Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30477 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 30477 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 14796-2018 proposto da
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in ROMA, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocato NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente –
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 243 del 2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI FIRENZE, depositata il 13 marzo 2018 (R.G.N. 1106/2016).
R.G.N. 14796/2018
COGNOME.
Rep.
C.C. 29/05/2024
giurisdizione Indennità di disoccupazione. Decadenza dall’azione.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
–NOME signora NOME COGNOME ha chiesto al Tribunale di Lucca di condannare l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennità ordinaria di disoccupazione, richiesta con domanda amministrativa RAGIONE_SOCIALE’11 febbraio 2010 in seguito al licenziamento del 31 gennaio 2010, che ha determinato la cessazione del rapporto di lavoro subordinato.
Il Tribunale ha respinto la domanda, in ragione RAGIONE_SOCIALE‘insussistenza del requisito contributivo nel biennio antecedente.
-Con la sentenza n. 243 del 2018, depositata il 13 marzo 2018, la Corte d’appello di Firenze ha accolto il gravame RAGIONE_SOCIALEa lavoratrice e, in riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia del Tribunale, ha condannato l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a corrispondere il trattamento di disoccupazione ordinaria.
La Corte territoriale ha accolto la domanda, evidenziando che anche le giornate di apprendistato sono utili a perfezionare il requisito contributivo.
L’esclusione di tali giornate, valutate ai fini RAGIONE_SOCIALEa speciale indennità di disoccupazione regolata dall’art. 19 del decreto -legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, «on risponde, infatti, ad alcun criterio sistematico».
3. -L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, contro la sentenza d’appello.
-La signora NOME COGNOME resiste con controricorso.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1., primo comma, cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa, in vista RAGIONE_SOCIALE‘adunanza in camera di consiglio.
8. -All’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1. -Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 47 del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, nel testo sostituito dall’art. 4, comma 1, del decreto -legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, e lamenta che la Corte di merito non abbia dichiarato d’ufficio la decadenza dalla domanda giudiziale, proposta tardivamente il 9 ottobre 2014, a fronte di una decisione sul ricorso amministrativo, tempestivamente adottata il 27 maggio 2010.
2. -Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 19, comma 1, lettera c ), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro, RAGIONE_SOCIALEa salute e RAGIONE_SOCIALEe politiche sociali 19 maggio 2009 (Accesso all’indennità di disoccupazione per sospensioni RAGIONE_SOCIALE‘attività lavorativa), in relazione all’ art. 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272.
Avrebbe errato la Corte d’appello di Firenze nel ritenere che il periodo coperto da contribuzione figurativa, relativo all’attività di apprendistato, sia utile al raggiungimento del requisito di un anno di contribuzione, prescritto per il diritto all’inden nità di disoccupazione ordinaria.
3. -Il primo motivo è fondato.
-Si deve osservare, preliminarmente, che nessun ostacolo si frappone all’esame in sede di legittimità RAGIONE_SOCIALEa questione inerente alla decadenza dall’azione giudiziaria.
L’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, nel testo modificato dall’art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, configura una decadenza sostanziale di ordine pubblico, posta a presidio RAGIONE_SOCIALE ‘ interesse alla definitività e alla certezza RAGIONE_SOCIALEe determinazioni sull ‘ erogazione di spese destinate a gravare sui conti pubblici (Cass., sez. lav., 7 maggio 2024, n. 12400, e Cass., sez. VI-L, 9 novembre 2018, n. 28639).
Ne discende che tale decadenza può essere sempre rilevata d ‘ ufficio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 2969 cod. civ., in ogni stato e grado del processo e, qualora non si richiedano nuovi accertamenti di fatto, anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, poiché la materia previdenziale è sottratta alla disponibilità RAGIONE_SOCIALEe parti (Cass., sez. lav., 12 agosto 2022, n. 24750).
Il rilievo d’ufficio è precluso dal giudicato (Cass., sez. VI-L, 29 febbraio 2016, n. 3990).
Tale preclusione, nondimeno, nel caso di specie non sussiste.
Invero, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, «nella decisione di merito adottata, senza che il giudice si sia espressamente pronunciato sulla tempestività o meno RAGIONE_SOCIALE ‘ azione giudiziaria rispetto alla decadenza sostanziale comminata dalla legge per il decorso dei termini prescritti per il suo esercizio, non è ravvisabile una decisione implicita sulla questione, suscettibile di passare in giudicato in difetto di impugnazione» (Cass., sez. lav., 28 ottobre 2009, n. 22820, punto 3 dei Motivi RAGIONE_SOCIALEa decisione ).
