Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28716 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 28716 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 17101-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
Oggetto
R.G.N. 17101/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/09/2024
CC
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 390/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 27/11/2018 R.G.N. 248/2018; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 27.11. 18 la corte d’appello di Genova ha confermato la sentenza del tribunale RAGIONE_SOCIALEa stessa sede che aveva accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo per l’importo di euro 22.189, con il quale l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto i contributi previdenziali nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società in epigrafe, quale committente ed in ragione del mancato pagamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ditta appaltatrice.
In particolare, la corte territoriale ha applicato la decadenza ex articolo 29 del d.lgs. n. 276/03. Avverso tale sentenza ricorre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per due motivi , cui resiste l’azienda con controricorso.
Il Collegio, all’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 29, co.2 d. lgs. n.276/03. Sostiene l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che la decadenza biennale prevista dalla norma si applica all’azione del lavoratore, non anche alla pretesa RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE relativa ai contributi, rispetto alla quale continua a valere il solo regime di prescrizione quinquennale.
Con il secondo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.29, co.2 , del medesimo decreto nonché degli artt.2964, 2966, 2967 c.c., ritenendo l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che la decadenza possa essere interrotta anche da un atto stragiudiziale come il verbale ispettivo.
Il primo motivo è fondato e va pertanto accolto, con assorbimento del secondo motivo.
Secondo un orientamento consolidato di questa Corte, il termine biennale di decadenza previsto dall’art.29, co.2, d. lgs. n.276/03, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. n.5/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n.35/2012 -ossia, pacificamente, quello applicabile ratione temporis al caso di specie -si applica al solo lavoratore, e non anche all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, la cui azione è soggetta esclusivamente al termine di prescrizione (Cass. 18004/19, Cass. 22110/19, Cass. 41373/21). Tale orientamento, di recente confermato da Cass. 7691/ 24 e dal quale non v’è motivo di discostarsi, non essendo emerse ragioni giuridiche in senso contrario dalle difese dei controricorrenti, valorizza il dato sistematico rappresentato RAGIONE_SOCIALE‘autonomia RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione contributiva rispetto all’obbligazione retributiva. La prima fa capo all’ente previdenziale, è distinta e autonoma rispetto alla seconda, è indisponibile, e va commisurata alla retribuzione dovuta sulla base RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva (c.d. minimale contributivo). Dal che l’incoerenza di un assetto di rapporti in cui il lavoratore potrebbe esigere tempestivamente la retribuzione rispettando il biennio di cui all’art.29, co.2, d. lgs. n.276/03, e però tale retribuzione non potrebbe essere soggetta a contribuzione sol perché l’ente previdenziale non abbia azionato la pretesa entro due anni dalla cessazione del rapporto.
La sentenza va dunque cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, che si atterrà a quanto sin qui detto e provvederà all’esame anche RAGIONE_SOCIALEe questioni rimaste assorbite e alla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
Roma, così deciso all’adunanza camerale del 18.9.24.