Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6850 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 6850 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 14520-2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5822/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/10/2018 R.G.N. 2688/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
R.G.N. 14520/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 16/01/2024
CC
R.G. 14520/19
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 30.10.2018 n. 5822, la Corte d’appello di Napoli rigettava l’appello di COGNOME NOME, avverso la sentenza del tribunale di Benevento che aveva dichiarato la decadenza di quest’ultima dalla domanda proposta volta a chiedere la dichiarazione di sussistenza del suo rapporto di RAGIONE_SOCIALE agricolo e la reiscrizione negli relativi elenchi bracciantili, per il periodo 2001-2006.
Il tribunale rilevava che la decadenza era maturata, perché era decorso il termine di 120 gg. previsto dall’art. 22 della legge n. 83/70, decorrente dal momento della notifica e/o conoscenza del provvedimento di cancellazione dai predetti elenchi bracciantili che era irrimediabilmente spirato al momento in cui l’azione giudiziaria era stata proposta.
La Corte d’appello, da parte sua, confermava sostanzialmente la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, COGNOME NOME ricorre per cassazione, sulla base di un motivo e una questione di legittimità costituzionale, mentre l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il motivo di ricorso, la ricorrente lamenta il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 22 comma 1 del DL n. 7/70, convertito con legge n. 83/70 e dell’art. 17 del d.lgs. n. 124/04, dell’art. 14 disp. sulla legge in generale, in relazion e all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., e per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, su fatti controversi e decisivi, perché la Corte del merito aveva esteso gli effetti della decadenza dalla possibilità di impugnare il disconoscimento dell’i scrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, di cui all’art. 22 comma 1 cit., anche a procedure amministrative diverse da quelle di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 375/93 (ricorsi amministrativi presentati davanti alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE le cui decisioni sono ricorribili davanti alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati) e in particolare alla distinta procedura
azionata dalla ricorrente, di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 124/04 (ricorsi amministrativi presentati davanti al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), per la quale non era espressamente previsto alcun termine di decadenza.
Con la questione di legittimità costituzionale, la ricorrente deduce l’illegittimità del combinato disposto dell’art 22 del DL n. 7/70 e dell’art. 17 del d.lgs. n. 124/04, per violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., anche in relazi one all’art. 24 Cost., perché, dall’interpretazione seguita dalla Corte d’appello, si comminerebbe una analoga sanzione di decadenza a chi segue l’iter amministrativo d’impugnazione della cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli, in base a quant o stabilito dall’art. 11 del d.lgs. n. 11/93 e a chi invece segue la diversa procedura d’impugnazione in sede amministrativa, di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 124/04, per la quale non è espressamente comminata alcuna decadenza, anche se sempre in riferimento alla cancellazione del lavoratore dai medesimi elenchi.
Il motivo di ricorso è infondato; va confermata la statuizione di secondo grado, secondo cui il termine decadenziale di cui all’art. 22 della legge n. 83/70 non è correlato al tipo di ricorso amministrativo esperito dall’interessato, ma al provvedimento amministrativo che definisce l’iter amministrativo, comunque azionato, avente ad oggetto le materie rientranti nell’ambito di applicazione del DL n. 7/70, in particolare, l’iscrizione ovvero la cancellazione dagli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli. Nella presente vicenda, pertanto, la Corte territoriale non ha applicato in via analogica un termine di decadenza a una fattispecie diversa da quella prevista dalla legge ma ha fatto, piuttosto, applicazione di una disposizione di carattere generale. L’interpretazione prospettata nel ricorso, invece, farebbe dipendere l’applicazione o meno di una norma imperativa, quale quella dettata in tema di decadenza dall’azione giudiziaria di cui all’art. 22 cit., dal tipo di procedimento amministrativo seguito dall’interessato (cfr. tra le altre, 16803/2003, 10393/05).
La questione d’illegittimità costituzionale è manifestamente infondata, in quanto il diritto ad impugnare il provvedimento amministrativo di cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli non può soggiacere a diversi limiti temporali e/o
decadenze, a seconda della singola procedura seguita dal lavoratore, perché è in questo caso che si creerebbero, invece, disparità di trattamento non giustificabili, per esercitare un diritto che, anche se costituzionalmente garantito, può essere dalla legge regolato e sottoposto a limitazioni, sempre che tali limitazioni siano compatibili con la funzione del diritto di cui si tratta e non si traducano nell’esclusione dell’effettiva possibilità dell’esercizio dello stesso (cfr. C. Cost. n. 192/05). D’altra parte, la decadenza è un istituto di carattere generale in materia RAGIONE_SOCIALE, in funzione del conseguimento di una certezza giuridica e la possibilità di esperire il conseguente ricorso giurisdizionale, nel quale non trovano applicazione le garanzie proprie del procedimento amministrativo, deve sempre esercitarsi entro un tempo prestabilito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, a i sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a pagare all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE le spese di lite che liquida nell’importo di € 3.000,00, oltre € 200,00, per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno