Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4923 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 4923 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 3796-2019 proposto da:
NOME, IPPOLITO PASQUALE, domiciliati in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 3629/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/07/2018 R.G.N. 8323/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Oggetto
Benefici amianto
R.G.N. 3796/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 13/12/2023
CC
In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Napoli rigettava la domanda di COGNOME NOME NOME COGNOME NOME volta ad ottenere il possesso dei benefici contributivi previsti dall’art.13, co.8 l. n.257/92.
Riteneva la Corte che vi fosse decadenza ex art.47 d.P.R. n.639/70 dall’azione , applicabile anche alla richiesta di benefici da esposizione ultradecennale all’amianto. La decadenza era poi rilevabile d’ufficio, nonostante non fosse stata rilevata dal primo giudice, né sul punto era caduto il giudicato, in quanto il primo giudice aveva escluso altra decadenza, ovvero quella legata alla presentazione di domanda all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art.47 l. n.269/03 conv. in l. n.326/03. Il dies a quo della decadenza triennale era individuato dalla Corte nella presentazione della domanda amministrativa di prestazione all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza, COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono per due motivi.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva, limitandosi a conferire procura in cale al ricorso notificato.
All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce omesso esame di un fatto decisivo e violazione e falsa applicazione degli artt.112, 329 c.p.c. e 2909 c.c. Premesso che l’eccezione di decadenza non era stata proposta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con l’atto d’appello ma solo all’udienza di discussione, la Corte non avrebbe considerato il giudicato formatosi sul punto, in
quanto il tribunale aveva ritenuto non necessaria la domanda amministrativa all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e quindi la Corte non avrebbe potuto dare rilievo a tale domanda onde far poi decorrere il termine di decadenza triennale.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione dell’art.112 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art.47 d.P.R. n.639/70 e dell’art.47 d.l. n. 269/03, nonché dell’art.1 d.m.27 ottobre 2004. La Corte avrebbe omesso di considerare la tesi difensiva svolta in appello per replicare all’eccezione di decadenza sollevata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in udienza, ovvero che la decadenza era stata interrotta dalla successiva do manda all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE proposta entro il termine triennale.
Il primo motivo è infondato.
Come rettamente indicato dalla sentenza d’appello, la decadenza ex art.47 d.P.R. n.639/70 è rilevabile d’ufficio in qualsiasi stato del procedimento con il solo limite del giudicato (Cass.28639/18). Irrilevante dunque resta il fatto che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE propose l’eccezione non con l’atto d’appello ma solo all’udienza di discussione. Inoltre, come rilevato dalla Corte d’appello, non vi era una statuizione esplicita del primo giudice che negasse la decadenza in questione, e che quindi impedisse di pronunciarla in appello. Il primo giudice si era pronunciato sulla diversa questione dell’art.47 d.l. n.269/03. Resta irrilevante quanto argomentato in motivo, ovvero che il tribunale avrebbe ritenuto non necessaria la domanda amministrativa all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, perché tale statuizione non riguardò il tema della decadenza ex art.47 d.P.R. n.639/70, che non fu affrontato, ma quello della decadenza ex art.47 d.l. n.269/03, e quindi è
affermazione che non può avere valore di giudicato ai fini di precludere la diversa eccezione di decadenza ex art.47 d.l. n.269/03.
Il secondo motivo è infondato.
L’omessa pronuncia non sussiste : l’eccezione di decadenza svolta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è stata accolta e quindi vi è stato il rigetto, seppure implicito, di tutte le tesi difensive degli odierni ricorrenti volte a contrastare l’eccezione di decadenza. Questa Corte ha affermato (Cass.14486/04, Cass.24953/20) che non ricorre il vizio di omessa pronuncia se l’omissione riguarda una tesi difensiva che, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con l’accoglimento d ella contrapposta pretesa.
Né la Corte ha violato la legge quando ha implicitamente escluso che potesse valere a interrompere la decadenza triennale la successiva presentazione (nel termine del triennio dalla domanda amministrativa all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) della domanda amministrativa all’In RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. La decadenza relativa all’esperimento dell’azione giudiziaria può essere impedita solo dalla proposizione della domanda giudiziale, non da una domanda amministrativa rivolta ad ente diverso (v. Cass.9230/21 sull’irrilevanza, ai fini della decadenza, della d omanda inoltrata all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) da quello da cui si pretende la prestazione, stante il principio per cui la decadenza non è soggetta a interruzione (Cass.26309/17, Cass.18555/09).
Conclusivamente il ricorso va respinto, senza pronuncia sulle spese non avendo l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE svolto attività difensiva .