Né sono stati enunciati elementi idonei a suffragare il vincolo di un pregresso giudicato sulla questione RAGIONE_SOCIALEa decadenza.
5. -Il ricorrente ha analizzato tutti i dati di fatto pertinenti ai fini RAGIONE_SOCIALEa disamina RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di decadenza.
L’RAGIONE_SOCIALE ha dimostrato che l’istanza RAGIONE_SOCIALEa signora NOME COGNOME, presentata nel febbraio 2010, è stata rigettata in sede di prima istruttoria, con provvedimento confermato dal Comitato Provinciale
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE il 27 maggio 2010. La domanda giudiziale, per contro, è stata proposta soltanto il 9 ottobre 2014.
Gli antecedenti di fatto sono stati puntualmente esposti nel ricorso (pagine 7 e 8) , che offre gl’indispensabili ragguagli e li corrobora con il richiamo agli atti processuali rilevanti e, in particolare, allo stesso ricorso introduttivo RAGIONE_SOCIALEa lavoratrice.
Non possono essere condivisi, pertanto, i rilievi formulati nel controricorso (pagina 5) e ribaditi nella memoria illustrativa (pagina 2) in ordine alla genericità RAGIONE_SOCIALEe deduzioni del ricorso e all’irrilevanza, in chiave confessoria, RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni estrapolate dall’atto introduttivo del giudizio.
Né la parte controricorrente ha addotto alcun elemento circostanziato, al fine di contrastare la ricostruzione tratteggiata nel ricorso (cfr., in tal senso, la pagina 4 RAGIONE_SOCIALEa memoria illustrativa del ricorrente).
6. -Nel caso di specie, si riscontra un provvedimento espresso di rigetto del ricorso amministrativo, risalente al 27 maggio 2010.
L’azione dinanzi all’autorità giudiziaria è stata dunque proposta il 9 ottobre 2014, ben oltre il termine di un anno previsto dall’art. 47, terzo comma, del d.P.R. n. 639 del 1970, per le controversie in materia prestazioni RAGIONE_SOCIALEa Gestione di cui all ‘ articolo 24 RAGIONE_SOCIALEa legge 9 marzo 1989, n. 88 , che include, tra l’altro, le gestioni per l ‘ assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
Il termine di un anno, invero, decorre «dalla data di comunicazione RAGIONE_SOCIALEa decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi RAGIONE_SOCIALE ‘ istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia RAGIONE_SOCIALEa predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza di termini prescritti per l ‘ esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione RAGIONE_SOCIALEa richiesta di prestazione» (art. 47, secondo comma, del d.P.R. n. 639 del 1970, richiamato dal terzo comma).
Come ha evidenziato il ricorrente (pagina 5 RAGIONE_SOCIALEa memoria illustrativa), alla parte controricorrente non gioverebbe neppure il termine di un anno e trecento giorni dalla presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda, sancito dalla più favorevole norma di chiusura RAGIONE_SOCIALE‘art. 47 (Cass., S.U., 29 maggio 2009, n. 12718), che, in difetto di un provvedimento di decisione sul ricorso, correla il decorso RAGIONE_SOCIALE‘anno al la scadenza del termine di trecento giorni, prescritto per l ‘ esaurimento del procedimento amministrativo.
-L’accoglimento del motivo inerente alla questione RAGIONE_SOCIALEa decadenza implica l’assorbimento RAGIONE_SOCIALE‘esame RAGIONE_SOCIALEa seconda censura, che approfondisce il profilo, logicamente consequenziale, del merito RAGIONE_SOCIALEa pretesa.
-Il ricorso è, dunque, accolto in riferimento alla prima censura e la sentenza d’appello è cassata per quanto di ragione.
-Non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e la causa, pertanto, può essere decisa nel merito (art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.), con il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘originaria domanda.
-La controvertibilità RAGIONE_SOCIALEe questioni dibattute e la circostanza che la questione RAGIONE_SOCIALEa decadenza sia stata posta nel contraddittorio fra le parti solo in sede di legittimità , con il supporto degl’imprescindibili elementi di fatto e di diritto, inducono a compensare le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbita la seconda critica; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta; decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda; compensa le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione