Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28637 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 28637 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso 189-2025 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 215/2024 della CORTE D’APPELLO di
ANCONA, depositata il 18/06/2024 R.G.N. 183/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/09/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
Oggetto
CIGS conguaglio decadenza
R.G.N.189/2025
COGNOME.
Rep.
Ud 25/09/2025
CC
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Ancona confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la pretesa dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sottostante ad un avviso di addebito emesso nei confronti di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, e avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali che quest’ultima non aveva corrisposto in quanto conguagliati con le retribuzioni anticipate a lavoratori collocati in CIGS. Riteneva la Corte che il conguaglio fosse avvenuto tempestivamente: l’impresa aveva presentato la relativa richiesta all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nei termini dell’art.7 d.lgs. n.148/15, richiesta poi accolta dall’Istituto. Non rilevava invece la data di effettivo conguaglio, essendo quest’ultimo il momento conclusivo di un procedimento amministrativo i cui tempi non potevano andare a scapito del richiedente. La decadenza era impedita dalla richiesta di conguaglio, costituente il primo atto del procedimento amministrativo.
Avverso la pronuncia l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per un motivo. RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, illustrato da memoria.
In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
RITENUTO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione dell’art.7 d.lgs. n.148/15, il quale dà rilievo non alla domanda di autorizzazione al conguaglio, ma al conguaglio in sé, integrando esso una compensazione legale tra contributi e retribuzioni anticipate a titolo di CIGS. La domanda di autorizzazione
al conguaglio sarebbe ininfluente poiché il conguaglio opererebbe in via automatica.
Il motivo è fondato.
Dispone l’art.7, co.2 d.lgs. n.148/15 che l’importo dell’integrazione salariale – sia ordinaria che straordinaria – viene anticipato dal datore di lavoro e, in seguito, ‘è rimborsato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE all’impresa o conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.’
Nel caso di specie non è stata presentata domanda di rimborso delle anticipazioni; l’impresa ha invece scelto il meccanismo del conguaglio. Contabilmente, questo si realizza pagando un ammontare contributivo pari alla differenza tra quanto dovuto e quanto anticipato a titolo di integrazione salariale.
Secondo il terzo comma dell’art.7 d.lgs. n.148/15, la richiesta di rimborso e il conguaglio devono intervenire entro un termine decadenziale. In particolare, ‘il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.’
La Corte d’appello ha affermato che la decadenza è impedita dalla richiesta di conguaglio presentata all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. L’Istituto replica che, nel caso del conguaglio, la decadenza è impedita soltanto dal conguaglio.
Sul punto, questa Corte ha avuto modo di affermare (Cass.34274/24), che l’art.7, co.3 d.lgs. n.148/15 correla la decadenza alla ‘richiesta di rimborso’ oppure al ‘conguaglio’; secondo la lettera della norma non ha
alcuna rilevanza giuridica la richiesta di conguaglio, ma il solo atto del conguaglio; l’istituto del conguaglio non s’inserisce in alcun iter procedimentalizzato che contempli una domanda di conguaglio e una successiva autorizzazione dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ma opera come meccanismo automatico di azzeramento delle reciproche poste di debito e credito, secondo lo schema della compensazione impropria; il regime del conguaglio previsto da varie norme in materia previdenziale va infatti ricondotto alla compensazione impropria (v. Cass.14711/07); trattandosi di compensazione impropria, il saldo contabile tra credito per anticipazioni a titolo di CIG e debito contributivo opera in modo automatico, senza necessità di alcuna richiesta di parte in tal senso, né di autorizzazione dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; esso opera per effetto e alla data del pagamento all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE della differenza contributiva tra quanto dovuto per obblighi contributivi e quanto anticipato a titolo di integrazioni salariali.
Tali principi vanno qui riaffermati, non contenendo la memoria della controricorrente argomenti idonei a superare l’orientamento adottato da questa Corte sul punto.
Deve a questo punto ricapitolarsi la cronologia in fatto pacifica tra le parti:
la CIGS fu concessa dal 3.8.2014 al 2.2.2015;
il decreto ministeriale di concessione della CIGS è del 21.5.2015;
la società presentò domanda di autorizzazione al conguaglio tra retribuzioni anticipate a titolo di CIGS e contributi previdenziali, in data 16.6.2015;
l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE concesse autorizzazione al conguaglio in data 23.2.2016;
in data 1.5.2016, la società versò l’importo dovuto a titolo di contributi dovuti all’esito del conguaglio.
Il termine ultimo del semestre ( dies ad quem ) era dunque il 21.11.2015 decorrente dal 21.5.2015 (data del decreto di concessione), e il periodo di paga in cui scadeva tale termine semestrale era quello di novembre.
I contributi furono pagati l’1.5.2016 oltre il giorno 16 del mese successivo al periodo di paga di novembre, ai sensi dell’art.18, co.1 d.lgs. n.241/97.
Si è dunque avverata la decadenza dal conguaglio invocata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
La sentenza va così cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’opposizione originaria avverso l’avviso di addebito emesso dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Le spese dell’intero processo sono compensate, attesa la sopravvenienza della pronuncia n.34274/24 su cui si fonda l’odierna decisione.
p.q.m.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge l’originaria domanda.
Compensa le spese di lite dell’intero processo.
Roma, deciso alla camera di consiglio del 25.9.25
La Presidente
NOME COGNOME