. E non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito dichiarando inammissibili le domande proposte dalla COGNOME.
Trattandosi di fattispecie non risultante oggetto di precedenti di legittimità specifici, e la cui soluzione si ricava indirettamente da precedenti di legittimità formatisi dopo il giudizio di appello, sussistono le condizioni di legge per la compensazione integrale tra le parti delle spese di tutti i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e decidendo nel merito dichiara inammissibili le domande proposte da NOME COGNOME. Compensa integralmente le spese di tutti i gradi del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/01/2026.
La Presidente
NOME COGNOME