Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22690 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 22690 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 26716-2019 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 33/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 04/03/2019 R.G.N. 148/2017;
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 25/06/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal AVV_NOTAIO.
R.G. 26716/19
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 4.3.2019 n. 33, la Corte d’appello di Perugia respingeva il gravame proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza del tribunale di Spoleto che aveva dichiarato inammissibile la domanda di quest’ultimo volta ad ottenere il riconoscimento del diritto ai benefici previdenziali per il periodo lavorativo di esposizione all’amianto, superiore ai dieci anni e ciò, ad avviso del tribunale, perché era intervenuta la decadenza dall’azione giudiziaria, ex art. 47 del DPR n. 639/70: infatti, secondo la ricostruzione del tribunale, il 21.3.11 COGNOME aveva presentato la domanda amministrativa all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che l’aveva respinta il 28.3.11; avverso quel provvedimento l’interessato propose ricorso amministrativo il 21.4.2011, ma sul predetto ricorso l’Istituto non si pronunci ò; il ricorso giudiziale venne depositato il 30.12.2014. il primo giudice ha, quindi, ritenuto che il termine triennale di decadenza di cui al richiamato art. 47 avesse iniziato a decorrere dal 20.7.2011 (90 giorni dopo la presentazione del ricorso amministrativo) e fosse quindi scaduto il 20.7.14, con la conseguenza che il ricorso giudiziale (depositato, come detto, il 30.12.2014) era tardivo. La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, COGNOME NOME ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, illustrato da memoria.
Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione di norme di legge, in particolare dell’art. 115 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 437 comma 2 c.p.c. e con l’art. 345 comma 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto che l’Istituto previdenziale avesse comunicato al COGNOME il provvedimento di rigetto della domanda amministrativa, in data 28.3.11, con un accertamento espresso che si basava sul fatto che l’appellante aveva proposto il ricorso amministrativo avverso il rigetto della domanda amministrativa, quando invece, secondo l’odierno ricorrente, il ricorso era stato proposto prima del rigetto della domanda amministrativa, quindi, il termine triennale per la proposizione dell’azione giudiziaria non poteva che decorr ere dopo i trecento giorni dall’inizio del procedimento amministrativo, con conseguente tempestività dell’azione giudiziaria proposta il 30.12.2014.
Il motivo è inammissibile.
La questione controversa riguarda se vi sia stato provvedimento di rigetto della domanda amministrativa presentata dal COGNOME all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per far valere il diritto alla rivalutazione contributiva dei periodi di esposizione all’amianto. La questione è rilevante per fissare il termine di decorrenza della decadenza triennale dall’azione giudiziaria. La Corte d’appello in conformità con la decisione del tribunale (cd. doppia conforme) – ha accertato che tale provvedimento di rigetto vi sia stato, sia perché vi era copia nelle produzioni dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE del relativo documento (anche se non inse rito nell’indice atti della memoria difensiva dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e, quindi, vi era incertezza circa il momento della sua produzione, cfr. p. 3 della sentenza impugnata) sia perché l’esistenza e la comunicazione del provvedimento risultavano comunque dimostrate dalla proposizione del ricorso amministrativo, da parte dell’interessato, avverso tale atto. A
questo proposito, la reiezione della domanda amministrativa e la successiva proposizione del ricorso avverso tale reiezione, ha fatto scattare il termine dilatorio di 90 gg. dalla proposizione dello stesso ricorso (in caso di sua mancata decisione ovvero di decisione tardiva), per la decorrenza del termine triennale di decadenza dall’azione giudiziaria (Cass. sez. un. 12718/09, da ultimo Cass. n. 29605/22), non potendo il termine decadenziale essere influenzato dalle eventuali iniziative procedimentali del ricorrente, che avrebbe, in tesi, impugnato la decisione amministrativa prima che fosse emessa dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorrente contesta in termini di mero dissenso (quindi inammissibilmente) tale accertamento di fatto, sulla cui base invece la Corte d’appello è pervenuta alla conclusione che la domanda è stata presentata il 21.3.11 ed è stata respinta il 28.3.11; avverso tale provvedimento l’interessato aveva proposto il ricorso amministrativo, in data 21.4.11, sul quale l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non si era pronunciato e il ricorso giudiziale era stato depositato il 30.12.2014: pertanto, il termine triennale di decadenza, di cui all’art. 47 cit. aveva iniziato a decorrere dal 20.7.2011 (90 gg. dopo la presentazione del ricorso amministrativo) e, quindi, era scaduto il 20.7.14, con la conseguenza che il ricorso giudiziale -presentato il 30.12.14 era tardivo.
Il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile mentre non si fa luogo alla liquidazione delle spese, rientrandosi nel perimetro normativo dell’art. 152 disp. att. c.p.c.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente del doppio del contributo unificato, ai sensi dell’art.
13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25.6.24.